La recentissima giurisprudenza tributaria reggina CTP di Reggio Calabria 17.01.14 ha evidenziato come il legislatore, nel discipllinare la materia del servizio postale, con l'art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999, per esigenze di ordine pubblico, ha riservato all'esclusiva al fornitore del servizio universale postale alcuni servizi, fra i quali: “i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni” e “i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.” Tra l'altro Cass. 2262 del 13.
DA QUALCHE ANNO TORNATO TRISTEMENTE ALLA RIBALTA MOLTO UTILIZZATO DAGLI ENTI PUBBLICI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI NATURA PUBBLICA E PRIVATA DEGLI ENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI GLI ENTI LOCALI SPECIE A MEZZO SOCIETA' CONCESSIONARIE PER LA RISCOSSIONE DELLE PREDETTE ENTRATE, SIA TRIBUTI, SIA SANZIONI AMMINISTRATIVE. Si evidenzia che a fronte della procedura per ingiunzione spesso combinata con l'esecuzione c.d. diretta, prevista dall'art 72 bis D.P.R. n. 602/1973, che bypassa la fase giudiziaria, lo strumento è molto insidioso ed arriva direttamente nei conti correnti dei cittadini che non propongano opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica. Orbene, il termine non è perentorio, considerato il principio per cui la perentorietà del termine deve essere espressamente prevista e per altro verso il carattere della stessa ingiunzione che è titolo esecutivo, atto ammnistrativo e nel contempo precetto, sotto tale ultimo profilo importa la decadenza dell'eff...
Commenti
Posta un commento