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Notifica delle cartelle esattoriali: potestà soggettiva di notifica

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In tempi relativamente recenti la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi positivamente circa il ben noto problema della notifica diretta da parte del concessionario della riscossione delle cartelle esattoriali. In ogni caso la questione potrebbe essere superata dall'introduzione degli atti di accertamento muniti di immediata esecutività. Con riferimento allo stato dell'arte ed alle cartelle seguenti il vecchio atto di accertamento l'orientamento delle CC.TT. è ben chiaro, una messe di pronuncie, che invero appaiono più corrette rispetto a quelle del giudice ordinario.

La notifica per essere tale , abbissogna di requisiti oggettivi e soggettivi, di cui la notifica a mezzo posta dell'agente della riscossione è del tutto sfornita perchè manca spesso del tutto di una relata compilata dal messo speciale e non dall'ufficiale postale o da postino di poste private come non di rado accade nella imprevedibile realtà (sic!!!)
Infatti come da legge n.890 sulla notifica a mezzo posta, si specifica che solo le Amministrazioni finanziarie dello Stato, ovvero gli enti pubblici possono avvalersi di tale modalità di notifica, nè il concessionario può essere considerato un ente pubblico, dato che è sottoposto alle discipline di diritto societario.ia  ciplinati dall'art. 26 dpr 602 ( le notifiche dirette a mezzo posta da parte del concessionario).

Quindi dal punto di vista oggettivo c'è poco da aggiungere anche se è discutibile, è così, per il contribuente c'è poco o nulla da fare .
Invece, dal punto di vista soggettivo, cioè del potere notificatorio dell'agente postale:
Si osserva che la notifica a mezzo posta, non esclude l'intervento di un messo speciale, o comunque, cui sia conferito il potere di notificare per l'Ente.
Senz'altro si badi, l'ufficiale postale non può notificare o redigere relata, posto che egli è ciò che la dottirna chiama nuncius  sfornito di potestà notificatoria.  

La Cassazione ha fatto recentemente riferimento all'art. 60 del dpr 600, che riporto nella versione modificata ( se ne comprende il motivo posto che è l'art. 26" notificazoione delle cartelle di pagamento" dpr 602, che vi rinvia )
:

"La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;Risultati immagini per bernini
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno succesivo a quello di affissione;
e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142143146150 e 151 del codice di procedura civilenon si applicano.
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.



Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalita' previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto."
                          --------------------------------------------

L'art. 26 del dpr 602, credo ultimo comma, rimanda all'appena riportato art. 60 del dpr 600 del 1973, il quale alla lett. f) non esclude l'applicazione dell'art. 148 del c.p.c  


Pertanto le cartelle così notificate sono nulle, con tutte le conseguenze che se ne possono trarre.





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