Non bisogna prestarsi a confusioni, infatti le più o meno recenti pronunzie giurisprudenziali, ampiamente visionabili in rete, fanno riferimento al termine di prescrizione successivo alla notificazione della cartella ( 5 anni ), mentre il termine precedente la notifica della cartella è si, di 5 anni, ma solo per i rapporti d'imposta pendenti al 01.01.2007. ********
Concetto diverso ma ugualmente demolitorio come vizio della cartella è quello di decadenza: la differenza è questa, la prescrizione si ha quando un diritto non viene esercitato per un certo tempo; decadenza, si ha quando un onere collegato all'esercizio di quel diritto non viene esercitato in un tempo breve, rispetto ai termini prescrizionali.
Il tipo di decadenza qui riscontrato riguarda la P.A.:
La decadenza che decorre dall'anno di riferimento, poniamo il 2007, e si compie il 31/ dicembre del terzo anno seguente; nell'esempio fatto sarebbe il 31/12/10: oltre tale termine si ha decadenza
cfr legge 296/2006 art. 1/ comma 163 :"
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo."Nel caso peculiare della TARSU mancando l'atto di accertamento che in altre ipotesi precede la cartella si tiene conto dell'anno della denuncia o dell'omesso versamento
Corte di Cassazione, sentenza n. 10590 del 9 maggio 2007, secondo cui "il titolo derivante dalla dichiarazione del contribuente equivale all'accertamento definitivo".
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Altro tipo di decadenza ( eccepibile per i tributi anteriori al 2007)
L'art.72 D.L.vo 503/1991 che fissa il termine di un anno per la consegna al concessionario facendo conto dall'anno cui si riferisce.Sempre a pena di decadenza.
Quest'ultimo termine è stato tacitamente abrogato dalla legge 296 cit. ma può essere utilmente eccepito per i tributi precedenti l'anno 2007.
Giova ricordare che a differenza della prescrizione la decadenza non patisce interruzioni o sospensioni...
(cfr. Clss. Civ. Sez, V, Ord., 26-10-2§ii I n. 22202;
cfr CTR Napoli SEz. XVIII^ 3970/12)
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