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Dicevo, la tassa di possesso, comunemente detta "bollo auto", oltre ad avere il sopraaccennato termine di prescrizione, ha anche un termine decadenziale, che è cosa diversa dalla prescrizione, ma quel che importa è più breve e produce lo stesso risultato: il contribuente non deve pagare.
Non è chi scrive che dice questo, ma i giudici tributari di II^ grado di Milano, Lombardia, e per l'esattezza sent. n.14 del 18.01.11 se non erro sezione XIII^ o giù di lì, comunque con le precedenti indicazioni è largamente rintracciabile.
Il ragionamento giuridico è il seguente, è un pò contorto, perchè il legislatore italiano lo è, ma semplificando al massimo, la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui il termine biennale di decadenza ex art. 25 del dpr 602 1973 non si applicherebbe al bollo auto ma solo alle imposte dirette, pare essere smentita non tanto da questa o quella corte tributaria o da un modesto blog , quanto dall'inchiostro di legge:

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