Dopo la pronuncia della Consulta, è stato modificato l'art. 17bis riprodotto di seguito, sicchè la mediazione ove sia omessa non è più motivo di inammissibilità ma solo di improcedibilità dell'azione.Si rammenta che la mediazione c.d. tributaria riguarda solo atti che provengono dall'Agenzia dell'Entrate, e deve essere richiesta solo per questioni attinenti l'attività di questa, ovvero quando i vizi dedotti nel ricorso non siano imputabili all'attività dell'agente della riscossione (Equitalia, Riscossione Sicilia..). Importante è sottolineare la sospensione automatica dell'atto impugnato. Con la legge di stabilità SI è MODIFICATO IL PREVIGENTE TESTO DELL'ART 17 BIS Art. 17 bis del D. Lgs. 546/92 Dal 02 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 Dal 1 gennaio 2014 in poi 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto...
di giuseppe saya* avvocato