La Sezione Tributaria S.C. ha respinto il ricorso perchè l'avvocato, che ha notificato il ricorso avvalendosi della legge n. 53 del 1994, non ha prodotto in giudizio l'autorizzazione del C.d.o. di appartenenza (!) Ciò è avven u to in carenza di costituzione della controparte, che avrebbe sanato il vizio. Se non fosse che il C.d.O. non usa rilasciare la suddetta delibera, si farebbe di necessità virtù. Quindi a giudizio della S.C. non importa citare gli estremi della delibera. Sinceramente non c'è da scandalizzarsi, come da molte parti, s'è fatto.Quindi attenzione per le notifiche in proprio a mezzo pec!!
di giuseppe saya* avvocato