
L'art.149 del codice delle assicurazioni private, esclude senza possibilità di interpretazioni creative l'intervento o meglio la chiamata in causa del respobsabile civile quale litisconsorte necessario.
Riporto il VI^ co.:"6. In caso di comunicazione dei motivi che
impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto."
impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto."
C'è da chiedersi quale parte dell'espressione " nei soli confronti della propria impresa di assicurazione" , richiede sperticamenti interpretativi.
Si è scritto sulla alternatività dei due metodi di risarcimento , ma non si tratta affatto di sistemi completamente sovrapponibili, sia nei presupposti, sia nella procedura da seguire , che a sua volta costituisce un presupposto per l'azionabilità stessa del diritto in giudizio ( si vedano gli art. 5 e 6 del dpr con cui si è dato il regolamento attuativo del codice, e le cause di improponibilità dell'azione cui resta inapplicabile l'art.156 c.p.c.) .
L'interessato ha ampia discrezionalità o facoltatività nello scegliere l'uno o l'altro mezzo.
Sommariamente l'art.149 cda è escluso :
-nello scontro tra più di due veicoli;
-se non c'è stato impatto col veicolo antagonista, ma scontro con immobili circostanti, chessò un masso che cade sulla sede stradale o calcinacci da balconi etc...:
-se il veicolo non è immatricolato nella Repubblica, eccetto le enclavi del Vaticano e San Marino;
- se lo scontro riguarda veicolo non a motore;
- allorchè si lamenta danno a persona superiore al 9%;
***
L'evocazione in giudizio del responsabile non rientra neanche nella logica del risarcimento diretto, teoricamente volto ad assicurare una maggiore speditezza e semplificazione.
Se si esclude il rigido formalismo che caratterizza gli adempimenti preliminari, l'evocazione del responsabile non potrebbe altro che ulteriormente appesantire con eccezioni, chiamate in garanzia e quant'altro, uno strumento che non è perfetto di suo.
Si è scritto sulla alternatività dei due metodi di risarcimento , ma non si tratta affatto di sistemi completamente sovrapponibili, sia nei presupposti, sia nella procedura da seguire , che a sua volta costituisce un presupposto per l'azionabilità stessa del diritto in giudizio ( si vedano gli art. 5 e 6 del dpr con cui si è dato il regolamento attuativo del codice, e le cause di improponibilità dell'azione cui resta inapplicabile l'art.156 c.p.c.) .L'interessato ha ampia discrezionalità o facoltatività nello scegliere l'uno o l'altro mezzo.
Sommariamente l'art.149 cda è escluso :
-nello scontro tra più di due veicoli;
-se non c'è stato impatto col veicolo antagonista, ma scontro con immobili circostanti, chessò un masso che cade sulla sede stradale o calcinacci da balconi etc...:
-se il veicolo non è immatricolato nella Repubblica, eccetto le enclavi del Vaticano e San Marino;
- se lo scontro riguarda veicolo non a motore;
- allorchè si lamenta danno a persona superiore al 9%;
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L'evocazione in giudizio del responsabile non rientra neanche nella logica del risarcimento diretto, teoricamente volto ad assicurare una maggiore speditezza e semplificazione.
Se si esclude il rigido formalismo che caratterizza gli adempimenti preliminari, l'evocazione del responsabile non potrebbe altro che ulteriormente appesantire con eccezioni, chiamate in garanzia e quant'altro, uno strumento che non è perfetto di suo.


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