Da più fonti, si è diffusa la notizia della illegittimità della TARSU, peraltro già in regime di proroga da diversi anni. L'argomentazione è la stessa dell'illegittimità di altra tassa particolarmente invisa l'IMU.Si parte dalla norma costituzionale art. 23, che stabilisce una riserva di legge per l'imposizione di tasse a parte le prestazioni personali.
Ora, il ragionamento è il seguente: la TARSU è stata già abrogata e sostituita con i tipici pasticci del legislatore italiano dalla TIA ( poi si distingue tra TIA1 e TIA 2, ma non vogliamo avvitarci in un simile discorso), quello che importa è che l'art.14 del Dlvo n.23/11 al suo comma VII^ stabilisce , che continua ad applicarsi la normativa regolamentare ( leggasi regolamenti comunali) fino all'applicazione della revisione in materia. Con questo semplice comma, il legislatore sia pure in modo discutibile, ha garantito la copertura di legge ( il decreto legislativo è parificato alla legge) alla continuazione dell'applicazione della normativa che riguarda la Tarsu, sicchè non è vero che manca la norma primaria , richiesta per costituzione.
E' bene precisare che dal 01.01. del corrente anno, si applica la nuova imposta sui rifiuti, e le norme sopra richiamate sono state abrogate, ma continuano ad applicarsi per gli anni previgenti.
Benchè in modo discutibile ed emergenziale, quindi c'è la copertura di rango primario richiesta dalla Costituzione. Si ricordi inoltre che la riserva di legge, in tale materia è relativa, ovvero suscettibile di intervento da parte delle ccdd fonti regolamentari.
E' dunque il sopracitato art. 14/VII^ co, che fa rivivere la precedente disciplina, non certo la normativa regolamentare che in virtù di esso vien fatta rivivere, e che non può prevalere in ragione gerachica sulla legge, che l'ha abrogata.

*Ma c'è un secondo aspetto, che merita attenzione, ovvero la norma "ponte" che permette la reviviscenza dei regolamenti TARSU ( per i comuni che ancora si trovano in tale regime) è contenuta nel già citato Dlvo n.23/2011 ed è entrata in vogore il 07.04.11, per cui se si esclude un effetto retroattivo della legge ( e si dovrebbe escludere in linea di principio) non è applicabile alla TARSU 2010 ! Infatti, nessuna legge ha previsto ulteriori proroghe del regime transitorio oltre l'anno 2009. Manca dunque espressa proroga oltre quell'anno.
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