processo telematico: attestazione di conformità più facile niente hash e riferimento temporale tranne alcune ipotesi residuali commaV^
E' stato aggiunto al regolamento in materia un nuovo articolo, l'articolo 19 ter, che chiarisce, individuandole, le modalità con le quali dovrà essere attestata la conformità di una copia informatica (es. documento informatico ottenuto dalla scansione di un documento cartaceo) apposta su un documento informatico separato. Con tali modifiche, che acquisteranno efficacia il giorno successivo alla pubblicazione del decreto nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, sarà possibile prescindere dalle impronte informatiche per il documento separato. Ai sensi del primo comma dell'art. 19 ter, l'attestazione di conformità potrà essere inserita in un semplice documento in Pdf, nel quale precisare, in modo chiaro e sintetico, di quale documento si stia attestando la conformità e il nome del relativo file. Il documento di cui si vuole attestare la conformità dovrà essere allegato nella medesima busta o nel medesimo messaggio e, infine, il pdf dovrà essere sott...