Riguardo al tema già fatto oggetto di queste pagine, segnalo un' ordinanza del TAR di Milano, la n. 386 del 15.03.12, che finalmente fa chiarezza sul punctum dolens, già evidenziato a suo tempo, nella speranza che questo possa essere l'abrivio per una nuova riconsiderazione giurisprudenziale della questione: in poche parole l'ordinanza sospensiva, di cui ai riportati estremi, riconosce, accollando le relative spese cautelari alla P.A. resistente, che l'esame orale è invalido, e quindi da ripetersi, quando la Commissione in sede di esame, non abbia rispettato il criterio dell'estrazione a sorte delle domande od altro equivalente, che garantisca l'imparzialità e trasparenza dell'esame. Non occorre ricordare, che nella sessione in oggetto, la Commissione nelle sue articolazioni territoriali presso le varie CdA, era bensì vincolata o meglio auto-vincolata all'adozione del criterio dell'estrazione a sorte delle domande, nonostante l'infelice e perplessa formulazione che si legge nei verbali diramati nelle Corti d'Appello. Vien da domandarsi, quale semplice ipotesi di studio, quale altro criterio possa essere giudicato equivalente e se nell'assenza di tale criterio, la prassi delle domande estemporanee e ripetitive per forza di inerzia ( come sa chiunque abbia avuto la ventura di assistere agli esami) non sia comunque censurabile per via del cozzo macroscopico con i massimi principii ( ovviamente è una domanda retorica, opinando judice......)
DA QUALCHE ANNO TORNATO TRISTEMENTE ALLA RIBALTA MOLTO UTILIZZATO DAGLI ENTI PUBBLICI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI NATURA PUBBLICA E PRIVATA DEGLI ENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI GLI ENTI LOCALI SPECIE A MEZZO SOCIETA' CONCESSIONARIE PER LA RISCOSSIONE DELLE PREDETTE ENTRATE, SIA TRIBUTI, SIA SANZIONI AMMINISTRATIVE. Si evidenzia che a fronte della procedura per ingiunzione spesso combinata con l'esecuzione c.d. diretta, prevista dall'art 72 bis D.P.R. n. 602/1973, che bypassa la fase giudiziaria, lo strumento è molto insidioso ed arriva direttamente nei conti correnti dei cittadini che non propongano opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica. Orbene, il termine non è perentorio, considerato il principio per cui la perentorietà del termine deve essere espressamente prevista e per altro verso il carattere della stessa ingiunzione che è titolo esecutivo, atto ammnistrativo e nel contempo precetto, sotto tale ultimo profilo importa la decadenza dell'eff...
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