Riporto un breve passo del Tribunale di Ragusa, anche se l'espressione di solito usata " ogni ampia facoltà di legge" è stata ritenuta generica dalla Cassazione e pertanto la procura omessa ! E' inutile dire che l'art. 182 cpc sembra applicabile solo a fattispecie affine e non all'ipotesi di assenza di procura.
Una interpretazione:
" In primo luogo, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale
secondo cui il conferimento della procura per il primo grado del giudizio
abilita il difensore alla proposizione dell'appello senza bisogno di un
ulteriore mandato ad litem ( cfr. Cass. sez. un. nn. 5528 e 5529 del 1991,
nonché più di recente Cass. 17.3.1999 n. 2432 ), applicabile a fortiori nel
nostro caso, essendo il reclamo ex art. 669 terdecies cpc una appendice del
procedimento cautelare, non vera alcuna necessità che la **** rinnovasse
lincarico ai difensori nominati di assisterla nel procedimento ex art. 700
cpc."
( cfr Tribunale di Ragusa 07.06.2000)
Una interpretazione:

( cfr Tribunale di Ragusa 07.06.2000)
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