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Quello che ci interessa è l'art. 25 del DPR 602/73:
1- Anzitutto l'art. 17/X^ CO. legge n.499 del '97:
"La riscossione coattiva e' svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43."
2- L'art. 63 del DPR n.43 del '88: "1. I concessionari provvedono alla riscossione, con ruoli resi esecutivi dall'autorita' finanziaria, dei tributi e delle entrate di spettanza dello Stato e degli altri enti pubblici, riscossi con tale sistema dagli esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data del 16 ottobre 1986." ;
3- l'art.67 del dpr n.43 dell'88: "I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle
imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accesorio la cui riscossione e' demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni, governative, nonche' alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalita' relativi ai predetti tributi. ".
La spesso citata pronuncia del CTP di Barin. 189 del 2009si limita a dire che al bollo auto non si applica la disciplina dell'art. 25 cit. Non se ne comprende il motivo, che rimane in calamo judicis!
Tutt'al più ratione temporis si applica il termine pur sempre decadenziale ( per cui non si applica la disciplina dell'interruzione che vige per la prescrizione, dicevo si applica il termine decadenziale di cui alla finanziaria 2007 art. 1 comma 163^" Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. "
Poi bisogna vedere se il bollo auto è un tributo locale dato che la Corte di Cassazione:il legislatore statale pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria unle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un
limitato potere di variazione dell`importo originariamente stabilito, nonche` l`attivita`
amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non
ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi
della disciplina del tributo" che non puo` definirsi come tributo
proprio della regione dal momento che la tassa e` stata "attribuita"
alle regioni, ma non "istituita" dalle regioni stesse.
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Amenità di un Tribunale della Repubblica |
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