Passa ai contenuti principali

CASSAZIONE 26672/13: ulteriori osservazioni

La S.C. nelle sentenza in oggetto ha considerato il limite del finanziamento di cui all'art. 38 Testo Unico Bancario come una norma di buona condotta o, meglio, di mero comportamento.

Già, perchè nell'ambito delle cc.dd. "nullità virtuali": la violazione di norme di mero comportamento non comporta la sanzione della nullità, mentre, solo se la norma è sulla validità  e sull' oggetto del contratto, c'è nullità.
Quando una disciplina è di mero comportamento, e... quando invece inerisce l'oggetto del contratto?

La Suprema Corte, nella cennata pronuncia, osserva: " l'art 38 t.u.b. invece conferisce alla Banca d'Italia non già il potere di stabilire una certa clausola del contratto di mutuo fondiario bensì solo quello  di determinare la percentuale massima del finanziamento, che costituisce l'oggetto del contratto e che quindi è un elemento di per sè già tipizzato..etc..."
La Corte con ciò esclude l'applicabilità dell'art. 117 T.U.B., ma nel contempo, ribadisce che il finanziamento e........ la sua misura ( i suoi limiti diremmo noi), sono oggetto del contratto di mutuo  . Non dunque una disciplina di comportamento.

La Corte dice:" la Banca d'Italia , nel determinare il limite di finanziamento, non ha prescritto che nel contratto venissero indicati degli elementi di riferimento quali il valore dell'immobile.......il che fa ulteriormente escludere che la previsione della circolare del 1995 abbia introdotto una clausola determinativa del contenuto del contratto "

Il dato letterale appare divergente:

 L'art. 38 recita : " Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili "
Le Istruzioni di VIgilanza della Banca d'Italia: "l'art. 38, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi"

Se c'è un limite di finanziamento rapportato al valore dell'immobile, anche a prescindere da quanto detto, come sarebbe possibile determinare una percentuale senza avere il riferimento dell'intero?
  



Ancor più contrastante il dato letterale che deriva  dall'ultimo comma dell'art. 38 T.U.B. laddove si dice che la regola è quella per cui una precedente iscrizione ipotecaria preclude la concessione del finanziamento, salve le eccezioni stabilite dalla Banca d'italia.  

Se il superamento del limite di finanziabilità fosse una mera irregolarità, la legge non comporterebbe l'impossibilità del finanziamento stesso. 
Se l'intervento regolatore della Banca d'italia non fosse determinante, non arriverebbe ad escludere la possibilità del finanziamento (!)


Inoltre la norma è strettamente connessa al principio imperativo della par condicio, che è evidentemente limitato dalla concessione dell'ipoteca sull'immobile: la causa di prelazione che fa eccezione alla par condicio deve pur essere determinabile in termini quantitativi, anche in ragione dell'affidamento di eventuali chirografari, per cui il valore dell'immobile deve ancora una volta poter essere determinato e determinabile,  ed in quanto connesso a norma imperativa è anch'esso inderogabile, pena la aleatorietà della par condicio creditorum stessa: aut simul stabunt, aut simul cadunt ! 
Se poi il valore del prestito  in quanto evidentemente connesso con quello dell'immobile ,non fosse riconducibile come prescritto ad un valore quantificabile dell'immobile, violerebbe anche la  regola generale   della determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione.
    



Commenti

Post popolari in questo blog

L'INGIUNZIONE FISCALE ex art 2 r.d. 639/1910 NATURA E DECADENZE: niente paura

 DA QUALCHE ANNO TORNATO TRISTEMENTE ALLA RIBALTA MOLTO UTILIZZATO DAGLI ENTI PUBBLICI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI NATURA PUBBLICA E PRIVATA DEGLI ENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI GLI ENTI LOCALI  SPECIE A MEZZO SOCIETA' CONCESSIONARIE PER LA RISCOSSIONE DELLE PREDETTE ENTRATE, SIA TRIBUTI, SIA SANZIONI  AMMINISTRATIVE. Si evidenzia che a fronte della procedura per ingiunzione spesso combinata con l'esecuzione c.d. diretta, prevista dall'art 72 bis D.P.R. n. 602/1973, che bypassa la fase giudiziaria, lo strumento è molto insidioso ed arriva direttamente nei conti correnti dei cittadini che non propongano opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica. Orbene, il termine non è perentorio, considerato il principio per cui la perentorietà del termine deve essere espressamente prevista e per altro verso il carattere della stessa ingiunzione che è titolo esecutivo, atto ammnistrativo e nel contempo precetto, sotto tale ultimo profilo importa la decadenza dell'eff...

mutuo fondiario open source dopo la sentenza S.C. del 28.11. 13

                                                                                                        Nel testo attualmente in vigore dell'art. 38/II^ cit. si legge : "2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti. " Bankitalia nel dare le direttive inerenti alla disciplina sopra citata, cfr delibera 22.04.1995, dice: - il finanziamento può essere concesso anche se c'è un'altro mutuo, purchè la parte restante ...

ROTTAMAZIONE QUATER

  Grazie alla rottamazione quater vengono   annullati interessi, sanzioni, interessi di mora   e somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di   aggio.  TOTALMENTE FALCIDIATI I DEBITI SOTTO I 1000 EURO Il  pagamento  delle somme previste per la nuova rottamazione quater potrà essere fatto tutto in unica volta,  entro il 31 luglio 2023 o in 18 rate trimestrali  con tasso d’interesse pari al 2% annuo calcolato a partire dal 1° agosto 2023. In caso di rateazione trimestrale: la prima rata scadente il 31 luglio 2023 e la seconda rata scadente il 30 novembre 2023 ammontano al 10% ciascuna delle somme complessivamente dovute; le altre rate di pari ammontare scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024. Possono aderire anche i decaduti dalle precedenti rottamazioni , quindi, tutti i contribuenti che non sono riusciti a portare a termine le precedenti rottamazioni. Non rientrano nella rottamaz...