Preciso subito, che mi riferisco con particolare riguardo alle cartelle emesse a seguito di sanzione amministrativa ed in ispecie, a violazione del c.d.s. (codice della strada). La disciplina in materia è quantomai intricata, e come non di rado avviene, contorta a causa del metodo di redazione delle leggi ( sarebbe il caso di esercitarsi un poco nel cd. drafting normativo).
1-Spesso le cartelle emesse a seguito di violazione del codice della strada, sogliono indicare il saggio di interesse di cui all'art. 27 della cd legge di depenalizzazione n. 689/1981, se non è un abbaglio è però una violazione di legge bella e buona, dato il differente incremento sanzionatorio stabilito dal terzo comma dell'art. 203 del c.d.s.( cfr Cassazione n.3701/2007).
2- Inoltre, spesso, le nominate cartelle, non indicano in modo specifico la somma degli interessi, calcolati per ogni periodo di riferimento, limitandosi a riportarne il totale. Mi domando, se tale prassi sia lecita e come possa consentire al privato, l'esercizio di un sia pur minimo controllo sull'operato della P.A.( Cass. Sez. V, n.4516/12).
3-L'ultima questione, che dal coacervo disciplinare non è dato comprendere nella sua portata, è questa: l'indicazione della esecutività del ruolo coincide o meno con la data di consegna del ruolo stesso? Ciò rileva anche ai fini del calcolo degli interessi, i quali decorrono dalla esecutività del ruolo, mentre l'art.1 lett.L del D.M. n.321/1999 fa riferimento alla data di consegna del ruolo ed anche i termini decadenziali facevano riferimento alla consegna del ruolo fino all'abrogazione sine abolitio dell'art.17 del T.U.. In definitiva queste due date: la data di esecutività e la data di consegna al concessionario della riscossione coincidono, in virtù del sistema automatizzato di trasmissione ( cfr art. 24 T.U.). Come si può evincere da Cass Trib. n. 22997/10 il termine di esecutività è indispensabile ex art. 12/III co. DPR n.602/1973 al fine di consentire al destinatario il calcolo degli interessi imputatigli :"Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la
specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente
atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in
5- Bisogna considerare che la se la sanzione amministrativa non è parificabile per sua natura giuridica alle imposte, è ovvio che lasciare il sanzionato esposto al lungo termine prescrizionale, decennale, viola il parametro soggettivo fissato dalla legge 689/1981 per l'ìrrogazione delle sanzioni e non appare altrimenti giustificabile se si considerano i sistemi automatizzati di cui gli enti impositivi dispongono le PP.AA. a meno che, dati i tempi, non si ritenga di indulgere in tali metodi.
2- Inoltre, spesso, le nominate cartelle, non indicano in modo specifico la somma degli interessi, calcolati per ogni periodo di riferimento, limitandosi a riportarne il totale. Mi domando, se tale prassi sia lecita e come possa consentire al privato, l'esercizio di un sia pur minimo controllo sull'operato della P.A.( Cass. Sez. V, n.4516/12).
3-L'ultima questione, che dal coacervo disciplinare non è dato comprendere nella sua portata, è questa: l'indicazione della esecutività del ruolo coincide o meno con la data di consegna del ruolo stesso? Ciò rileva anche ai fini del calcolo degli interessi, i quali decorrono dalla esecutività del ruolo, mentre l'art.1 lett.L del D.M. n.321/1999 fa riferimento alla data di consegna del ruolo ed anche i termini decadenziali facevano riferimento alla consegna del ruolo fino all'abrogazione sine abolitio dell'art.17 del T.U.. In definitiva queste due date: la data di esecutività e la data di consegna al concessionario della riscossione coincidono, in virtù del sistema automatizzato di trasmissione ( cfr art. 24 T.U.). Come si può evincere da Cass Trib. n. 22997/10 il termine di esecutività è indispensabile ex art. 12/III co. DPR n.602/1973 al fine di consentire al destinatario il calcolo degli interessi imputatigli :"Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la
specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente
atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in
difetto di tali indicazioni non
può farsi luogo all'iscrizione"; ( cfr art. 25/II bis T.U.);
4- ancor di più ove non si ritenesse applicabile il termine di formazione del ruolo ex art. 17 cit. non si potrebbe che fare riferimento alla definitività dell'accertamento ( verbale divenuto definitivo) ove non si voglia ammetere l'ipotesi dell'ente impositore che iscrive a sua discrezione il ruolo, fatto salvo il rispetto del termine di notifica biennale previsto dalla finanziaria per l'anno 2008 ed il termine di prescrizione decennale ( come pure è stato autorevolmente sostenuto) in cui il primo termine verrebbe ad essere iscritto.

Commenti
Posta un commento