Con riferimento agli esami di abilitazione il riferimento alla c.d. discrezionalità tecnica, che incide sulla valutazione e sul successivo provvedimento amministrativo ( vincolato a seguito della stessa valutazione), è spesso inteso in modo fuorviante. Infatti, il potere giurisdizionale non può impingersi nella valutazione operata dalla commissione d'esami, il cosiddetto "merito". Ma, attenzione, le modalità di svolgimento dell'esame, sono ben altra cosa, esse infatti attengono al procedimento seguito, e alla discrezionalità organizzativa della P.A. che potenzialmente può incidere su un considerevole numero di soggetti e nella fattispecie sui loro interessi legittimi. Tale discrezionalità è sindacabile dal g.a. quando siano involti i precetti dell'imparzialità, della ragionevolezza etc..( cfr art.1 della l.p.a) anche quando essa agisca munita della discrezionalità tecnica.
Sul concetto di discrezionalità tecnica c'è una vasta dottrina, ma ciò che qui, interessa, è osservare, che nel caso in esame, non si intende tanto una discrezionalità tecnica in senso stretto, ma una discrezionalità ampia ( con riferimento ad un esame valutativo) ed opinabile; ma non è questo il punto, oltre l'aver osservato che di strettamente "tecnico" c'è ben poco, e viceversa di discrezionale c'è invece molto. Focalizzare l'attenzione sull'assenza di un criterio oggettivo quale la predisposizione a sorte delle domande in sede di orali, infatti, equivale, a precisare che in tal caso, non si tratta di violare l'intrinseco della valutazione amministrativa, ma di evitare che l'invulnerabilità del giudizio espresso dalle Commissioni si estenda ben oltre il consentito, sotto l'egida della " valutazione tecnica".
Si ricorda, ad esempio, che in materia di arbitraggio, anche il mero arbitrio dell'arbitratore, non deve andare oltre il limite dell'imparzialità, potendo altrimenti le parti impugnare per questo la sua dichiarazione interpretativa.Si conclude, ribadendo,che neanche il preteso riferimento alla prevalenza della legge speciale sul D.P.R. più volte qui menzionato, ha molto senso, posto che non vi è nessuna incompatibilità tra l'esame idoneativo ed il principio di imparzialità, non solo per la conclamata superiorità del precetto costituzionale, ma per lo stesso richiamo che, come già evidenziato, la Commissione centrale ne ha fatto. A prescindere dalla comcreta volontà di auto-vincolarsi che essa ha inteso nella sua circolare.Ancor di più, non si vede il motivo, della ritrosia del G.A., allorchè il presupposto di un provvedimento di non idoneità è censurato non con riguardo all'intangibile valutazione tecnica, ma ad un accertamento di conclamata parzialità. Se non altro dovrebbe operare il principio di precauzione.
Si ricorda, ad esempio, che in materia di arbitraggio, anche il mero arbitrio dell'arbitratore, non deve andare oltre il limite dell'imparzialità, potendo altrimenti le parti impugnare per questo la sua dichiarazione interpretativa.Si conclude, ribadendo,che neanche il preteso riferimento alla prevalenza della legge speciale sul D.P.R. più volte qui menzionato, ha molto senso, posto che non vi è nessuna incompatibilità tra l'esame idoneativo ed il principio di imparzialità, non solo per la conclamata superiorità del precetto costituzionale, ma per lo stesso richiamo che, come già evidenziato, la Commissione centrale ne ha fatto. A prescindere dalla comcreta volontà di auto-vincolarsi che essa ha inteso nella sua circolare.Ancor di più, non si vede il motivo, della ritrosia del G.A., allorchè il presupposto di un provvedimento di non idoneità è censurato non con riguardo all'intangibile valutazione tecnica, ma ad un accertamento di conclamata parzialità. Se non altro dovrebbe operare il principio di precauzione.
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