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Rimborso ricette: applicabilità dell'interesse di mora alla luce della nuova direttiva n.7/2011 U.E.

Benchè entri in vigore solo il 16.03.13 ( ma attenzione agli emanandi decreti del governo in questa materia) tale direttiva come la precedente ha possibilità di essere applicata già da adesso inquanto self-executing o autoapplicativa ( almeno con riguardo a quelle norme, che non necessitano di recepimento).Infatti la direttiva è già vincolante per gli Stati a decorrere dal ventesimo giorno seguente la sua pubblicazione e in quanto autoapplicativa anche per i cittadini e le PP.AA. ivi comprese gli enti che forniscono assistenza sanitaria. Alla luce delle premesse e delle norme definitorie, questa direttiva, anche a prescindere dalla sua applicazione, reca un contributo ermeneutico di ulteriore conforto alla tesi per cui anche la precedente 2000/35/CE si applica alla materia del rimborso del pagamento anticipato delle ricette da parte delle farmacie convenzionate.
Tanto per fare qualche esempio:
1-cfr art. 4 lett.b);
2-art.6/comma IV e II;
3-  quest'ultima disciplina stabilisce espressamente che, una clausula convenzionale, che esclude l'applicazione degli interessi di mora è da considerarsi gravemente iniqua.
4- Si noti che i contratti o convenzioni che regolano la fornitura di farmaci sono accordi negoziali che non in uno actu perficitur, ma ad esecuzione duratura, per cui soggetti all'ìimmediata applicazione delle più favorevoli discipline europee o di derivazione comunitaria come il dlvo 231/2002;
5 - Anche alla luce della considerazione che precede, va letta la disposizione  di cui agli artt. 13 e 12/IV della direttiva in parola;
6 - Inoltre le norme autoapplicative delle direttive europee prevalgono su eventuali norme di recepimento nazionali, che abbiano portata restrittiva non autorizzata dalla direttiva stessa;
7- la direttiva inoltre riconosce una liquidazione forfettaria di 40 euro per le spese di recupreo del credito, oltre al tasso maggiorato di 7 punti percentuali almeno, rispetto al principale mezzo di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, che va da sè, è molto più vantaggioso rispetto al tasso legale che deriva dagli accordi nazionali e dalla convenzione regionale ( che stante  l'art.6/II co. è gravemente iniqua, dunque nulla);      

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