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CLAUSOLE ABUSIVE: divergenze tra la Cassazione e la C.G.U.E. circa l'effetto implicito del giudicato

IL PUNTO E' QUESTO: LE CLAUSOLE VESSATORIE ED ABUSIVE VANNO ESAMINATE SOLO NELL'IPOTESI DI DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO? 

Nelle more del rinvio alla C.G.U.E. del Tribunale di Brindisi e del rinvio della medesima S.C. alla C.G.U.E., riguardante, la possibilità di far valere l'abusività delle clausole contrattuali nel  giudizio di rinvio a seguito della cassazione di provvedimento giudiziale, a fronte del rilievo sull'abusività effettuato solo in sede di legittimità. 

Ma come anticipato il punto è diverso: in assenza di scrutinio dell'abusività delle clausole, è possibile far valere tale inottemperanza in sede di giudizio di esecuzione, anche in ipotesi diverse da quella del D.I. non opposto?   In quanto parrebbe proprio di no, a seguito della storica pronuncia delle SS.UU. a tenore di cui il giudicato implicito recede nell'ipotesi di clausole abusive non scrutinate dal Giudice soltanto nell'ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto. E nell'ipotesi di d.i. opposto ed in cui il Tribunale non si è pronunziato sul punto? Anche nella non peregrina ipotesi di pronunzia in rito? Quale è la sorte dei diritti del consumatore?Laddove, e nella specie ove si consideri, che gli art 6 e 7 della direttiva sono norme imperative di ordine pubblico, per cui un eventuale principio di diritto enunciato dalla S.C. recederebbe o dovrebbe recedere innanzi ad esso, oltre alla immediata precettività delle sentenze della C.G.U.E.;      

La C.G.U.E.  statuisce chiaramente che  :  "nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un precedente esame di un contratto controverso che abbia portato all'adozione di una decisione munita di autorità di cosa

giudicata, il Giudice nazionale si sia limitato ad esaminare d'ufficio, alla luce della direttiva

93/13, una sola o talune delle clausole di tale contratto, detta direttiva impone a un Giudice

nazionale, quale quello di cui al procedimento principale, regolarmente adito dal consumatore mediante un'opposizione incidentale, di valutare, su istanza delle parti o d'ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l'eventuale carattere abusivo delle altre clausole di detto contratto” come, la Corte ha affermato già nel 2017, nella causa Banco Primus; In questo caso - essendo il riferimento all'art. 207, par. 4, della LEC spagnola, che disciplina il principio dell'autorità di cosa giudicata e in base al quale «decorsi i termini previsti per proporre ricorso, qualsiasi decisione che non sia stata impugnata diviene definitiva e acquisisce autorità di cosa giudicata» - è evidente che la Corte di giustizia assuma una posizione di carattere generale, che non riguarda affatto la sola ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto. Corte Giust. UE 17 maggio 2022, C-600/191) secondo cui:

1)“L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, a causa degli effetti dell’autorità di cosa giudicata e della decadenza, non consente né al Giudice di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali nell’ambito del procedimento di esecuzione ipotecaria, né al consumatore, dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, di far valere il carattere abusivo di tali clausole nel procedimento in parola o in un successivo procedimento dichiarativo, quando dette clausole siano già state oggetto, al momento dell’avvio del procedimento di esecuzione ipotecaria, di un esame d’ufficio da parte del Giudice quanto al loro eventuale carattere abusivo, ma la decisione giurisdizionale che autorizza l’esecuzione ipotecaria non comporti alcun punto della motivazione, nemmeno sommario, che dia atto della sussistenza dell’esame in parola né indichi che la valutazione effettuata dal Giudice di cui trattasi in esito a tale esame non potrà più essere rimessa in discussione in assenza di opposizione nel termine citato.

2) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non autorizza un organo giurisdizionale nazionale, che agisce d’ufficio o su domanda del consumatore, a esaminare l’eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali quando la garanzia ipotecaria sia stata escussa, il bene ipotecato sia stato venduto e i diritti di proprietà relativi a tale bene siano stati trasferiti a un terzo, purché il consumatore il cui bene è stato oggetto di un procedimento di esecuzione ipotecaria possa far valere i suoi diritti in un procedimento successivo, al fine di ottenere il risarcimento, ai sensi della direttiva in parola, delle conseguenze economiche risultanti dall’applicazione di clausole abusive; Corte Giust. UE 17 maggio 2022, C-869/19: " Peraltro, in sede motiva, la Cgue evidenzia, proprio con riguardo al giudicato implicito, come “una normativa nazionale secondo la quale un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall'autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto ingiuntivo può, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93/13 conferisce ai consumatori, privare del suo contenuto l'obbligo incombente al giudice nazionale di procedere a un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali”.Piu’ recente e’ la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, del 29 febbraio 2024 (Pres. Rel. Spineanu-Matei), pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale. La stessa ha avuto modo di precisare come l’art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori “non osta a una normativa nazionale che, a causa della decadenza, non consente al Giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di controllare, d’ufficio o su istanza del consumatore, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora un siffatto controllo sia già stato effettuato da un Giudice nella fase del procedimento d’ingiunzione di pagamento, purché tale Giudice abbia individuato, nella sua decisione, le clausole che sono state oggetto di tale controllo, abbia esposto, anche solo sommariamente, le ragioni per le quali dette clausole non avevano carattere abusivo e abbia indicato che, in mancanza dell’esercizio, entro il termine impartito, dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale contro la decisione in parola, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l’eventuale carattere abusivo di dette clausole”. Dunque, volendo tentare di


astrarre i principi conformativi della prassi interpretativa del Giudice comunitario, si può affermare che il controllo d’ufficio debba essere sempre assicurato, in assenza di un giudicato esplicito, o in sede di giudizio di cognizione (sia essa sommaria sia essa piena), o, in alternativa, in sede esecutiva.

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