Dalla parte motiva dell'ennesima pronuncia delle SS.UU.( cfr anche 21.06.10 N.14895 e 10065/11) non è dato ricavare alcuna novità. E' già un dato acquisito e coerente con il sistema che il G.A.possa sindacare ogni eccesso di potere, specie nella classica figura sintomatica della irragionevolezza ed illogicità manifesta, rispetto ai presupposti del giudizio d'esame cioè della valutazione tecnica. In merito, non esiste com'è ovvio alcuna discrezionalità della P.A. cioè di quegli organi straordinari della P.A. che sono le Commissioni esaminatrici.In questo ambito non sussite alcuna libertà discrezionale, in quanto la valutazione è vincolata al presupposto dell'idoneità del candidato, sicchè il G.A. interviene censurando l'illogicità rispetto ai presupposti della valutazione ( espressi nella legge e negli atti di autoregolamentazione della Commissione Centrale) ed in realtà non entra, e non può farlo, nel merito della valutazione, ma rileva una manifesta contraddizione negli atti stessi della P.A. nello stesso momento in cui, questi sono resi intellegibili , cioè quando sono manifesti al sindacato estrinseco.Piuttosto è da rilevare, che i criterii selettivi non sempre consentono al giudice amministrativo il vaglio della legittimità dell'atto, ed in particolare il giudizio sul fatto ( Corte Cost. sent. 20/09 ed ord. n.78/2009) sia per la genericità con cui sono formulati, sia per le modalità organizzative degli esami stessi. La redazione dei verbali d'esame, mediante moduli prestampati, formule di stile, valutazioni numeriche, asserzioni conclusive, non rendono di fatto espreibile l'azione ed il vaglio del G.A. La stessa struttura del giudizio amministrativo nonostante le recenti " novità", non consente di discostarsi dal dato cartaceo-documentale, che formato nei modi sopra descritti, non consente un effettivo controllo sull'attività dell'organo, nè l'effettività della tutela giurisdizionale del candidato. Riporto il dictum della recente SS.UU.:" il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull’ elaborato sottoposto a valutazione ". Vale a significare che è ammesso, come da sempre, il controllo su ciò che manifestamente appalesa un eccesso di potere, nei limiti in cui tale eccesso sia evidente ictu oculi. La medesima sentenza afferma che non esiste una discrezionalità latu sensu, ma è questo è il punto interessante, che la valutazione del merito da parte del G.A. avviene nei limiti suddetti, eccesso di potere per incongruenza logica evidente, perchè gli organi straordinarii della P.A ( commissioni d'esame) non posseggono un altro tipo di potere discrezionale :" La commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi, nè della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criterii oggettivi e scientifici.....il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione, la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata" . Quindi, non risponde al vero, ciò che è dato reperire nel clamor mediatico, suscitato da questo arresto, cioè che il G.A. può entrare nel merito del provvedimento amministrativo.La discrezionalità tecnica delle commissioni o sotto-commissioni, è intangibile al giudice amministrativo, nei limiti in cui non sconfini in un diverso tipo di discrezionalità, che attiene a procedimenti amministrativi diversi da quello volto all'accertamento ed alla concessione di un titolo abilitativo.Tuttavia un dato è interessante, e lo si può articolare nei seguenti brevi punti, senza ripetere quanto già scritto a riguardo:
1^ di fatto la discrezionalità tecnica della P.A. finisce per diventare pura "discrezionalità" per l'indeterminatezza dei criteri " oggettivi e scientifici", della opinabile gestione dell'organizzazione degli esami in generale, di per sè atta a ledere un indeterminato numero di posizioni soggettive;
2^ ciò è dovuto solo in parte all'evidente distinzione che c'è tra la valutazione in oggetto, ed altro tipo di valutazione, in cui i requisiti sono di per se stessi quantomai oggettivi e concreti. Non v'è infatti, chi non veda l'enorme distanza che corre tra la verifica dei requisiti per una concessione edilizia ante d.i.a. o sc.i.a., per la concessione della cittadinanza, la partecipazione ad una gara per la concessione di lavori o forniture;
4^ Le stesse SS.UU. hanno ricordato la Consulta, che nelle ordinanze sopra menzionate, formula il requisito apofatico dei presupposti dell'esercizio del potere discrezionale tecnico delle commissioni, cito quasi alla lettera, tali criteri non devono avere carattere preclusivo della piena tutela innanzi al giudice amministrativo, che resta giudice del fatto e della legittimità dell'atto.
5^ Ebbene i criteri di valutazione e selezione, hanno purtroppo tale carattere preclusivo, tale da non consentire il sindacato del g.a. tranne nel caso in cui la P.A. vada in evidente eccesso di potere, nella misura in cui tale evidenza sia resa percepibile al magistrato;
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