Esami avvocato: decisioni foreriere di ledere il principio della massima uniformità sul territorio nazionale dei criterii di valutazione C.S. SEZ.IV^ n.1266/12

1- solo i criterii dettatti dalla Commissione Centrale presso il Ministero hanno il carattere della vincolatività e pertanto possono essere censurati in giudizio;
2- che i criteri dettatti dalle singole Commissioni territoriali, sono suscettivi di ledere il principio della massima uniformità delle procedure di valutazione su tutto il territorio nazionale;
3- che criterii ultronei dettati dalle singole commissioni, non hanno effetto invalidante, quando non prevedano alcuna attività aggiuntiva rispetto a quella dell'assegnazione del punteggio numerico ( che nel caso di specie pareva essere stata prevista, sommessamente si nota, ma evidentemente il C.S. è ormai attestato sulla sufficienza del voto numerico, come anche la recente pronuncia della Consulta, per cui non prende in considerazione alcuna altra attività che pure ontologicamente è aggiuntiva, quale la motivazione di non idoneità);
4- da ultimo, come pure segnalato nel precedente intervento, la censurabilità di errori manifesti e di palesi contraddizioni logiche;
In conclusione mi vien fatto di osservare quid juris, se la Commissione Centrale " suggerisce" il criterio dell'estrazione a sorte ? Mi riferisco in questo caso alla parte orale degli esami: non è un criterio vincolante com'è dato capire, ma, lascia ciascuna commissione territoriale, nella possibilità di decidere di applicare o non applicare questo criterio a sua discrezione ( cfr il precedente punto n.2); tuttavia in quanto dettato dalla Commissione Centrale, avrebbe un crisma di maggiore autorevolezza che il mero limite autoimpostosi dalle singole commissioni di distretto ( cfr punto 1);

Il momento di applicazione del criterio di proporzionalità dell'azione amministrativa ( inteso qui, come sopra nel senso della sua efficacia ed efficienza) andrebbe per lo meno spostato ad altre fasi della procedura.
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