Nonostante la diversità sistematica tra il modello tedesco ( inquisitorio) e quello italiano ( dispositivo) sarebbe stato possibile introdurre nel nuovo C.P.A. in sede di revisione una disciplina simile al paragrafo 93 a VwGO in cui " Qualora sia stata adottata una decisione definitiva sui processi condotti, il tribunale può, sentite le parti, decidere sui processi sospesi con ordinanza, qualora ritenga unanimemente che le questioni non presentino nessuna particolarità essenziale di fatto o di diritto rispetto ai processi tipo decisi in modo definitivo e che lo stato dei fatti sia chiarito. " Il presupposto è la legittimità di una misura dell’autorità oggetto di più di venti processi. Qualcosa di simile alla lontana nel nostro c.p.a: " 72. Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione 1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una si...
Corte di cassazione civile sentenza 4283/10 del 23/02/2010 Con la sentenza n. 4283/2010, depositata il 23/02/2010, la Suprema Corte ha fissato in cinque anni il termine prescrizionale per la riscossione di diversi tributi (fra i quali la Tarsu ), contributi (quelli consortili) e canoni (per l’uso di suolo pubblico, per la concessione d’uso per passo carrabile ed il canone acqua). Tale termine prescrizionale si applica successivamente alla notificazione della cartella di pagamento per la notificazione della quale, almeno nelle ipotesi relative alla riscossione a mezzo ruolo, si applicano i diversi termini di cui all’articolo 25 D.P.R. 602/1973 o i termini stabiliti dalle singole leggi d’imposta (è il caso della tarsu per la quale vigono i termini sanciti dal cosiddetto mini testo unico sui tributi locali). Il ragionamento fatto dalla Corte di Cassazione (che ha ribaltato le precedenti pronunce delle Commissioni tributarie provinciale e regionale) si...