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reclamo tributario, art. 17 bis non più inammissibilità ma improcedibilità


Dopo la pronuncia della Consulta, è stato modificato l'art. 17bis riprodotto di seguito, sicchè la mediazione  ove sia omessa non è più motivo di inammissibilità ma solo di improcedibilità dell'azione.Si rammenta che la mediazione c.d. tributaria riguarda solo atti che provengono dall'Agenzia dell'Entrate, e deve essere richiesta solo per questioni attinenti l'attività di questa, ovvero quando i vizi dedotti nel ricorso non siano imputabili all'attività dell'agente della riscossione (Equitalia, Riscossione Sicilia..). Importante è sottolineare la sospensione automatica dell'atto impugnato.
Con la legge di stabilità SI è MODIFICATO IL PREVIGENTE TESTO DELL'ART 17 BIS  


Art. 17 bis del D. Lgs. 546/92

Dal 02 aprile 2012 al 31 dicembre 2013  Dal 1 gennaio 2014 in poi
1. Per le controversie di valore non superiore a

ventimila euro, relative ad atti emessi

dall'Agenzia delle entrate, chi intende

proporre ricorso è tenuto preliminarmente a

presentare reclamo secondo le disposizioni

seguenti ed è esclusa la conciliazione

giudiziale di cui all'articolo 48.

2. La presentazione del reclamo è condizione

di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità

è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del

giudizio.

3. Il valore di cui al comma 1 è determinato

secondo le disposizioni di cui al comma 5

dell'articolo 12.

4. Il presente articolo non si applica alle

controversie di cui all'articolo 47-bis.

5. Il reclamo va presentato alla Direzione

provinciale o alla Direzione regionale che ha

emanato l'atto, le quali provvedono attraverso

apposite strutture diverse ed autonome da

quelle che curano l'istruttoria degli atti

reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le

disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21

e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto

compatibili.

7. Il reclamo può contenere una motivata proposta

di

mediazione, completa della

rideterminazione dell'ammontare della

pretesa.

8. L'organo destinatario, se non intende

accogliere il reclamo volto all'annullamento

totale o parziale dell'atto, né l'eventuale

proposta di mediazione, formula d'ufficio una

proposta di mediazione avuto riguardo

all'eventuale incertezza delle questioni

controverse, al grado di

sostenibilità della

pretesa e al principio di economicità

dell'azione amministrativa. Si applicano le

disposizioni dell'articolo 48, in quanto

compatibili.

9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato

notificato l'accoglimento del reclamo o senza

che sia stata conclusa

la mediazione

, il reclamo

produce gli effetti del ricorso. I termini di cui

1. Per le controversie di valore non superiore a

ventimila euro, relative ad atti emessi

dall'Agenzia delle entrate, chi intende

proporre ricorso è tenuto preliminarmente a

presentare reclamo secondo le disposizioni

seguenti ed è esclusa la conciliazione

giudiziale di cui all'articolo 48.

2. La presentazione del reclamo è condizione

di procedibilità del ricorso. In caso di

deposito del ricorso prima del decorso del

termine di novanta giorni di cui al comma 9,

l’Agenzia delle Entrate, in sede di rituale

costituzione in giudizio, può eccepire

l’improcedibilità del ricorso e il presidente,

se rileva l’improcedibilità, rinvia la

trattazione per consentire la mediazione.

3. Il valore di cui al comma 1 è determinato

secondo le disposizioni di cui al comma 5

dell'articolo 12.

4. Il presente articolo non si applica alle

controversie di cui all'articolo 47-bis.

5. Il reclamo va presentato alla Direzione

provinciale o alla Direzione regionale che ha

emanato l'atto, le quali provvedono attraverso

apposite strutture diverse ed autonome da

quelle che curano l'istruttoria degli atti

reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le

disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21

e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto

compatibili.

7. Il reclamo può contenere una motivata proposta

di

mediazione, completa della

rideterminazione dell'ammontare della

pretesa.

8. L'organo destinatario, se non intende

accogliere il reclamo volto all'annullamento

totale o parziale dell'atto, né l'eventuale

proposta di mediazione, formula d'ufficio una

proposta di mediazione avuto riguardo

all'eventuale incertezza delle questioni

controverse, al grado di

sostenibilità della

pretesa e al principio di economicità

dell'azione amministrativa.

L’esito del

procedimento rileva anche per i contributi

previdenziali e assistenziali la cui base


Corte Costituzionale , sentenza 16.04.2014 n° 98
La previsione, di cui al co. 2 dell’art. 17 bis del D. Lgs. n. 546 del 1992 − secondo cui l’omissione della presentazione del reclamo da parte del contribuente determina l’inammissibilità del ricorso (rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio) − comportando la perdita del diritto di agire in giudizio e, quindi, l’esclusione della tutela giurisdizionale, si pone in contrasto con l’art. 24 Cost. Il co. 2 dell’art. 17 bis, D. Lgs. n. 546 del 1992, nel suo testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell’art. 1, co. 611, lett. a), n. 1), della L. n. 147 del 2013, perciò, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Lo stesso art. 17 bis disciplina la mediazione tributaria, che invece costituisce una forma di composizione pregiurisdizionale delle controversie basata sull’intesa raggiunta, fuori e prima del processo, dalle stesse parti (senza l’ausilio di terzi), che agiscono, quindi, su un piano di parità. Deve dunque escludersi che un tale procedimento conciliativo preprocessuale, il cui esito positivo è rimesso anche al consenso dello stesso contribuente, possa violare il suo diritto di difesa o il principio di ragionevolezza o, tanto meno, il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Infatti la mediazione disciplinata dall’art. 17 bis, sia che venga proposta nel reclamo (co. 7) sia che venga proposta d’ufficio (co. 8), si svolge solo tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, cioè tra le parti del rapporto d’imposta, senza l’intervento di alcun terzo nel ruolo di mediatore. L’attribuzione del compito di valutare la proposta di mediazione del contribuente o di formularne una di ufficio a «strutture diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili», secondo quanto previsto dai co. 5 e 8 dell’articolo, non vale infatti ad escludere che si tratti pur sempre dello stesso soggetto − l’Agenzia delle entrate, appunto − che ha emanato l’atto.

Ciò, se comporta l’impossibilità di ricondurre la mediazione tributaria al modello di quella civilistica non determina, tuttavia, alcuna violazione dei parametri costituzionali. (1)




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