Nonostante in rete sia spesso menzionata la sentenza in oggetto, è opportuno precisare che essa è per così dire superata da fatti ed eventi, se non altro perchè la Commissione Centrale presieduta dall'Avv DE GIORGI del foro di Lecce ( sessione 2010/11) ha espressamente vincolato l'operato delle Commissioni territoriali, all'estrazione a sorte delle domande, richiamando implicitamente l'art. 12 del Regolamento più volte citato nei commenti su questo oggetto, e per altro dimostrando positivamente la compatibilità delle discipline per l'accesso alla professione con il Regolamento per i pubblici concorsi. In ogni ipotesi interpretativa, non si vede per quale motivo le Commissioni per l'abilitazione dovrebbero operare a prescindere dall'art.1 della legge sul procedimento amministrativo. Infatti, quale altro criterio garantisce l'imparzialità e la trasparenza delle Commissioni? Si ponga mente al fatto che in questo caso nulla si opina in ordine alla discrezionalità tecnica delle Commissioni giudicatrici, ma intorno ad un criterio procedimentale e non di giudizio. In tal modo è da escludersi che la discrezionalità tecnica, abbia alcuna incidenza sulla necessaria trasparenza ed obbiettività delle operazioni d'esame, allo stesso modo di tutti gli altri incombenti quali possono indentificarsi nella firma dei verbali, nelle operazioni di voto, nella presenza del tal numero di componenti della commissione, come riguardo alle incompatibilità previste da legge, ed alla durata degli esami. Il fatto che le Commissioni per l'abilitazione alla professione abbiano discrezionalità tecnica, non significa che le operazioni procedimentali d'esame possano essere redatte omettendo l'orario d'inizio degli esami o una motivazione sia pur sintetica in caso di esito negativo, che sia tale da consentire il giudizio esterno del giudice amministrativo.La discrezionalità attiene al merito e non al metodo che deve pur essere sindacabile in sede giurisdizionale. E' vero come diceva W.Churchill che i Parlamenti possono far tutto meno che trasformare l'uomo in donna, evidentemente egli non avrebbe potuto prevdere gli ultimi sviluppi, ma parafrasandolo, pare corretto che almeno al candidato sia dato il beneficio se non la garanzia di un giudizio emesso secondo tutti i crismi della parità di trattamento e non fondato intuitus personae.
DA QUALCHE ANNO TORNATO TRISTEMENTE ALLA RIBALTA MOLTO UTILIZZATO DAGLI ENTI PUBBLICI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI NATURA PUBBLICA E PRIVATA DEGLI ENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI GLI ENTI LOCALI SPECIE A MEZZO SOCIETA' CONCESSIONARIE PER LA RISCOSSIONE DELLE PREDETTE ENTRATE, SIA TRIBUTI, SIA SANZIONI AMMINISTRATIVE. Si evidenzia che a fronte della procedura per ingiunzione spesso combinata con l'esecuzione c.d. diretta, prevista dall'art 72 bis D.P.R. n. 602/1973, che bypassa la fase giudiziaria, lo strumento è molto insidioso ed arriva direttamente nei conti correnti dei cittadini che non propongano opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica. Orbene, il termine non è perentorio, considerato il principio per cui la perentorietà del termine deve essere espressamente prevista e per altro verso il carattere della stessa ingiunzione che è titolo esecutivo, atto ammnistrativo e nel contempo precetto, sotto tale ultimo profilo importa la decadenza dell'eff...
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