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Pillola di saggezza dal Tribunale di Lodi 24.04.2013

Evidentemente non tutti i fatti che concorrono a formare una fattispecie giuridica sono oggetto di sindacato giurisdizionale ( il riferimento  è alle recenti pronunce della Cassazione ) :
In un contratto di mutuo fondiario, la determinazione del valore dei beni
ipotecati costituisce elemento della fattispecie di cui all'art. 38, comma 2,
d.lgs. 385/1993 e, pertanto, non rappresenta un elemento di valutazione
interno alla banca erogatrice, quanto piuttosto un requisito sindacabile
oggettivamente dall'autorità giudiziaria.
-sulla differenza tra valore commerciale e valore cauzionale:
"Inoltre il CTU ha esplicitato ancora la differenza tra valore commerciale
dell’immobile e suo valore cauzionale (tenendo cioè conto della necessità di
una stima prudenziale dell’immobile tenuto conto della sua commerciabilità
futura e sostenibilità della valutazione a lungo termine), indicando in €
96.000,00 il più probabile valore cauzionale del bene.
Tenuto conto di tali valori, la Banca ha concesso un mutuo fondiario
erogando somme pari al 141,66% del valore dell’immobile secondo il suo
valore cauzionale, al 120,35% del valore commerciale del bene e, quindi, in
modo chiaramente superiore rispetto al limite di finanziabilità "
- sulla natura inderogabile della disciplina in oggetto e la conseguente nullità:
"La Corte di Cassazione con la nota sentenza 9219/1995 si è occupata della
normativa sopra citata, evidenziando che la previsione di un limite di
finanziabilità non rispecchia né l’interesse dell’istituto di credito (“posto
che il suo interesse è quello alla maggiore espansione della sua attività,
purché sia garantito il rimborso delle somme mutuate”) né l’interesse del
mutuatario (che potrebbe volere “ottenere mutui di ammontare eccedente i
limiti di legge”), concludendo, viceversa, nel senso che la previsione di detti
limiti costituiscono la consacrazione di un interesse di natura pubblicistica
in conformità al principio costante per cui “dove la legge ha regolato con
limiti e vincoli l'attività creditizia, si tratta sempre di norme inderogabili ed
imperative, preordinate al regolare andamento dell'attività stessa, che è
essenziale nell'economia nazionale (v. Cass. 6 maggio 1977 n. 1724; Sez.
unite 13 ottobre 1994 n. 8355)”
-sulla natura dell'interesse tutelato :
"Quanto agli interessi in gioco e alla necessaria natura imperativa della
disposizione di cui all’art. 38, comma 2, TUB la Corte di Cassazione aveva
già chiarito che il limite di finanziabilità non è previsto a tutela dei singoli
contraenti, banca e mutuatario, ma la decisione del Tribunale di Venezia
pone esattamente l’accento sulla enorme portata degli interessi di natura
pubblicistica che la norma contenente i limiti di finanziabilità del credito
fondiario tende a tutelare: il sistema economico nel suo complesso che
potrebbe essere gravemente compromesso, come notoriamente è stato
gravemente compromesso, dalla bolla speculativa conseguente alla
sopravvalutazione degli immobili per la concessione di credito a soggetti
che non fornivano sufficienti garanzie di ripianamento dell’esposizione
debitoria assunta.
Conclusivamente: siccome il contratto di mutuo fondiario concesso dalla
Banca nel caso di specie ha violato il limite di finanziabilità del credito
stabilito dalla delibera CICR 22 aprile 2005, come richiamata dall’art. 38,
comma 2, TUB, ne consegue la sua nullità a norma degli artt. 1418, comma

1 e 117, comma 8, TUB."



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