Il Tribunale di Milano nella pronuncia in oggetto ha affrontato la questione nei termini in cui già altre pronunce del giudice di merito come il Tribunale di Brescia nel novembre appena trascorso .
Ha dunque torto la Cassazione? Che sul punto si era espressa in questi termini:" si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori"Tra l'altro l'intera pronuncia è qui riportata postata sotto il titolo "Tassi usurarii"Il giudice di merito pare invece sostenere che,quand’anche si volesse ritenere che anche gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, tesi per la quale sussiste ancora incertezza giurisprudenziale in assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo e che possa determinare per tali interessi una specifica soglia, quest’ultima deve venire calcolata con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d’Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3.7.13.La sentenza della Cassazione n. 350/13 non ha mai espresso come principio la sommatoria dei tassi di interessi nella misura in cui il tasso corrispettivo e quello di mora hanno funzione e natura e applicazione del tutto diversi."***

La parte sottolineata della pronuncia milanese non trova riscontro nella richiamata sentenza della Cassazione, come si può constatare con esplicito richiamo nel corsivetto" a qualunque titolo " quindi in pratica uno scontro c'è, anche se celato sotto un malinteso diplomatico
In secondo luogo, come chiarisce l'Istruzione cit. della Banca d'Italia nel TEG non può essere inserito l'interesse moratorio , che di per se rispeccchia un andamento anomalo del rapporto contrattuale, inquanto per l'appunto, discende da un inadempimento del contratto stesso: se venisse calcolato nel TEG non si farebbe altro che addossare su tutti l'inadempimento di alcuni in maniera indebita. In effetti per il resto la Banca D'Italia precisa :"i Decreti trimestrali riportano i risultati di
un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è
mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una
specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle
procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1
Commenti
Posta un commento