Se la nuova legge 247/12 " riforma forense" stabilisce che le modalità di svolgimento dell'esame orale, saranno stabilite dal Ministero della Giustizia con proprio regolamento ( art. 46/VI^co.) e non lasciate alla libera iniziativa di ciscuna delle Sottocommissioni d'esame, evidentemente nella normativa attualmente in vigore ( date le norme transitorie) c'è qualcosa che non va, o che per lo meno si è sentita la nacessità di emendare. Esemplare, oltre le già citate sentenze, la pronuncia in oggetto del TAR Lombardia, di cui si riporta un breve brano:" Con ulteriore censura sollevata con motivi aggiunti, la ricorrente lamenta che gli argomenti oggetto di prova orale sarebbero dovuti essere individuati a mezzo di estrazione eseguita dal candidato medesimo. Il motivo è fondato. Dal verbale non risulta essere stato predisposto un congruo numero di argomenti per ogni materia né, tantomeno, l’avvenuta effettuazione di operazioni di sorteggio. La circostanza, del resto, non è specificatamente contestata dalla amministrazione resistente. Sul punto, non pare centrata l’impostazione seguita del Consiglio di Stato quando, in sede di appello cautelare, a motivare l’accoglimento della impugnativa, ha richiamato il proprio precedente indirizzo in ordine al carattere non vincolante delle raccomandazioni della Commissione Centrale. Difatti, non è questo il ragionamento compiuto da questa Sezione nella fase cautelare. L’amministrazione intimata, dalla documentazione agli atti, risulta essersi auto-vincolata alla adozione di modalità di svolgimento delle prove orali in ipotesi anche diverse da quelle della estrazione a sorte delle domande ma altrettanto idonee ad assicurare uniformità e trasparenza nella applicazione di criteri di valutazione individuati dalla Commissione Centrale. In particolare, il “suggerimento” espresso da quest’ultima (in data 9 dicembre 2010) di predisporre un congruo numero di argomenti da sorteggiare (cfr. doc. 5 – all. ricorrente), è stato recepito integralmente dalla XIV sottocommissione nella seduta del 7 febbraio 2011, unitamente a tutti gli altri criteri di valutazione elaborati dalla Commissione Centrale (cfr. doc. 5 – all. ricorrente).
6.1. Alla illegittimità da ultimo accertata consegue l’annullamento degli atti impugnati ed il vincolo conformativo per l’amministrazione di ripetere le prove orali."
Da questa pronuncia si ricava che:
a) contrariamente ad un precdente indirizzo del C.S. pare che le indicazioni della Commissione Centrale non abbiano carattere vincolante, a prescindere dallo specifico verbale che nella sessione 2010/11 dà la possibilità alla varie Sottocomissioni di procedere o non procedere mediante estrazione a sorte;
b) parrebbe che a vincolarsi debbano essere le singole Sottocommissioni, si ripete , contrariamente a quanto già stabilito dal C.S. , che riguado ai criteri delle sottocommissioni così si esprime : " si rivelano invero del tutto inidonee ad assumere quell’efficacia vincolante riconoscibile ai soli criteri di valutazione, propriamente detti indicati dalla Commissione di cui sopra, oltre che naturalmente alle precise e complete scansioni procedimentali individuate dal legislatore"( C.S. IV^n.1266/12);
Tutto ciò lascia perplessi, soprattutto ove a quanto osservato si aggiunga che, lo stesso TAR lombardo (MILANO), al punto 5^ della medesima pronuncia, ammette il sindacato intrinseco sulla base della presenza di norme a cartettere oggettivo, che nel caso in questione sussisterebbero ( qualora i verbali d'esami fossero redatti come un documento atto a rappresentare la realtà e non un semplice pro-forma).
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