processo telematico: attestazione di conformità più facile niente hash e riferimento temporale tranne alcune ipotesi residuali commaV^
E' stato aggiunto al regolamento in materia un nuovo articolo, l'articolo 19 ter, che chiarisce, individuandole, le modalità con le quali dovrà essere attestata la conformità di una copia informatica (es. documento informatico ottenuto dalla scansione di un documento cartaceo) apposta su un documento informatico separato.
Con tali modifiche, che acquisteranno efficacia il giorno successivo alla pubblicazione del decreto nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, sarà possibile prescindere dalle impronte informatiche per il documento separato.

Il documento di cui si vuole attestare la conformità dovrà essere allegato nella medesima busta o nel medesimo messaggio e, infine, il pdf dovrà essere sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata e inserito nella busta telematica o nel messaggio pec.
In conclusione, sia nei depositi telematici, sia nelle notifiche in proprio tramite PEC ex L. n. 53/94, sia nelle comunicazioni effettuate tramite PEC, l'attestazione di conformità della copia informatica apposta su un documento informatico separato non dovrà più contenere hash e riferimento temporale, ma deve solo contenere:
- - una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità;
- - la denominazione specifica del file;
- - la sottoscrizione digitale.
Se, invece, la copia informatica è destinata al deposito telematico, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 ter, il documento informatico contenente l'attestazione di conformità dovrà essere inserito come allegato nella "busta telematica".
Viceversa, ai sensi del terzo comma dell'art. 19 ter, se la notifica deve essere effettuata in proprio tramite PEC, gli elementi indicati al primo comma, devono essere inseriti nella relazione di notificazione.
Infine, l'attestazione di conformità può anche riferirsi a più documenti informatici.

Si riporta il testo:
Art. 19-ter - Modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato
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1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonchè il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonchè del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e.3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto.6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.».
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Stante l'ultimo comma 6 dell’art. 19 ter, nel quale si precisa che l’attestazione di conformità può anche riferirsi a più documenti informatici; ciò significa che, ad esempio, per le attestazioni di conformità, previste dagli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. (procedure esecutive) ai fini dell’iscrizione a ruolo (obbligatoriamente telematica) dei rispettivi procedimenti, nel medesimo documento informatico potrà essere attestata la conformità del titolo, del precetto e del pignoramento.
L'impronta informatica,hash, e la marca temporale si applicano solo nelle ipoesi residuali di cui al comma 5 ed in ogni caso quando non è garantita l'immodificabilità del file
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