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esame avvocato : TAR LOMBARDIA III n.389/11

Nonostante in rete sia spesso menzionata la sentenza in oggetto, è opportuno precisare che essa è per così dire superata da fatti ed eventi, se non altro perchè la Commissione Centrale presieduta dall'Avv DE GIORGI del foro di Lecce ( sessione 2010/11) ha espressamente vincolato l'operato delle Commissioni territoriali, all'estrazione a sorte delle domande, richiamando implicitamente l'art. 12 del Regolamento più volte citato nei commenti su questo oggetto, e per altro dimostrando positivamente la compatibilità delle discipline per l'accesso alla professione con il Regolamento per i pubblici concorsi. In ogni ipotesi interpretativa, non si vede per quale motivo le Commissioni per l'abilitazione dovrebbero operare a prescindere dall'art.1 della legge sul procedimento amministrativo. Infatti, quale altro criterio garantisce l'imparzialità e la trasparenza delle Commissioni? Si ponga mente al fatto che in questo caso nulla si opina in ordine alla discrezionalità tecnica delle Commissioni giudicatrici, ma intorno ad un criterio procedimentale e non di giudizio. In tal modo è da escludersi che la discrezionalità tecnica, abbia alcuna incidenza sulla necessaria trasparenza ed obbiettività delle operazioni d'esame, allo stesso modo di tutti gli altri incombenti quali possono indentificarsi nella firma dei verbali, nelle operazioni di voto, nella presenza del tal numero di componenti della commissione, come riguardo alle incompatibilità previste da legge, ed alla durata degli esami. Il fatto che le Commissioni per l'abilitazione alla professione abbiano discrezionalità tecnica, non significa che le operazioni procedimentali d'esame possano essere redatte omettendo l'orario d'inizio degli esami o una motivazione sia pur sintetica in caso di esito negativo, che sia tale da consentire il giudizio esterno del giudice amministrativo.La discrezionalità attiene al merito e non al metodo che deve pur essere sindacabile in sede giurisdizionale. E' vero come diceva W.Churchill che i Parlamenti possono far tutto meno che trasformare l'uomo in donna, evidentemente egli non avrebbe potuto prevdere gli ultimi sviluppi, ma parafrasandolo, pare corretto che almeno al candidato sia dato il beneficio se non la garanzia di un giudizio emesso secondo tutti i crismi della parità di trattamento e non fondato intuitus personae.

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