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CASSAZIONE 26672/13: ulteriori osservazioni

La S.C. nelle sentenza in oggetto ha considerato il limite del finanziamento di cui all'art. 38 Testo Unico Bancario come una norma di buona condotta o, meglio, di mero comportamento.

Già, perchè nell'ambito delle cc.dd. "nullità virtuali": la violazione di norme di mero comportamento non comporta la sanzione della nullità, mentre, solo se la norma è sulla validità  e sull' oggetto del contratto, c'è nullità.
Quando una disciplina è di mero comportamento, e... quando invece inerisce l'oggetto del contratto?

La Suprema Corte, nella cennata pronuncia, osserva: " l'art 38 t.u.b. invece conferisce alla Banca d'Italia non già il potere di stabilire una certa clausola del contratto di mutuo fondiario bensì solo quello  di determinare la percentuale massima del finanziamento, che costituisce l'oggetto del contratto e che quindi è un elemento di per sè già tipizzato..etc..."
La Corte con ciò esclude l'applicabilità dell'art. 117 T.U.B., ma nel contempo, ribadisce che il finanziamento e........ la sua misura ( i suoi limiti diremmo noi), sono oggetto del contratto di mutuo  . Non dunque una disciplina di comportamento.

La Corte dice:" la Banca d'Italia , nel determinare il limite di finanziamento, non ha prescritto che nel contratto venissero indicati degli elementi di riferimento quali il valore dell'immobile.......il che fa ulteriormente escludere che la previsione della circolare del 1995 abbia introdotto una clausola determinativa del contenuto del contratto "

Il dato letterale appare divergente:

 L'art. 38 recita : " Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili "
Le Istruzioni di VIgilanza della Banca d'Italia: "l'art. 38, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi"

Se c'è un limite di finanziamento rapportato al valore dell'immobile, anche a prescindere da quanto detto, come sarebbe possibile determinare una percentuale senza avere il riferimento dell'intero?
  



Ancor più contrastante il dato letterale che deriva  dall'ultimo comma dell'art. 38 T.U.B. laddove si dice che la regola è quella per cui una precedente iscrizione ipotecaria preclude la concessione del finanziamento, salve le eccezioni stabilite dalla Banca d'italia.  

Se il superamento del limite di finanziabilità fosse una mera irregolarità, la legge non comporterebbe l'impossibilità del finanziamento stesso. 
Se l'intervento regolatore della Banca d'italia non fosse determinante, non arriverebbe ad escludere la possibilità del finanziamento (!)


Inoltre la norma è strettamente connessa al principio imperativo della par condicio, che è evidentemente limitato dalla concessione dell'ipoteca sull'immobile: la causa di prelazione che fa eccezione alla par condicio deve pur essere determinabile in termini quantitativi, anche in ragione dell'affidamento di eventuali chirografari, per cui il valore dell'immobile deve ancora una volta poter essere determinato e determinabile,  ed in quanto connesso a norma imperativa è anch'esso inderogabile, pena la aleatorietà della par condicio creditorum stessa: aut simul stabunt, aut simul cadunt ! 
Se poi il valore del prestito  in quanto evidentemente connesso con quello dell'immobile ,non fosse riconducibile come prescritto ad un valore quantificabile dell'immobile, violerebbe anche la  regola generale   della determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione.
    



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