Il titolo è volutamente sintetico e quindi non è esatto: il sistema della riscossione tramite ruolo, ovvero tramite cartella continuerà ad applicarsi:
a) alle entrate non tributarie;
b) liquidazioni e controlli formali artt 36 bis e ter D.P.R. n. 600/73 e 54 bis D.P.R. n.633/1972;
c)sanzioni non connesse al tributo ( art.16 Dlvo n.472/97)
d) tutti gli altri tributi cui non è stata espressamente estesa la disciplina dell'accertamento direttamente esecutivo ( si veda infra );
- il nuovo istituto si applica per gli accertamenti decorrenti dal 01.10.11 per i period di imposta al 31.12.07 e successivi;
- si applica solo all'imposta sul reddito, iva ed irap ( ed in materia doganale);
La ratio del nuovo istituto è cristallina, quella di accorciare i tempi della riscossione delle entrate pubbliche ( non così per i creditori privati, che come comuni mortali devono subire tempi e modalità barocche) e di ridurre gli atti impugnabili avanti al giudice tributario:
Si è creato un autentico monstrum giuridico, non infrequente nella patria del diritto:
un atto che è assieme : accertamento+ titolo +precetto;
La mostruosità non sta nel fatto che lo stesso atto adempia a diverse funzioni ed alla conseguente complessità:
a) indicazione dell'imponibile accertato;
b) aliquote applicate e imposte liquidate al lordo ed al netto delle detrazioni, delle r.a., e dei crediti d'imposta;
c) la motivazione articolata in presupposti in fatto ed in diritto;
d) intimazione ad adempiere nel termine di proposizione del ricorso, ed il versamento delle somme per intero o per 1/3 comprensivo del capitale e degli interessi nell'ipotesi di proposizione del ricorso;
e) avvertimento che dopo giorni trenta, la riscossione sarà affidata all'agente per la riscossione (Equitalia, Serit, );
ma nel fatto che neanche coglie nel segno: quello di far fare cassa e rapidamente all'Erario.
Si osservi:
L'esecutività si ha dopo giorni sessanta dalla notfica, che è lo stesso termine per opporsi davanti alla Commissione Tributaria competente per territorio.
In ogni caso:
DECORSI TRENTA GIORNI PER IL PAGAMENTO, LA RISCOSSIONE E' AFFIDATA ALL'AGENTE PER LA RISCOSSIONE.
Questi deve avvisare il contribuente dell'avvenuto affidamento. Eventuali richieste di rateizzazione vanno fatte solo dopo l'affidamento, e mai prima.
Prima dell'affidamento l'Agente non può fare nulla neanche a danno del debitore.
E' inoltre previsto un termine ulteriore di 180 gg ( sei mesi) in cui in pratica non si fanno atti esecutivi, ma...in cui l'aggio e la mora montano...
DIFETTI
A)come si vede i tempi sono ugualmente lunghi, sia pure con la concentrazione in un unico atto;
B) questa concentrazione è frustrata sotto un duplice aspetto: il mantenimento della figura ( inutile e dispendiosa dell'agente per la riscossione, assente in ogni altro paese) con le connesse tempistiche troppo lunghe se l'obbiettivo è quello di accelerare i tempi stessi;
C)essendo l'atto una concentrazione di accertamento ed esecuzione, un difetto di notifica dell'atto in quanto questo è direttamente esecutivo ( almeno nelle pasticciate intenzioni del legislatore) renderebbe l'atto stesso non semplicemente nullo ma radicalmente inesistente ( con tutte le conseguenze che questo comporta...)
Si segnale infine che per esigenze cautelari L'agente può non inviare l'avviso e non rispettare i termini di stasi del procedimento essenzialmente mantenuti per aver mantenuto la duplicità soggettiva della riscossione: con lesione dei diritti di difesa del contribuente , che, se ci mettiamo un possibile vizio di notifica, si può vedere pignorata casa, senza sapere perchè e soprattutto con le limitazioni del combinato art. 2 Dlvo 542/1992 e art. 57 D.P.R. n.602 cit., che pone limiti francamente non accettabili, a questo punto.
Termine decadenziale: l'espropriazione deve iniziare entro il 31.12 del terzo anno successivo alla definitività dell'accertamento.
o per 1/3 nell'ipotesi di proposizione del ricorso;isco
a) alle entrate non tributarie;
b) liquidazioni e controlli formali artt 36 bis e ter D.P.R. n. 600/73 e 54 bis D.P.R. n.633/1972;
c)sanzioni non connesse al tributo ( art.16 Dlvo n.472/97)
d) tutti gli altri tributi cui non è stata espressamente estesa la disciplina dell'accertamento direttamente esecutivo ( si veda infra );
- il nuovo istituto si applica per gli accertamenti decorrenti dal 01.10.11 per i period di imposta al 31.12.07 e successivi;
- si applica solo all'imposta sul reddito, iva ed irap ( ed in materia doganale);
La ratio del nuovo istituto è cristallina, quella di accorciare i tempi della riscossione delle entrate pubbliche ( non così per i creditori privati, che come comuni mortali devono subire tempi e modalità barocche) e di ridurre gli atti impugnabili avanti al giudice tributario:
Si è creato un autentico monstrum giuridico, non infrequente nella patria del diritto:
un atto che è assieme : accertamento+ titolo +precetto;
La mostruosità non sta nel fatto che lo stesso atto adempia a diverse funzioni ed alla conseguente complessità:

b) aliquote applicate e imposte liquidate al lordo ed al netto delle detrazioni, delle r.a., e dei crediti d'imposta;
c) la motivazione articolata in presupposti in fatto ed in diritto;
d) intimazione ad adempiere nel termine di proposizione del ricorso, ed il versamento delle somme per intero o per 1/3 comprensivo del capitale e degli interessi nell'ipotesi di proposizione del ricorso;
e) avvertimento che dopo giorni trenta, la riscossione sarà affidata all'agente per la riscossione (Equitalia, Serit, );
ma nel fatto che neanche coglie nel segno: quello di far fare cassa e rapidamente all'Erario.
Si osservi:
L'esecutività si ha dopo giorni sessanta dalla notfica, che è lo stesso termine per opporsi davanti alla Commissione Tributaria competente per territorio.
In ogni caso:
DECORSI TRENTA GIORNI PER IL PAGAMENTO, LA RISCOSSIONE E' AFFIDATA ALL'AGENTE PER LA RISCOSSIONE.
Questi deve avvisare il contribuente dell'avvenuto affidamento. Eventuali richieste di rateizzazione vanno fatte solo dopo l'affidamento, e mai prima.

E' inoltre previsto un termine ulteriore di 180 gg ( sei mesi) in cui in pratica non si fanno atti esecutivi, ma...in cui l'aggio e la mora montano...
DIFETTI
A)come si vede i tempi sono ugualmente lunghi, sia pure con la concentrazione in un unico atto;
B) questa concentrazione è frustrata sotto un duplice aspetto: il mantenimento della figura ( inutile e dispendiosa dell'agente per la riscossione, assente in ogni altro paese) con le connesse tempistiche troppo lunghe se l'obbiettivo è quello di accelerare i tempi stessi;
C)essendo l'atto una concentrazione di accertamento ed esecuzione, un difetto di notifica dell'atto in quanto questo è direttamente esecutivo ( almeno nelle pasticciate intenzioni del legislatore) renderebbe l'atto stesso non semplicemente nullo ma radicalmente inesistente ( con tutte le conseguenze che questo comporta...)
Si segnale infine che per esigenze cautelari L'agente può non inviare l'avviso e non rispettare i termini di stasi del procedimento essenzialmente mantenuti per aver mantenuto la duplicità soggettiva della riscossione: con lesione dei diritti di difesa del contribuente , che, se ci mettiamo un possibile vizio di notifica, si può vedere pignorata casa, senza sapere perchè e soprattutto con le limitazioni del combinato art. 2 Dlvo 542/1992 e art. 57 D.P.R. n.602 cit., che pone limiti francamente non accettabili, a questo punto.
Termine decadenziale: l'espropriazione deve iniziare entro il 31.12 del terzo anno successivo alla definitività dell'accertamento.
o per 1/3 nell'ipotesi di proposizione del ricorso;isco
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