DA QUALCHE ANNO TORNATO TRISTEMENTE ALLA RIBALTA MOLTO UTILIZZATO DAGLI ENTI PUBBLICI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI NATURA PUBBLICA E PRIVATA DEGLI ENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI GLI ENTI LOCALI SPECIE A MEZZO SOCIETA' CONCESSIONARIE PER LA RISCOSSIONE DELLE PREDETTE ENTRATE, SIA TRIBUTI, SIA SANZIONI AMMINISTRATIVE.
Si evidenzia che a fronte della procedura per ingiunzione spesso combinata con l'esecuzione c.d. diretta, prevista dall'art 72 bis D.P.R. n. 602/1973, che bypassa la fase giudiziaria, lo strumento è molto insidioso ed arriva direttamente nei conti correnti dei cittadini che non propongano opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica.
Orbene, il termine non è perentorio, considerato il principio per cui la perentorietà del termine deve essere espressamente prevista e per altro verso il carattere della stessa ingiunzione che è titolo esecutivo, atto ammnistrativo e nel contempo precetto, sotto tale ultimo profilo importa la decadenza dell'efficacia decorsi 90 gg dalla notifica e pertanto nel contempo la possibile eccezione di prescrizione, considerata la prassi invalsa da parte degli enti incaricati per la riscossione di procedere al successivo pignoramento solo a distanza di anni, ma sopra tutto il pignoramento sul conto corrente decade se l'ingiunzione precede il pignoramento di oltre 90 gg ;
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