L 'art.149 del codice delle assicurazioni private, esclude senza possibilità di interpretazioni creative l'intervento o meglio la chiamata in causa del respobsabile civile quale litisconsorte necessario. Riporto il VI^ co.:" 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione . L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto." C'è da chiedersi quale par...
di giuseppe saya* avvocato