Corte di cassazione civile
sentenza 4283/10 del 23/02/2010
Con la sentenza n. 4283/2010, depositata il 23/02/2010, la Suprema Corte ha fissato in cinque anni il termineprescrizionale per la riscossione di diversi tributi (fra i quali la Tarsu), contributi (quelli consortili) e canoni (per l’uso di suolo pubblico, per la concessione d’uso per passo carrabile ed il canone acqua).
Tale termine prescrizionale si applica successivamente alla notificazione della cartella di pagamento per la notificazione della quale, almeno nelle ipotesi relative alla riscossione a mezzo ruolo, si applicano i diversi termini di cui all’articolo 25 D.P.R. 602/1973 o i termini stabiliti dalle singole leggi d’imposta (è il caso della tarsu per la quale vigono i termini sanciti dal cosiddetto mini testo unico sui tributi locali).
Il ragionamento fatto dalla Corte di Cassazione (che ha ribaltato le precedenti pronunce delle Commissioni tributarie provinciale e regionale) si fonda sull’applicabilità al caso di specie (ripetiamo: avvisi di mora afferenti a tarsu, contributi consortili e canoni di occupazione suolo pubblico e passo carrabile) della norma di cui all’art. 2948, n. 4 del Codice civile e non della prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Tale applicabilità muove dall’assunto che nei casi portati all’attenzione della Corte (Tarsu, contributi consortili e canoni per passo carrabile e occupazione aree pubbliche) il contribuente paga per una prestazione periodica autonoma (annuale o infra - annuale) sempre, però, che il servizio gli venga effettivamente reso.
Il pagamento, cioè, della tarsu, dei contributi e dei canoni suddetti è stato assimilato ai pagamenti dei corrispettivi dovuti per forniture elettriche o idriche.
Tale sentenza, apre, ora importanti prospettive: ricevuti avvisi di mora o preavvisi di fermo aventi ad oggetto tali imposte, contributi o canoni, sarà possibile adire il Giudice competente (commissione tributaria per i tributi, giudice ordinario per i canoni) facendo valere, ove trascorsa, la prescrizione quinquennale rispetto alla notifica del precedente atto impositivo (cartella di riscossione o ingiunzione di pagamento).
FATTO
Con l’intimazione di pagamento n. 295 2012 9010260511/000 notificata il 10 febbraio 2012, la SERIT Sicilia S.p.A. ha intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 12.965,38, relativa alla cartella esattoriale n. 295 2002 0049004806000, asseritamente notificata il 18.12.2002, e riferita al mancato pagamento di IRAP, Addizionale regionale IRPEF, ritenute alla fonte per retribuzione ed IVA.
Con ricorso passato per la notifica il 7 aprile 2012 e depositato il 7 maggio 2012, il ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:
- nullità dell’intimazione di pagamento derivante dall’omessa notifica della cartella esattoriale;
- prescrizione del credito derivante la tardiva notifica dell’intimazione di pagamento;
- nullità dell’atto per intempestività della notifica e violazione dell’art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto la cartella di pagamento non sarebbe stata notificata entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quella di consegna del ruolo;
- nullità della notifica, in quanto l’atto impugnato sarebbe privo della relativa relata;
- nullità dell’atto per violazione della legge 27 luglio 2000 n. 212 “statuto dei diritti del contribuente”, per non aver l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, prima dell’iscrizione a ruolo, invitato il contribuente a fornire chiarimenti necessari;
- nullità dell’atto per violazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 “statuto dei diritti del contribuente”, per aver il provvedimento impugnato omesso una motivazione congrua ed esaustiva;
- nullità della cartella di pagamento per violazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 546/92 e degli artt. 6 e 7 della legge 212/2000, per non aver il provvedimento impugnato indicato la procedura il contribuente deve seguire nell’ipotesi di opposizione;
- mancata sottoscrizione del responsabile procedimento della cartella di pagamento;
- non tenutezza e, comunque, erroneità delle sanzioni richieste.
Costituitasi, altresì,........
[...]
Conseguentemente, nel caso di specie, è stata ritenuta applicabile la normativa generale prevista dal codice civile.
Tradizionalmente, quindi, la questione è stata risolta, considerando che opera la prescrizione decennale prevista dall’art. 2946 cod. civ, tranne, per quanto di interesse, per le “obbligazioni periodiche” regolate dall’art. 2948, n. 4), secondo il quale il termine è quinquennale per “gliinteressi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Degna di particolare attenzione è la ricostruzione contenuta nella decisione della Cass. Civ. sez. trib., 23 febbraio 2010, n. 4283, il cui nucleo centrale vale la pena di riprodurre fedelmente.
<<La sentenza impugnata ha ritenuto che "le tasse iscritte a ruolo non sono obbligazioni periodiche o di durata inquanto sono obbligazioni autonome che si definiscono anno per anno e gli importi possono essere diversi perciascuna annualità a seconda della variazione della causa debendi che è invece unica e continuativa per leobbligazioni di durata".
<<L'assunto, in sé generico perché fondato su criteri astratti che prescindono da un esame della natura delleobbligazioni di pagamento di cui è causa, non può essere condiviso.
<<Premesso che in via generale il termine ordinario di prescrizione che vale per ogni diritto per il quale non siaprevisto un diverso termine è, ai sensi dell'art. 2946 c.c., di dieci anni, occorre valutare se trovi applicazione nellafattispecie il diverso termine previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4, in forza del quale si prescrive in cinque anni, tra l'altro"tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi".
<<Può
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