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TAR REGGINO NO ALL'ESTRAZIONE A SORTE: SCANDALOSO!

Ecco il testo della sentenza :


T.A.R.
Calabria - Reggio Calabria
Sentenza 9 gennaio - 26 febbraio 2014, n. 116
N. 00116/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00745/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 745 del 2013, proposto da:
*****, rappresentata e difesa dall'Ava Donato Patera, con domicilio eletto presso Michele Salazar Avv. in Reggio Calabria, via Re Ruggero, 9;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esaminatrice per gli esami di abilitazione alla professione di Avvocato, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del giudizio di non idoneità delle prove orali espresso nella seduta del 07.11.2013 dalla 3^ Commissione con attribuzione del punteggio complessivo di 145/300; nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale, compreso il citato verbale del 07.11.13 contenente l'impugnata valutazione di non idoneità;
E PER OTTENERE, in sede cautelare, previo annullamento del giudizio negativo impugnato, la statuizione dell'obbligo della Sottocommissione, in diversa composizione, di sottoporre nuovamente la ricorrente alla prova d'esame orale, nel rispetto delle procedure e delle norme di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione Esaminatrice per gli esami di abilitazione alla professione di Avvocato;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e completezza del contraddittorio e dell'istruttoria al fine della decisione sul ricorso con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell'odierno giudizio, parte ricorrente, che ha sostenuto in data 11, 12 e 13 dicembre 2012 le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, si duole del punteggio conseguito all'esito dell'esame orale che, nella misura di 145/300, ne ha sancito la non idoneità ed impugna il relativo verbale deducendone l'illegittimità sotto diversi profili, inerenti la mancata estrazione a sorte delle domande (I motivo) e la mancata illustrazione delle prove scritte (li motivo).
Si è costituita l'Amministrazione intimata che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2014, in cui è stata chiamata per l'esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel mento con sentenza in forma semplificata, previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio circa la regolarità e completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.
In conformità a recente decisione del Tribunale in ordine ad identica controversia, il ricorso va respinto per infondatezza delle doglianze dedotte (v. sentenza 3 dicembre 2013 nr. 654).
Così come ritenuto nella decisione appena richiamata, quanto al primo motivo di ricorso, a norma del RD n. 37/1934, art. 17 bis comma 3 (secondo il quale "Le prove orali consistono: a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributano, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario (45); b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato"") non sussiste alcun obbligo per la Commissione d'esame di predeterminare le domande da far estrarre a sorte e sottoporre al candidato, né tale obbligo può farsi discendere dalle indicazioni fornite dalla Commissione Centrale, cui va riconosciuto solo il valore di un mero suggerimento, non rivestendo esse alcun efficacia vincolante per le Sottocommissioni (che pertanto erano libere di "organizzare" la prova orale secondo quanto ritenuto più opportuno e funzionale).
In riferimento al secondo motivo di ricorso, alla luce di quanto riportato nel verbale del 7 novembre 2013, in cui si legge testualmente che "il candidato illustra succintamente le questioni affrontate nelle prove scritte", ed in assenza di un qualsiasi elemento di prova in contrario, le deduzioni puramente assertive di parte ricorrente (secondo cui tale inciso sarebbe una mera "frase prestampata") non valgono a destituire di fondamento la portata fidefacente propria dell'atto impugnato.
Per queste ragioni, dunque, il ricorso è infondato e come tale va respinto, ancorché sussistano giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Caterina discenti, Consigliere
Salvatore Gatto Costammo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
II 26/02/2014

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Interessante sentenza, infatti se una Sottocommissione vuol estrarre a sorte lo fa, altra può regolarsi diversamente: e questa non è una disparità di trattamento ? 

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