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il processo tipo nel processo amministrativo


Nonostante la diversità sistematica tra il modello tedesco ( inquisitorio) e quello italiano ( dispositivo) sarebbe stato possibile introdurre nel nuovo C.P.A. in sede di revisione una disciplina simile al paragrafo 93 a VwGO in cui " Qualora sia stata adottata una decisione definitiva sui processi condotti, il tribunale può, sentite le parti, decidere sui processi sospesi
con ordinanza, qualora ritenga unanimemente che le questioni
non presentino nessuna particolarità essenziale di fatto o di
diritto rispetto ai processi tipo decisi in modo definitivo e che lo stato dei fatti sia chiarito."
Il presupposto è  la legittimità di una misura dell’autorità  oggetto di più di venti processi.
Qualcosa di simile alla lontana nel nostro c.p.a: 
"72. Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione
1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l'udienza di discussione.
2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di cui al c. 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie." 
e l'art. 74 c.p.a.:"74. Sentenze in forma semplificata 1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme."

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