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Esami avvocato: decisioni foreriere di ledere il principio della massima uniformità sul territorio nazionale dei criterii di valutazione C.S. SEZ.IV^ n.1266/12

Con la recente pronucia della IV sez. giurisdizionale del C.S., il cui oggetto precipuo non  interessa ai fini del nostro oggetto, si tocca in via incidentale, quanto ormai più volte evidenziato in questa sede. Cito subito l'obiter del Consiglio:" Questa Sezione, con numerose pronunce ancora di recente emesse, ha poi preso in esame un caso peculiare (si trattava della sessione degli esami di avvocato 2010) in cui la Commissione esami di avvocato presso la Corte di appello di Catania, nel recepire i criteri per la valutazione degli elaborati relativi alla prova scritta stabiliti dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia con verbale del 9 dicembre 2010, aveva deliberato di "esprimere, nella eventualità di non ammissione, motivazione dei soli voti negativi facendo riferimento ai criteri stabiliti dalla Commissione Centrale". Per cui la Commissione di Catania è vincolata, nei limiti in cui si è ato-vincolata, in base alla sua autonoma scelta . A tal punto, viene per così dire il bello, perchè continua il C.S., tralascio le parti che riguardano il caso di specie: " Anche al cospetto di tale situazione peraltro (non ricorrente nel caso di specie), la Sezione ha affermato che financo eventuali ulteriori autolimitazioni (quale quella, “di esprimere, nell’eventualità di non ammissione, la motivazione dei voti negativi”), si rivelano invero del tutto inidonee ad assumere quell’efficacia vincolante riconoscibile ai soli criteri di valutazione, propriamente detti indicati dalla Commissione di cui sopra, oltre che naturalmente alle precise e complete scansioni procedimentali individuate dal legislatore; sì che ogni eventuale scostamento da dette ulteriori ed ultronee regole (peraltro foriere di ledere il principio di massima uniformità delle procedure di valutazione su tutto il territorio nazionale nell’esame di abilitazione di cui si tratta, cui è chiaramente ispirata la disciplina legislativa) non è in grado certo di assumere carattere invalidante quando, come accade nella situazione in esame, criteri di riferimento (dettati dalla competente Commissione) per la valutazione siano comunque sussistenti, gli stessi non prevedano alcuna attività aggiuntiva rispetto a quella di assegnazione del punteggio e non vengano infine comunque segnalati errori di fatto nel giudizio reso ovvero elementi di macroscopica irrazionalità dello stesso"



Se ne inferisce, che a giudizio del C.S.:
1- solo i criterii dettatti dalla Commissione Centrale presso il Ministero hanno il carattere della vincolatività e pertanto possono essere censurati in giudizio;
2- che i criteri dettatti dalle singole Commissioni territoriali, sono suscettivi di ledere il principio della massima uniformità delle procedure di valutazione su tutto il territorio nazionale;
3- che criterii ultronei dettati dalle singole commissioni, non hanno effetto invalidante, quando non prevedano alcuna attività aggiuntiva rispetto a quella dell'assegnazione del punteggio numerico ( che nel caso di specie pareva essere stata prevista, sommessamente si nota, ma evidentemente il C.S. è ormai attestato sulla sufficienza del voto numerico, come anche la recente pronuncia della Consulta, per cui  non prende in considerazione  alcuna altra attività che pure ontologicamente è aggiuntiva, quale la motivazione di non idoneità);
4- da ultimo, come pure segnalato nel precedente intervento, la censurabilità di errori manifesti e di palesi contraddizioni logiche;
In conclusione mi vien fatto di osservare quid juris, se la Commissione Centrale " suggerisce" il criterio dell'estrazione a sorte ? Mi riferisco in questo caso alla parte orale degli esami: non è un criterio vincolante com'è dato capire, ma, lascia ciascuna commissione territoriale, nella possibilità di decidere di applicare o non applicare questo criterio a sua discrezione ( cfr il precedente punto n.2); tuttavia in quanto dettato dalla Commissione Centrale, avrebbe un crisma di maggiore autorevolezza che il mero limite autoimpostosi dalle singole commissioni di  distretto ( cfr punto 1);
Sia consentito osservare, inoltre, che l'estrinsecazione della motivazione del giudizio negativo, per quanto, forse non rispondente al criterio della ponderazione dell'attività amministrativa ( inteso nel senso più favorevole alla P.A)  è tutt'altro che assente dal panorama delle discipline positive oltre che un requisito indispensabile per rendere effettiva la trasparenza dell'operato delle commissioni territoriali.
Il momento di applicazione del criterio di proporzionalità dell'azione amministrativa ( inteso qui, come sopra nel senso della sua efficacia ed efficienza) andrebbe per lo meno spostato ad altre fasi della procedura.   


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