per cui è importante, anche se obbiettivamente difficile ed arduo orientarsi nell'intricato mondo del Legislatore Italiano, il quale sembra aver perso del tutto gli obbiettivi di chiarezza.
Si rammenta che il testo dell'art. 25 come modificato dal Dlvo n. 193 del 2001 è incostituzionale!
E' la sentenza della Corte Costituzionale n. 280
del 15.07.2005,che ha dichiarato già da un bel pò l’illegittimità costituzionale
dell’art. 25 del DPR 602/2002 , nel testo in vigenza come modificato dal D.Lgs
n.193/2001, che non prevede un termine fissato a pena di
decadenza, entro il quale il Concessionario deve notificare al contribuente la
cartella di pagamento.
La Corte ha demolito la riforma che azzerava i termini di decadenza previgenti perchè Il giudice delle leggi ha, invero, evidenziato come la
normativa in
palese contrasto con le norme costituzionali , con l’art. 24
Cost., " non essendo consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione
esecutiva del fisco per un tempo indeterminato." Si rammenti ancora, che anche al momento della ormai storica pronuncia vigevano dei termini di prescrizione, ciononostante la Consulta non si è peritata di dire che sono sufficienti questi ad assicurare il contribuente, ma ha ritenuti esistenti dei pericoli insiti nell'assenza di un termine decadenziale, che è cosa diversa rispetto al notevolmente più lungo termine di prescrizione.
Quindi le cartelle di " allora", giacchè ad oggi l'art.25 cit. è tornato a stabilire termini decadenziali, sono nulle perchè incostituzionali!



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