Nel testo
"2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti."
Bankitalia nel dare le direttive inerenti alla disciplina sopra citata, cfr delibera 22.04.1995, dice:
- il finanziamento può essere concesso anche se c'è un'altro mutuo, purchè la parte restante da rimborsare non ecceda sommato al nuovo finanziamento richiesto il limite stabilito.
quale limite ?
quello fissato per la concessione del mutuo fondiario in genere 80% elevabile fino al 100% ( con le opportune garanzie integrative)
Se ne deduce che il limite stabilito dall'art. 38 cit. ivi compresa la franchigia del 20
lo dice l'art. 38 della legge citata: il mutuo non può essere concesso.E' di lingua italiana: il finanziamento è impedito.
E se ciononostante viene concesso?
Non si fa qui appello al t.u. bensì al codice civile:
l'art. 1418/I^ cc : "Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative [artt. 1352, 1422, 1462, 2331, 2332 c.c.], salvo che la legge disponga diversamente [art. 1876 c.c.]."
La S.C. sostiene che il limite di finanziamento non è norma imperativa e non incide nel rapporto contrattuale.
Osta però la lettera di legge non soggetta ad interpretazione di sorta, in claris...secondo cui in presenza di preesistente ipoteca la violazione del limite è motivo di impedimento del contratto- la nullità non è dunque virtuale ma espressa.
D'altronde ex art 1346 cc l'oggetto del contratto deve essere lecito, cioè conforme a legge ( ed in questo caso com'è chiaro non lo è) oltre che determinato o determinabile.
Che nei mutui con ammortamento alla francese, sussista tale ultimo requisito, è discutibile ed opinabile perlomeno, ma a prescindere dalle peculiarità dell'ammortamento degli interessi, come può intendersi determinato/ determinabile( a priori) un mutuo che per stessa ammissione della S.C. è concesso su percentuale di un intero ( l'immobile ) che a sua volta risulta ( nell'interpretazione prudenziale della Corte ) a priori indeterminabile !!!
Ciò detto è ancor prima e ben più problematico rendere di fatto sterile l'art. 38 del t.u.b. attribuendo all'immobile un valore non quantificabile a priori. E' vero che il mercato immobiliare può subire oscillazioni, ma la legge deve poter essere applicata, anche a prescindere dal suo valore di mera regola di correttezza oppure di norma imperativa.
A parte la considerazione per cui, è norma di correttezza quella che riguarda una regola di bona fides concernente il comportamento spesso precontrattuale delle parti e che comunque non investe l'interesse generale, è arduo sostenere che la liquidità delle banche non riguardi direttamente l'interesse generale!
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