Passa ai contenuti principali

la riforma del condominio









Con legge n.220/12 è stato modificato  il capo II del titolo VII del codice civile:





                                                                         ***



Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

                                                                        Art. 1.

1. L’articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. – (Parti comuni dell’edificio).

– Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, li anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia,gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, ll’uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti   di qualunque genere destinati all’uso comune,come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi  centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldammento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo,e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».

                                                                                 Art. 2.

1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità).

– Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi

dell’articolo 1117.

Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni

d’uso). – Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.

Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni

d’uso). – In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo  comma dell’articolo 1136».

                                                                                  Art. 3.

1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti

sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale  al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non può sottrarsi all’obbligo

di contribuire alle spese per la conservazione

delle parti comuni, neanche modificando la

destinazione d’uso della propria unità immobiliare,

salvo quanto disposto da leggi speciali.

Il condomino può rinunciare all’utilizzo

dell’impianto centralizzato di riscaldamento

o di condizionamento, se dal suo distacco

non derivano notevoli squilibri di funzionamento

o aggravi di spesa per gli altri condomini.

In tal caso il rinunziante resta tenuto a

concorrere al pagamento delle sole spese per

la manutenzione straordinaria dell’impianto e

per la sua conservazione e messa a norma».

artt. 4.

1. Al primo comma dell’articolo 1119 del

codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «e con il consenso di tutti i

partecipanti al condominio».

Art. 5.

1. Dopo il primo comma dell’articolo

1120 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«I condomini, con la maggioranza indicata

dal secondo comma dell’articolo 1136,

possono disporre le innovazioni che, nel rispetto

della normativa di settore, hanno ad

oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare

la sicurezza e la salubrità degli edifici

e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per

eliminare le barriere architettoniche, per il

contenimento del consumo energetico degli

edifici e per realizzare parcheggi destinati a

servizio delle unità immobiliari o dell’edificio,

nonché per la produzione di energia mediante

l’utilizzo di impianti di cogenerazione,

fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili

da parte del condominio o di terzi che conseguano

a titolo oneroso un diritto reale o

personale di godimento del lastrico solare o

di altra idonea superficie comune;

3) l’installazione di impianti centralizzati

per la ricezione radiotelevisiva e per

l’accesso a qualunque altro genere di flusso

informativo, anche da satellite o via cavo,

e i relativi collegamenti fino alla diramazione

per le singole utenze, ad esclusione

degli impianti che non comportano modifiche

in grado di alterare la destinazione della

cosa comune e di impedire agli altri condomini

di farne uso secondo il loro diritto.

L’amministratore è tenuto a convocare

l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta

anche di un solo condomino interessato all’adozione

delle deliberazioni di cui al precedente

comma. La richiesta deve contenere

l’indicazione del contenuto specifico e delle

modalità di esecuzione degli interventi proposti.

In mancanza, l’amministratore deve invitare

senza indugio il condomino proponente

a fornire le necessarie integrazioni».

Art. 6.

1. L’articolo 1122 del codice civile è sostituito

dal seguente:

«Art. 1122. – (Opere su parti di proprietà

o uso individuale). – Nell’unità immobiliare

di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente

destinate all’uso comune, che siano

state attribuite in proprietà esclusiva o destinate

all’uso individuale, il condomino non

può eseguire opere che rechino danno alle

parti comuni ovvero determinino pregiudizio

alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico

dell’edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore

che ne riferisce all’assemblea

».

Art. 7.

1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile

sono inseriti i seguenti:

«Art. 1122-bis. – (Impianti non centralizzati

di ricezione radiotelevisiva e di produzione

di energia da fonti rinnovabili). – Le

installazioni di impianti non centralizzati

per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso

a qualunque altro genere di flusso informativo,

anche da satellite o via cavo, e i

relativi collegamenti fino al punto di diramazione

per le singole utenze sono realizzati in

modo da recare il minor pregiudizio alle

parti comuni e alle unità immobiliari di pro-


prietà individuale, preservando in ogni caso

il decoro architettonico dell’edificio, salvo

quanto previsto in materia di reti pubbliche.

È consentita l’installazione di impianti per

la produzione di energia da fonti rinnovabili

destinati al servizio di singole unità del condominio

sul lastrico solare, su ogni altra idonea

superficie comune e sulle parti di proprietà

individuale dell’interessato.

Qualora si rendano necessarie modificazioni

delle parti comuni, l’interessato ne dà

comunicazione all’amministratore indicando

il contenuto specifico e le modalità di esecuzione

degli interventi. L’assemblea può prescrivere,

con la maggioranza di cui al quinto

comma dell’articolo 1136, adeguate modalità

alternative di esecuzione o imporre cautele a

salvaguardia della stabilità, della sicurezza o

del decoro architettonico dell’edificio e, ai

fini dell’installazione degli impianti di cui

al secondo comma, provvede, a richiesta degli

interessati, a ripartire l’uso del lastrico

solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando

le diverse forme di utilizzo previste

dal regolamento di condominio o comunque

in atto. L’assemblea, con la medesima

maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione

alla prestazione, da parte dell’interessato,

di idonea garanzia per i danni eventuali.

L’accesso alle unità immobiliari di proprietà

individuale deve essere consentito

ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione

delle opere. Non sono soggetti ad

autorizzazione gli impianti destinati alle singole

unità abitative.

Art. 1122-ter. – (Impianti di videosorveglianza

sulle parti comuni). – Le deliberazioni

concernenti l’installazione sulle parti

comuni dell’edificio di impianti volti a consentire

la videosorveglianza su di esse sono

approvate dall’assemblea con la maggioranza

di cui al secondo comma dell’articolo 1136».

Art. 8.

1. All’articolo 1124 del codice civile sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e

sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari

a cui servono. La spesa relativa è ripartita

tra essi, per metà in ragione del valore

delle singole unità immobiliari e per l’altra

metà esclusivamente in misura proporzionale

all’altezza di ciascun piano dal suolo»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Manutenzione e sostituzione delle scale e

degli ascensori».

Art. 9.

1. L’articolo 1129 del codice civile è sostituito

dal seguente:

«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi

dell’amministratore). – Quando i condomini

sono più di otto, se l’assemblea non vi

provvede, la nomina di un amministratore è

fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di

uno o più condomini o dell’amministratore

dimissionario.

Contestualmente all’accettazione della nomina

e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore

comunica i propri dati anagrafici

e professionali, il codice fiscale, o, se si

tratta di società, anche la sede legale e la denominazione,

il locale ove si trovano i registri

di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo

1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni

interessato, previa richiesta all’amministratore,

può prenderne gratuitamente visione e

ottenere, previo rimborso della spesa, copia

da lui firmata.

L’assemblea può subordinare la nomina

dell’amministratore alla presentazione ai condomini

di una polizza individuale di assicu-


razione per la responsabilità civile per gli

atti compiuti nell’esercizio del mandato.

L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare

i massimali della polizza se nel periodo

del suo incarico l’assemblea deliberi

lavori straordinari. Tale adeguamento non

deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato

e deve essere effettuato contestualmente

all’inizio dei lavori. Nel caso in cui

l’amministratore sia coperto da una polizza

di assicurazione per la responsabilità civile

professionale generale per l’intera attività

da lui svolta, tale polizza deve essere integrata

con una dichiarazione dell’impresa di

assicurazione che garantisca le condizioni

previste dal periodo precedente per lo specifico

condominio.

Sul luogo di accesso al condominio o di

maggior uso comune, accessibile anche ai

terzi, è affissa l’indicazione delle generalità,

del domicilio e dei recapiti, anche telefonici,

dell’amministratore.

In mancanza dell’amministratore, sul

luogo di accesso al condominio o di maggior

uso comune, accessibile anche ai terzi,

è affissa l’indicazione delle generalità e dei

recapiti, anche telefonici, della persona che

svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.

L’amministratore è obbligato a far transitare

le somme ricevute a qualunque titolo

dai condomini o da terzi, nonché quelle a

qualsiasi titolo erogate per conto del condominio,

su uno specifico conto corrente, postale

o bancario, intestato al condominio;

ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore,

può chiedere di prendere visione

ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione

periodica.

Alla cessazione dell’incarico l’amministratore

è tenuto alla consegna di tutta la documentazione

in suo possesso afferente al condominio

e ai singoli condomini e ad eseguire

le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi

agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori

compensi.

Salvo che sia stato espressamente dispensato

dall’assemblea, l’amministratore è tenuto

ad agire per la riscossione forzosa delle

somme dovute dagli obbligati entro sei mesi

dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito

esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo

63, primo comma, delle disposizioni

per l’attuazione del presente codice.

L’incarico di amministratore ha durata di

un anno e si intende rinnovato per eguale

durata. L’assemblea convocata per la revoca

o le dimissioni delibera in ordine alla nomina

del nuovo amministratore.

La revoca dell’amministratore può essere

deliberata in ogni tempo dall’assemblea,

con la maggioranza prevista per la sua nomina

oppure con le modalità previste dal regolamento

di condominio. Può altresì essere

disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso

di ciascun condomino, nel caso previsto

dal quarto comma dell’articolo 1131, se

non rende il conto della gestione, ovvero

in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui

siano emerse gravi irregolarità fiscali o di

non ottemperanza a quanto disposto dal numero

3) del dodicesimo comma del presente

articolo, i condomini, anche singolarmente,

possono chiedere la convocazione dell’assemblea

per far cessare la violazione e revocare

il mandato all’amministratore. In caso

di mancata revoca da parte dell’assemblea,

ciascun condomino può rivolgersi all’autorità

giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda,

il ricorrente, per le spese legali, ha

titolo alla rivalsa nei confronti del condominio,

che a sua volta può rivalersi nei confronti

dell’amministratore revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

1) l’omessa convocazione dell’assemblea

per l’approvazione del rendiconto condominiale,

il ripetuto rifiuto di convocare

l’assemblea per la revoca e per la nomina

del nuovo amministratore o negli altri casi

previsti dalla legge;


2) la mancata esecuzione di provvedimenti

giudiziari e amministrativi, nonché di

deliberazioni dell’assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione

del conto di cui al settimo comma;

4) la gestione secondo modalità che

possono generare possibilità di confusione

tra il patrimonio del condominio e il patrimonio

personale dell’amministratore o di altri

condomini;

5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto,

alla cancellazione delle formalità

eseguite nei registri immobiliari a tutela dei

diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione

giudiziaria per la riscossione delle somme

dovute al condominio, l’aver omesso di curare

diligentemente l’azione e la conseguente

esecuzione coattiva;

7) l’inottemperanza agli obblighi di cui

all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);

8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione

dei dati di cui al secondo

comma del presente articolo.

In caso di revoca da parte dell’autorità

giudiziaria, l’assemblea non può nominare

nuovamente l’amministratore revocato.

L’amministratore, all’atto dell’accettazione

della nomina e del suo rinnovo, deve specificare

analiticamente, a pena di nullità della

nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di

compenso per l’attività svolta.

Per quanto non disciplinato dal presente

articolo si applicano le disposizioni di cui

alla sezione I del capo IX del titolo III del

libro IV.

Il presente articolo si applica anche agli

edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica,

realizzati o recuperati da enti pubblici

a totale partecipazione pubblica o con

il concorso dello Stato, delle regioni, delle

province o dei comuni, nonché a quelli realizzati

da enti pubblici non economici o società

private senza scopo di lucro con finalità

sociali proprie dell’edilizia residenziale

pubblica».

Art. 10.

1. L’articolo 1130 del codice civile è sostituito

dal seguente:

«Art. 1130. – (Attribuzioni dell’amministratore).

– L’amministratore, oltre a quanto

previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni

di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea,

convocarla annualmente per l’approvazione

del rendiconto condominiale di cui all’articolo

1130-bis e curare l’osservanza del

regolamento di condominio;

2) disciplinare l’uso delle cose comuni

e la fruizione dei servizi nell’interesse comune,

in modo che ne sia assicurato il miglior

godimento a ciascuno dei condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le

spese occorrenti per la manutenzione ordinaria

delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio

dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi relativi

alle parti comuni dell’edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe

condominiale contenente le generalità

dei singoli proprietari e dei titolari di diritti

reali e di diritti personali di godimento, comprensive

del codice fiscale e della residenza

o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità

immobiliare, nonché ogni dato relativo alle

condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei

dati deve essere comunicata all’amministratore

in forma scritta entro sessanta giorni.

L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza

o incompletezza delle comunicazioni,

richiede con lettera raccomandata le informazioni

necessarie alla tenuta del registro di

anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di

omessa o incompleta risposta, l’amministratore

acquisisce le informazioni necessarie,

addebitandone il costo ai responsabili;

7) curare la tenuta del registro dei verbali

delle assemblee, del registro di nomina


e revoca dell’amministratore e del registro di

contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee

sono altresì annotate: le eventuali

mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni

nonché le brevi dichiarazioni rese

dai condomini che ne hanno fatto richiesta;

allo stesso registro è allegato il regolamento

di condominio, ove adottato. Nel registro di

nomina e revoca dell’amministratore sono

annotate, in ordine cronologico, le date della

nomina e della revoca di ciascun amministratore

del condominio, nonché gli estremi

del decreto in caso di provvedimento giudiziale.

Nel registro di contabilità sono annotati

in ordine cronologico, entro trenta giorni

da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti

in entrata ed in uscita. Tale registro

può tenersi anche con modalità informatizzate;

8) conservare tutta la documentazione

inerente alla propria gestione riferibile sia

al rapporto con i condomini sia allo stato

tecnico-amministrativo dell’edificio e del

condominio;

9) fornire al condomino che ne faccia

richiesta attestazione relativa allo stato dei

pagamenti degli oneri condominiali e delle

eventuali liti in corso;

10) redigere il rendiconto condominiale

annuale della gestione e convocare l’assemblea

per la relativa approvazione entro centottanta

giorni».

Art. 11.

1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile è

inserito il seguente:

«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale).

– Il rendiconto condominiale contiene

le voci di entrata e di uscita ed ogni altro

dato inerente alla situazione patrimoniale

del condominio, ai fondi disponibili ed alle

eventuali riserve, che devono essere espressi

in modo da consentire l’immediata verifica.

Si compone di un registro di contabilità, di

un riepilogo finanziario, nonché di una

nota sintetica esplicativa della gestione con

l’indicazione anche dei rapporti in corso e

delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale

può, in qualsiasi momento o per più

annualità specificamente identificate, nominare

un revisore che verifichi la contabilità

del condominio. La deliberazione è assunta

con la maggioranza prevista per la nomina

dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita

fra tutti i condomini sulla base dei

millesimi di proprietà. I condomini e i titolari

di diritti reali o di godimento sulle unità

immobiliari possono prendere visione dei

documenti giustificativi di spesa in ogni

tempo ed estrarne copia a proprie spese.

Le scritture e i documenti giustificativi devono

essere conservati per dieci anni dalla

data della relativa registrazione.

L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore,

un consiglio di condominio

composto da almeno tre condomini negli

edifici di almeno dodici unità immobiliari.

Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo

».

Art. 12.

1. Al primo comma dell’articolo 1131 del

codice civile, le parole: «dall’articolo precedente

» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo

1130».

Art. 13.

1. L’articolo 1134 del codice civile è sostituito

dal seguente:

«Art. 1134. – (Gestione di iniziativa individuale).

– Il condomino che ha assunto la

gestione delle parti comuni senza autorizzazione

dell’amministratore o dell’assemblea

non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti

di spesa urgente».

2. All’articolo 1135 del codice civile sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 4) è sostituito

dal seguente:

«4) alle opere di manutenzione straordinaria

e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente

un fondo speciale di importo pari

all’ammontare dei lavori»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente

comma:

«L’assemblea può autorizzare l’amministratore

a partecipare e collaborare a progetti,

programmi e iniziative territoriali promossi

dalle istituzioni locali o da soggetti privati

qualificati, anche mediante opere di risanamento

di parti comuni degli immobili nonché

di demolizione, ricostruzione e messa

in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero

del patrimonio edilizio esistente, la

vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità

ambientale della zona in cui il condominio

è ubicato».

Art. 14.

1. L’articolo 1136 del codice civile è sostituito

dal seguente:

«Art. 1136. – (Costituzione dell’assemblea

e validità delle deliberazioni). – L’assemblea

in prima convocazione è regolarmente

costituita con l’intervento di tanti condomini

che rappresentino i due terzi del valore

dell’intero edificio e la maggioranza dei

partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate

con un numero di voti che rappresenti la

maggioranza degli intervenuti e almeno la

metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea in prima convocazione

non può deliberare per mancanza di numero

legale, l’assemblea in seconda convocazione

delibera in un giorno successivo a quello

della prima e, in ogni caso, non oltre dieci

giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda

convocazione è regolarmente costituita

con l’intervento di tanti condomini che rappresentino

almeno un terzo del valore dell’intero

edificio e un terzo dei partecipanti

al condominio. La deliberazione è valida se

approvata dalla maggioranza degli intervenuti

con un numero di voti che rappresenti

almeno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina

e la revoca dell’amministratore o le

liti attive e passive relative a materie che

esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore

medesimo, le deliberazioni che concernono

la ricostruzione dell’edificio o riparazioni

straordinarie di notevole entità e le deliberazioni

di cui agli articoli 1117-quater,

1120, secondo comma, 1122-ter nonché

1135, terzo comma, devono essere sempre

approvate con la maggioranza stabilita dal

secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all’articolo 1120,

primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo

comma, devono essere approvate dall’assemblea

con un numero di voti che rappresenti

la maggioranza degli intervenuti ed almeno

i due terzi del valore dell’edificio.

L’assemblea non può deliberare, se non

consta che tutti gli aventi diritto sono stati

regolarmente convocati.

Delle riunioni dell’assemblea si redige

processo verbale da trascrivere nel registro

tenuto dall’amministratore».

Art. 15.

1. L’articolo 1137 del codice civile è sostituito

dal seguente:

«Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni

dell’assemblea). – Le deliberazioni

prese dall’assemblea a norma degli articoli

precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla

legge o al regolamento di condominio ogni


condomino assente, dissenziente o astenuto

può adire l’autorità giudiziaria chiedendone

l’annullamento nel termine perentorio di

trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione

per i dissenzienti o astenuti e

dalla data di comunicazione della deliberazione

per gli assenti.

L’azione di annullamento non sospende

l’esecuzione della deliberazione, salvo che

la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.

L’istanza per ottenere la sospensione proposta

prima dell’inizio della causa di merito

non sospende né interrompe il termine per la

proposizione dell’impugnazione della deliberazione.

Per quanto non espressamente previsto,

la sospensione è disciplinata dalle norme

di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione

I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies,

sesto comma, del codice di procedura civile

».

Art. 16.

1. All’articolo 1138 del codice civile sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il regolamento deve essere approvato

dall’assemblea con la maggioranza stabilita

dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato

al registro indicato dal numero 7) dell’articolo

1130. Esso può essere impugnato a

norma dell’articolo 1107»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente

comma:

«Le norme del regolamento non possono

vietare di possedere o detenere animali domestici

».

Art. 17.

1. Al numero 1) del primo comma dell’articolo

2659 del codice civile sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii

devono essere indicati l’eventuale denominazione,

l’ubicazione e il codice fiscale».

Art. 18.

1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione

del codice civile e disposizioni transitorie,

di cui al regio decreto 30 marzo

1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi

in base allo stato di ripartizione approvato

dall’assemblea, l’amministratore, senza

bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere

un decreto di ingiunzione immediatamente

esecutivo, nonostante opposizione, ed

è tenuto a comunicare ai creditori non ancora

soddisfatti che lo interpellino i dati

dei condomini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti

degli obbligati in regola con i pagamenti, se

non dopo l’escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi

che si sia protratta per un semestre,

l’amministratore può sospendere il condomino

moroso dalla fruizione dei servizi comuni

suscettibili di godimento separato.

Chi subentra nei diritti di un condomino è

obbligato solidalmente con questo al pagamento

dei contributi relativi all’anno in

corso e a quello precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta

obbligato solidalmente con l’avente causa

per i contributi maturati fino al momento

in cui è trasmessa all’amministratore copia

autentica del titolo che determina il trasferimento

del diritto».

Art. 19.

1. L’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione

del codice civile e disposizioni transitorie

è sostituito dal seguente:

«Art. 64. – Sulla revoca dell’amministratore,

nei casi indicati dall’undicesimo comma

dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo

1131 del codice, il tribunale provvede

in camera di consiglio, con decreto motivato,

sentito l’amministratore in contraddittorio

con il ricorrente.

Contro il provvedimento del tribunale può

essere proposto reclamo alla corte d’appello

nel termine di dieci giorni dalla notificazione

o dalla comunicazione».

Art. 20.

1. All’articolo 66 delle disposizioni per

l’attuazione del codice civile e disposizioni

transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«L’avviso di convocazione, contenente

specifica indicazione dell’ordine del giorno,

deve essere comunicato almeno cinque

giorni prima della data fissata per l’adunanza

in prima convocazione, a mezzo di posta

raccomandata, posta elettronica certificata,

fax o tramite consegna a mano, e deve contenere

l’indicazione del luogo e dell’ora

della riunione. In caso di omessa, tardiva o

incompleta convocazione degli aventi diritto,

la deliberazione assembleare è annullabile ai

sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza

dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente

convocati.

L’assemblea in seconda convocazione non

può tenersi nel medesimo giorno solare della

prima.

L’amministratore ha facoltà di fissare più

riunioni consecutive in modo da assicurare

lo svolgimento dell’assemblea in termini

brevi, convocando gli aventi diritto con un

unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori

date ed ore di eventuale prosecuzione

dell’assemblea validamente costituitasi».

Art. 21.

1. L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione

del codice civile e disposizioni transitorie

è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire

all’assemblea anche a mezzo di rappresentante,

munito di delega scritta. Se i condomini

sono più di venti, il delegato non

può rappresentare più di un quinto dei condomini

e del valore proporzionale.

Qualora un’unità immobiliare appartenga

in proprietà indivisa a più persone, queste

hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea,

che è designato dai comproprietari

interessati a norma dell’articolo 1106 del

codice.

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del

codice, quando i partecipanti sono complessivamente

più di sessanta, ciascun condominio

deve designare, con la maggioranza di

cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice,

il proprio rappresentante all’assemblea

per la gestione ordinaria delle parti comuni

a più condominii e per la nomina dell’amministratore.

In mancanza, ciascun partecipante

può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini

il rappresentante del proprio condominio.

Qualora alcuni dei condominii interessati

non abbiano nominato il proprio rappresentante,

l’autorità giudiziaria provvede alla

nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti

già nominati, previa diffida a

provvedervi entro un congruo termine. La

diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria

sono notificati al condominio cui si riferiscono

in persona dell’amministratore o, in

mancanza, a tutti i condomini.

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza

si considera non apposto. Il rappresentante

risponde con le regole del man-


dato e comunica tempestivamente all’amministratore

di ciascun condominio l’ordine

del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea

dei rappresentanti dei condominii.

L’amministratore riferisce in assemblea.

All’amministratore non possono essere

conferite deleghe per la partecipazione a

qualunque assemblea.

L’usufruttuario di un piano o porzione di

piano dell’edificio esercita il diritto di voto

negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione

e al semplice godimento delle

cose e dei servizi comuni.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto

spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario

intenda avvalersi del diritto di cui

all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti

di lavori od opere ai sensi degli articoli

985 e 986 del codice. In tutti questi casi

l’avviso di convocazione deve essere comunicato

sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario.

Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono

solidalmente per il pagamento

dei contributi dovuti all’amministrazione

condominiale».

Art. 22.

1. L’articolo 68 delle disposizioni per l’attuazione

del codice civile e disposizioni transitorie

è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai

sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati

dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136

del codice, il valore proporzionale di ciascuna

unità immobiliare è espresso in millesimi

in apposita tabella allegata al regolamento

di condominio.

Nell’accertamento dei valori di cui al

primo comma non si tiene conto del canone

locatizio, dei miglioramenti e dello stato di

manutenzione di ciascuna unità immobiliare

».

Art. 23.

1. L’articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione

del codice civile e disposizioni transitorie

è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I valori proporzionali delle

singole unità immobiliari espressi nella tabella

millesimale di cui all’articolo 68 possono

essere rettificati o modificati all’unanimità.

Tali valori possono essere rettificati o

modificati, anche nell’interesse di un solo

condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo

1136, secondo comma, del codice,

nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza

di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di

una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione,

di incremento di superfici o

di incremento o diminuzione delle unità immobiliari,

è alterato per più di un quinto il

valore proporzionale dell’unità immobiliare

anche di un solo condomino. In tal caso il

relativo costo è sostenuto da chi ha dato

luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali

espressi nella tabella millesimale

allegata al regolamento di condominio ai

sensi dell’articolo 68, può essere convenuto

in giudizio unicamente il condominio in persona

dell’amministratore. Questi è tenuto a

darne senza indugio notizia all’assemblea

dei condomini. L’amministratore che non

adempie a quest’obbligo può essere revocato

ed è tenuto al risarcimento degli eventuali

danni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano

per la rettifica o la revisione delle tabelle

per la ripartizione delle spese redatte in

applicazione dei criteri legali o convenzionali

».


Art. 24.

1. L’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione

del codice civile e disposizioni transitorie

è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – Per le infrazioni al regolamento

di condominio può essere stabilito, a

titolo di sanzione, il pagamento di una

somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva,

fino ad euro 800. La somma è devoluta

al fondo di cui l’amministratore dispone

per le spese ordinarie».

Art. 25.

1. Dopo l’articolo 71 delle disposizioni

per l’attuazione del codice civile e disposizioni

transitorie sono inseriti i seguenti:

«Art. 71-bis. – Possono svolgere l’incarico

di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per

delitti contro la pubblica amministrazione,

l’amministrazione della giustizia, la fede

pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto

non colposo per il quale la legge commina

la pena della reclusione non inferiore,

nel minimo, a due anni e, nel massimo, a

cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure

di prevenzione divenute definitive,

salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco

dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di

scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di

formazione iniziale e svolgono attività di

formazione periodica in materia di amministrazione

condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del

primo comma non sono necessari qualora

l’amministratore sia nominato tra i condomini

dello stabile.

Possono svolgere l’incarico di amministratore

di condominio anche società di cui al titolo

V del libro V del codice. In tal caso, i

requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente

responsabili, dagli amministratori

e dai dipendenti incaricati di svolgere le

funzioni di amministrazione dei condominii

a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere

a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta

la cessazione dall’incarico. In tale evenienza

ciascun condomino può convocare

senza formalità l’assemblea per la nomina

del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione

di condominio per almeno un

anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla

data di entrata in vigore della presente disposizione,

è consentito lo svolgimento dell’attività

di amministratore anche in mancanza

dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del

primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione

periodica.

Art. 71-ter. – Su richiesta dell’assemblea,

che delibera con la maggioranza di cui al secondo

comma dell’articolo 1136 del codice,

l’amministratore è tenuto ad attivare un sito

internet del condominio che consenta agli

aventi diritto di consultare ed estrarre copia

in formato digitale dei documenti previsti

dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione

e la gestione del sito internet sono

poste a carico dei condomini.

Art. 71-quater – Per controversie in materia

di condominio, ai sensi dell’articolo 5,

comma 1, del decreto legislativo 4 marzo

2010, n. 28, si intendono quelle derivanti

dalla violazione o dall’errata applicazione

delle disposizioni del libro III, titolo VII,

capo II, del codice e degli articoli da 61 a

72 delle presenti disposizioni per l’attuazione

del codice.


La domanda di mediazione deve essere

presentata, a pena di inammissibilità, presso

un organismo di mediazione ubicato nella

circoscrizione del tribunale nella quale il

condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare

l’amministratore, previa delibera assembleare

da assumere con la maggioranza di

cui all’articolo 1136, secondo comma, del

codice.

Se i termini di comparizione davanti al

mediatore non consentono di assumere la delibera

di cui al terzo comma, il mediatore dispone,

su istanza del condominio, idonea

proroga della prima comparizione.

La proposta di mediazione deve essere

approvata dall’assemblea con la maggioranza

di cui all’articolo 1136, secondo comma, del

codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza,

la proposta si deve intendere non

accettata.

Il mediatore fissa il termine per la proposta

di conciliazione di cui all’articolo 11 del

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo

conto della necessità per l’amministratore

di munirsi della delibera assembleare».




Art. 26.

1. Dopo l’articolo 155 delle disposizioni

per l’attuazione del codice civile e disposizioni

transitorie è inserito il seguente:

«Art. 155-bis. – L’assemblea, ai fini dell’adeguamento

degli impianti non centralizzati

di cui all’articolo 1122-bis, primo

comma, del codice, già esistenti alla data

di entrata in vigore del predetto articolo,

adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze

di cui all’articolo 1136, commi

primo, secondo e terzo, del codice».

Art. 27.

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9

gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze

previste dall’articolo 1136, secondo

e terzo comma, del codice civile» sono sostituite

dalle seguenti: «con le maggioranze

previste dal secondo comma dell’articolo

1120 del codice civile».

Art. 28.

1. All’articolo 26, comma 2, della legge 9

gennaio 1991, n. 10, le parole: «semplice

delle quote millesimali rappresentate dagli

intervenuti in assemblea» sono sostituite

dalle seguenti: «degli intervenuti, con un numero

di voti che rappresenti almeno un terzo

del valore dell’edificio».

2. All’articolo 26, comma 5, della legge 9

gennaio 1991, n. 10, le parole: «l’assemblea

di condominio decide a maggioranza, in deroga

agli articoli 1120 e 1136 del codice civile

» sono sostituite dalle seguenti: «l’assemblea

di condominio delibera con le maggioranze

previste dal secondo comma dell’articolo

1120 del codice civile».

Art. 29.

1. All’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-

legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 marzo

2001, n. 66, le parole: «l’articolo 1136, terzo

comma, dello stesso codice» sono sostituite

dalle seguenti: «l’articolo 1120, secondo

comma, dello stesso codice».

Art. 30.

1. I contributi per le spese di manutenzione

ordinaria e straordinaria nonché per

le innovazioni sono prededucibili ai sensi


dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, e successive modificazioni, se

divenute esigibili ai sensi dell’articolo 63,

primo comma, delle disposizioni per l’attuazione

del codice civile e disposizioni transitorie,

come sostituito dall’articolo 18 della

presente legge, durante le procedure concorsuali.

Art. 31.

1. All’articolo 23, primo comma, del codice

di procedura civile, dopo le parole:

«per le cause tra condomini» sono inserite

le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,

».

Art. 32.

1. Le disposizioni di cui alla presente

legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla

data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale.

Commenti

Post popolari in questo blog

L'INGIUNZIONE FISCALE ex art 2 r.d. 639/1910 NATURA E DECADENZE: niente paura

 DA QUALCHE ANNO TORNATO TRISTEMENTE ALLA RIBALTA MOLTO UTILIZZATO DAGLI ENTI PUBBLICI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI NATURA PUBBLICA E PRIVATA DEGLI ENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI GLI ENTI LOCALI  SPECIE A MEZZO SOCIETA' CONCESSIONARIE PER LA RISCOSSIONE DELLE PREDETTE ENTRATE, SIA TRIBUTI, SIA SANZIONI  AMMINISTRATIVE. Si evidenzia che a fronte della procedura per ingiunzione spesso combinata con l'esecuzione c.d. diretta, prevista dall'art 72 bis D.P.R. n. 602/1973, che bypassa la fase giudiziaria, lo strumento è molto insidioso ed arriva direttamente nei conti correnti dei cittadini che non propongano opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica. Orbene, il termine non è perentorio, considerato il principio per cui la perentorietà del termine deve essere espressamente prevista e per altro verso il carattere della stessa ingiunzione che è titolo esecutivo, atto ammnistrativo e nel contempo precetto, sotto tale ultimo profilo importa la decadenza dell'eff...

mutuo fondiario open source dopo la sentenza S.C. del 28.11. 13

                                                                                                        Nel testo attualmente in vigore dell'art. 38/II^ cit. si legge : "2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti. " Bankitalia nel dare le direttive inerenti alla disciplina sopra citata, cfr delibera 22.04.1995, dice: - il finanziamento può essere concesso anche se c'è un'altro mutuo, purchè la parte restante ...

ROTTAMAZIONE QUATER

  Grazie alla rottamazione quater vengono   annullati interessi, sanzioni, interessi di mora   e somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di   aggio.  TOTALMENTE FALCIDIATI I DEBITI SOTTO I 1000 EURO Il  pagamento  delle somme previste per la nuova rottamazione quater potrà essere fatto tutto in unica volta,  entro il 31 luglio 2023 o in 18 rate trimestrali  con tasso d’interesse pari al 2% annuo calcolato a partire dal 1° agosto 2023. In caso di rateazione trimestrale: la prima rata scadente il 31 luglio 2023 e la seconda rata scadente il 30 novembre 2023 ammontano al 10% ciascuna delle somme complessivamente dovute; le altre rate di pari ammontare scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024. Possono aderire anche i decaduti dalle precedenti rottamazioni , quindi, tutti i contribuenti che non sono riusciti a portare a termine le precedenti rottamazioni. Non rientrano nella rottamaz...