esame avvocato estrazione a sorte dei quesiti: REVIREMENT DEL TAR ETNEO..TAR CALABRIA E CONSIGLIO DI STATO
Ancora sulla vexata quaestio dell'estrazione a sorte delle domande in sede di orali, con riguardo all'esame di abilitazione, segue al n. 2 il rinvio del C.S. che accoglie l'appello proposto dal ricorrente in primo grado, per non aver il giudice di prime cure ordinato, come richiesto dal ricorrente, alla Commissione esaminatrice, l'esibizione dei documenti relativi ai criteri di valutazione espressi dalla commissione centrale, cui la commissione territoriale, aveva dichiarato di aderire: tra cui l'estrazione a sorte dei quesiti in sede di orali.
In senso contrario:
Il TAR di Reggio Calabria n. 116/2014 : "non sussiste alcun obbligo per la Commissione d'esame di predeterminare le domande da far estrarre a sorte e sottoporre al candidato, né tale obbligo può farsi discendere dalle indicazioni fornite dalla Commissione Centrale, cui va riconosciuto solo il valore di un mero suggerimento, non rivestendo esse alcun efficacia vincolante per le Sottocommissioni (che pertanto erano libere di "organizzare" la prova orale secondo quanto ritenuto più opportuno e funzionale)."
E' facile rilevare che, nel momento in cui e se, le Sottocommissioni, la cui natura e rapporto con la Commissione Centrale si tralascia, aderiscono ai criteri da questa " suggeriti" li fanno propri e se ne autovincolano.
In secondo luogo, se fosse concesso ad ogni Commissione Territoriale, di accettare o meno il "suggerimento" della Commissione istituita presso il ministero, ne avremmo che, ancora una volta si avrebbe una inaccettabile disparità di trattamento tra gli esaminandi delle varie sedi di Corte d'Appello ( sic!) oltre agli altri ben noti.
il mancato previo sorteggio tra domande preparate dalla Commissione, oltre a violare l'art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali (Consiglio di Stato sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6001
sI SEGNALA A TAL RIGUARDO s. n. 1994 del 2013 TAR SICILIA SEZ. CATANIA: " la Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione del 2011, ha previsto tra i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e per lo svolgimento delle prove orali che : “ Con riferimento alle prove orali,
ferma restando l’obbligatorietà dell’illustrazione delle prove scritte...che i componenti di ciascuna Sottocommissione predispongano, per ogni seduta, un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto della prova. Da tale raccolta ogni candidato estrarrà le domande che gli saranno poste “. Detta delibera del 05/12/2011, risulta interamente recepita dalla Sottocommissione di esami presso la Corte d’Appello di Catania, ma in concreto non attuata nella fattispecie in quanto non si evince dagli atti che sia stato effettuato né il prescritto sorteggio delle domande, nell’ulteriore adempimento relativo alla prova scritta.
Considerato, pertanto, che il ricorso è fondato e va accolto, col conseguente annullamento del giudizio negativo impugnato e la statuizione dell’obbligo della Sottocommissione, in diversa composizione, di sottoporre nuovamente la ricorrente alla prova d’esame orale, nel rispetto dei suindicati adempimenti procedurali.
ALLEGATO
N. 2
(Consiglio di Stato – IV Sezione, Sentenza 3 luglio 2013, n. 04112)
N. 03566/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04112/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale XXXXXXXel 2013, proposto da:
…….., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;
sul ricorso numero di registro generale XXXXXXXel 2013, proposto da:
…….., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;
contro
Ministero Della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero Della Giustizia – Commissione per gli esami di Avvocato, Corte di Appello di Roma – III Sottocommissione;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 02956/2013, resa tra le parti, concernente non idoneità all’esercizio della professione di avvocato emesso dalla III sottocommissione presso la Corte d’appello di Roma per gli esami di avvocato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti l’avvocato Gianluigi Pellegrino;
Premesso che, come statuito da questa Sezione (cfr. sent. n. 6042 del 15.11.2011), “la definizione della fase istruttoria, anche nel caso di sentenza emessa in forma semplificata, è … presupposto necessario per l’emissione della decisione, giusta la previsione dell’art. 60 del codice del processo amministrativo”;
Ritenuto che, come fondatamente dedotto dall’appellante nel primo motivo, nel caso di specie la completezza dell’istruttoria non appare acquisita, a norma degli artt. 46, comma 2 e 65 comma 3 del codice del processo amministrativo;
Considerato che tale incompletezza ha concretamente leso il diritto di difesa di una delle parti, per cui ne consegue l’annullamento della decisione gravata con contestuale rinvio al primo giudice, a norma dell’art. 105 del codice del processo amministrativo;
Vista la particolarità della vicenda, le spese tra le parti possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l’appello n. 4112 del 2013 e per l’effetto annulla, con rinvio al giudice di primo grado, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, n. 2956 del 22 marzo 2013.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Il 03/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)




Commenti
Posta un commento