Passa ai contenuti principali

Risarcimento diretto rc escluso il responsabile civile



L'art.149 del codice delle assicurazioni private, esclude senza possibilità di interpretazioni creative l'intervento o meglio la chiamata in causa del respobsabile civile quale litisconsorte necessario.
Riporto il VI^ co.:"6. In caso di comunicazione dei motivi che
 impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto."
C'è da chiedersi quale parte dell'espressione " nei soli confronti della propria impresa di assicurazione" ,  richiede sperticamenti interpretativi. 
Si è scritto sulla alternatività dei due metodi di risarcimento , ma non si tratta affatto di sistemi completamente sovrapponibili, sia nei presupposti, sia nella procedura da seguire , che a sua volta costituisce un presupposto per l'azionabilità stessa del diritto in giudizio ( si vedano gli art. 5 e 6 del dpr con cui si è dato il regolamento attuativo del codice, e le cause di improponibilità dell'azione cui resta inapplicabile l'art.156 c.p.c.) .
L'interessato ha ampia discrezionalità o facoltatività nello scegliere l'uno o l'altro mezzo.
Sommariamente l'art.149 cda è escluso :
-nello scontro tra più di due veicoli;
-se non c'è stato impatto col veicolo antagonista, ma scontro con immobili circostanti, chessò un masso che cade sulla sede stradale o calcinacci da balconi etc...:
-se il veicolo non è immatricolato nella Repubblica, eccetto le enclavi del Vaticano e San Marino;
- se lo scontro riguarda veicolo non a motore;
- allorchè si lamenta danno a persona superiore al 9%;
                                                                    *** 
L'evocazione in giudizio del responsabile non rientra neanche nella logica del risarcimento diretto, teoricamente volto ad assicurare una maggiore speditezza e semplificazione.

Se si esclude il rigido formalismo che caratterizza gli adempimenti preliminari, l'evocazione del responsabile non potrebbe altro che ulteriormente appesantire con eccezioni, chiamate in garanzia e quant'altro, uno strumento che non è perfetto di suo.  


Commenti

Post popolari in questo blog

L'INGIUNZIONE FISCALE ex art 2 r.d. 639/1910 NATURA E DECADENZE: niente paura

 DA QUALCHE ANNO TORNATO TRISTEMENTE ALLA RIBALTA MOLTO UTILIZZATO DAGLI ENTI PUBBLICI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI NATURA PUBBLICA E PRIVATA DEGLI ENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI GLI ENTI LOCALI  SPECIE A MEZZO SOCIETA' CONCESSIONARIE PER LA RISCOSSIONE DELLE PREDETTE ENTRATE, SIA TRIBUTI, SIA SANZIONI  AMMINISTRATIVE. Si evidenzia che a fronte della procedura per ingiunzione spesso combinata con l'esecuzione c.d. diretta, prevista dall'art 72 bis D.P.R. n. 602/1973, che bypassa la fase giudiziaria, lo strumento è molto insidioso ed arriva direttamente nei conti correnti dei cittadini che non propongano opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica. Orbene, il termine non è perentorio, considerato il principio per cui la perentorietà del termine deve essere espressamente prevista e per altro verso il carattere della stessa ingiunzione che è titolo esecutivo, atto ammnistrativo e nel contempo precetto, sotto tale ultimo profilo importa la decadenza dell'eff...

mutuo fondiario open source dopo la sentenza S.C. del 28.11. 13

                                                                                                        Nel testo attualmente in vigore dell'art. 38/II^ cit. si legge : "2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti. " Bankitalia nel dare le direttive inerenti alla disciplina sopra citata, cfr delibera 22.04.1995, dice: - il finanziamento può essere concesso anche se c'è un'altro mutuo, purchè la parte restante ...

ROTTAMAZIONE QUATER

  Grazie alla rottamazione quater vengono   annullati interessi, sanzioni, interessi di mora   e somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di   aggio.  TOTALMENTE FALCIDIATI I DEBITI SOTTO I 1000 EURO Il  pagamento  delle somme previste per la nuova rottamazione quater potrà essere fatto tutto in unica volta,  entro il 31 luglio 2023 o in 18 rate trimestrali  con tasso d’interesse pari al 2% annuo calcolato a partire dal 1° agosto 2023. In caso di rateazione trimestrale: la prima rata scadente il 31 luglio 2023 e la seconda rata scadente il 30 novembre 2023 ammontano al 10% ciascuna delle somme complessivamente dovute; le altre rate di pari ammontare scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024. Possono aderire anche i decaduti dalle precedenti rottamazioni , quindi, tutti i contribuenti che non sono riusciti a portare a termine le precedenti rottamazioni. Non rientrano nella rottamaz...