Nonostante in rete sia spesso menzionata la sentenza in oggetto, è opportuno precisare che essa è per così dire superata da fatti ed eventi, se non altro perchè la Commissione Centrale presieduta dall'Avv DE GIORGI del foro di Lecce ( sessione 2010/11) ha espressamente vincolato l'operato delle Commissioni territoriali, all'estrazione a sorte delle domande, richiamando implicitamente l'art. 12 del Regolamento più volte citato nei commenti su questo oggetto, e per altro dimostrando positivamente la compatibilità delle discipline per l'accesso alla professione con il Regolamento per i pubblici concorsi. In ogni ipotesi interpretativa, non si vede per quale motivo le Commissioni per l'abilitazione dovrebbero operare a prescindere dall'art.1 della legge sul procedimento amministrativo. Infatti, quale altro criterio garantisce l'imparzialità e la trasparenza delle Commissioni? Si ponga mente al fatto che in questo caso nulla si opina in ordine alla discrez...
di giuseppe saya* avvocato