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Esame avvocato: ordinanza sospensiva 386 TAR Milano del 15/III/2012

Riguardo al tema già fatto oggetto di queste pagine, segnalo un' ordinanza del TAR di Milano, la n. 386 del 15.03.12, che finalmente fa chiarezza sul punctum dolens, già evidenziato a suo tempo, nella speranza che questo possa essere l'abrivio per una nuova riconsiderazione giurisprudenziale della questione: in poche parole l'ordinanza sospensiva, di cui ai riportati estremi, riconosce, accollando le relative spese cautelari alla P.A. resistente, che l'esame orale è invalido, e quindi da ripetersi,  quando la Commissione in sede di esame, non abbia rispettato il criterio dell'estrazione a sorte delle domande od altro equivalente, che garantisca l'imparzialità e trasparenza dell'esame.  Non occorre ricordare, che nella sessione in oggetto, la Commissione nelle sue articolazioni territoriali presso le varie CdA, era bensì vincolata o meglio auto-vincolata all'adozione del criterio dell'estrazione a sorte delle domande, nonostante l'infelice e perplessa formulazione che si legge nei verbali diramati nelle Corti d'Appello. Vien da domandarsi, quale semplice ipotesi di studio, quale altro criterio possa essere giudicato equivalente e  se nell'assenza  di tale criterio, la prassi delle domande estemporanee e ripetitive per forza di inerzia ( come sa chiunque abbia avuto la ventura di assistere agli esami) non sia comunque censurabile per via del cozzo macroscopico con i massimi principii ( ovviamente è una domanda retorica, opinando judice......)    

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