Tra le occasioni perse, il Legislatore italiano avrebbe potuto introdurre una norma di semplificazione e deflazione come quella sotto riportata, tratta dal codice tedesco sul processo amministrativo:
§ 93a Processo tipo
(1) Qualora la legittimità di una
misura dell’autorità sia oggetto di
più di venti processi, il tribunale
può condurre preliminarmente uno
o più processi idonei (processi
tipo) e sospendere i restanti
processi. Le parti devono essere
precedentemente sentite.
L’ordinanza non è impugnabile.
(2) Qualora sia stata adottata una
decisione definitiva sui processi
condotti, il tribunale può, sentite le
parti, decidere sui processi sospesi
con ordinanza, qualora ritenga
unanimemente che le questioni
non presentino nessuna
particolarità essenziale di fatto o di
diritto rispetto ai processi tipo
decisi in modo definitivo e che lo
stato dei fatti sia chiarito. Il
tribunale può introdurre le prove
assunte in un processo tipo; esso
può, a propria discrezione,
disporre la ripetuta audizione di un
testimone o una nuova perizia da
parte dello stesso o di altri esperti.
Le richieste probatorie su fatti su
cui sono state acquisite prove già
nel processo tipo, possono essere
rigettate dal tribunale, se la loro
ammissione, secondo il suo libero
convincimento, non contribuisce a
dimostrare nuovi fatti rilevanti per
la decisione e ritarderebbero la
risoluzione della causa. Il rigetto
può essere contenuto nella
decisione di cui al primo periodo.
Contro l’ordinanza di cui al primo
periodo spetta alle parti il mezzo
di impugnazione che sarebbe stato
ammissibile se il tribunale avesse
deciso con sentenza. Le parti
devono essere informate su questo
mezzo di impugnazione.

(1) Qualora la legittimità di una
misura dell’autorità sia oggetto di
più di venti processi, il tribunale
può condurre preliminarmente uno
o più processi idonei (processi
tipo) e sospendere i restanti
processi. Le parti devono essere
precedentemente sentite.
L’ordinanza non è impugnabile.
(2) Qualora sia stata adottata una
decisione definitiva sui processi
condotti, il tribunale può, sentite le
parti, decidere sui processi sospesi
con ordinanza, qualora ritenga
unanimemente che le questioni
non presentino nessuna
particolarità essenziale di fatto o di
diritto rispetto ai processi tipo
decisi in modo definitivo e che lo
stato dei fatti sia chiarito. Il
tribunale può introdurre le prove
assunte in un processo tipo; esso
può, a propria discrezione,
disporre la ripetuta audizione di un
testimone o una nuova perizia da
parte dello stesso o di altri esperti.
Le richieste probatorie su fatti su
cui sono state acquisite prove già
nel processo tipo, possono essere
rigettate dal tribunale, se la loro
ammissione, secondo il suo libero
convincimento, non contribuisce a
dimostrare nuovi fatti rilevanti per
la decisione e ritarderebbero la
risoluzione della causa. Il rigetto
può essere contenuto nella
decisione di cui al primo periodo.
Contro l’ordinanza di cui al primo
periodo spetta alle parti il mezzo
di impugnazione che sarebbe stato
ammissibile se il tribunale avesse
deciso con sentenza. Le parti
devono essere informate su questo
mezzo di impugnazione.
Invero il nostro c.p.a. ha un istituto sia pure lontanamente assimilabile, si tratta della norma ricavabile dall'art. 72, ma a ben vedere il beneficio che se ne ricava è dato da una fissazione d'udienza anticipata, mentre la norma tedesca va diritta alla decisione. Anche la premessa della disposizione è diversa, si tratta nel caso tedesco di un atto amministrativo " plurioffensivo" nel caso italiano il presupposto non solo è meno pregnante ( un unica questione di diritto ) anche a seguito di rinuncia delle parti alle altre questioni ( ndr cosa che è ben difficile che accada ) e... se le parti concordano sui fatti di causa ( ndr come se avessero fatto ricorso per nulla !) Infatti com è noto il giudicato amministrativo non si estende automaticamente ad altri interessati non intervenuti nel processo:" Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa quello secondo il quale non può ravvisarsi a carico della p.a. un obbligo giuridico di estendere gli effetti del giudicato a soggetti ad esso estranei, che non vantano nessun diritto soggettivo a tale estensione, né tale posizione soggettiva può trovare fondamento nella disposizione di cui all'art. 22 D.P.R. 11 febbraio 1986 n. 13 la quale, nel dettare norme sul procedimento volto alla estensione del giudicato, riconosce all'amministrazione la potestà di attivare o meno il procedimento stesso. (Consiglio Stato, sez. VI, 10 ottobre 2005, n. 5457).
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