"In materia di processo civile telematico, in virtù delle regole previste dalla normativa tecnica,
l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio
giudiziario, deve essere in formato PDF e, conseguentemente, non è ammessa la scansione di
immagini. Ciò significa che l’atto non può essere costituito dalla scansione di un atto
originariamente cartaceo dovendo consistere necessariamente in un atto nativo digitale, ossia un
documento .pdf testuale e non un documento .pdf immagine. Nessuna sanzione in caso di
inosservanza delle suddette regole tecniche è stata, però, ad oggi prevista dalla normativa
primaria di riferimento e di conseguenza dalla normativa secondaria.
Ebbene, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, l’inosservanza della
normativa tecnica costituisce una mera irregolarità. Ciò in applicazione del principio consolidato
affermato in più occasioni dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie diverse, ma accumunate
dalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamente sanzionate secondo cui il
deposito irrituale di un atto processuale dà luogo ad una mera irregolarità sanabile per effetto
della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo. Giova
ricordare, infatti, che lo scopo dell’atto processuale, ancorché telematico, è e rimane quello di
consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi
raggiunto tutte le volte in cui l’atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte; ciò
accade una volta che l’atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme
tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale
telematico.
E’, infatti, visibile e leggibile dal Giudice e dalle parti ed ha, quindi, certamente raggiunto il suo
scopo primario. La funzione propria e primaria delle regole tecniche è quella di assicurare la
gestione informatica dei sistemi del PCT e non tanto e non solo quella di garantire la navigabilità
degli atti da parte del Giudice e delle parti. Si impone, quindi, certamente la necessità di una
regolarizzazione dell’atto depositato telematicamente che non rispetta la normativa tecnica
attraverso un ordine del Giudice, in analogia a tutte le ulteriori ipotesi previste dal codice di
procedura civile in cui si consente la regolarizzazione (ad esempio la disciplina di cui all’art. 182
c.p.c), proprio al fine di assicurare una corretta implementazione del fascicolo informatico e del
funzionamento del sistema del PCT, tutte le volte in cui la regolarizzazione consente
contemporaneamente la prosecuzione del giudizio, non essendovi alcuna lesione del diritto di
difesa, dato che l’atto è comunque già disponibile alla parte e tenendo conto, però, che le
esigenze e le necessità dello strumento informatico non possono pregiudicare, in assenza di una
norma di legge, il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, tutte le volte in
cui non sussiste una lesione del diritto di difesa. Nel caso degli atti processuali conclusivi
(comparsa conclusionale e memoria di replica), avendo gli stessi raggiunto lo scopo loro proprio,
essendo visibili e conoscibili dal Giudice e dalle parti cui è consentito pienamente l’esercizio del
diritto di difesa, la remissione della causa sul ruolo, per consentire una regolarizzazione funzionale
ad uno scopo diverso da quello primario dell’atto processuale che è consentire lo svolgimento del
processo e l’esercizio del diritto di difesa, si traduce in una violazione del principio della
ragionevole durata del processo inammissibile in mancanza di una esplicita statuizione
normativa.”.
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