Nel testo attualmente in vigore dell'art. 38/II^ cit. si legge : "2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti. " Bankitalia nel dare le direttive inerenti alla disciplina sopra citata, cfr delibera 22.04.1995, dice: - il finanziamento può essere concesso anche se c'è un'altro mutuo, purchè la parte restante ...
di giuseppe saya* avvocato