Checchè ne dica l'Agenzia delle Entrate, il bollo auto oltre ad avere un termine di prescrizione, che bontà loro ammettono pure esserci ( tre anni a decorrere dall'anno in cui la tassa era dovuta: non si dimentichi che la vecchia tassa di circolazione è da un bel pò divenuta tassa di possesso).
Dicevo, la tassa di possesso, comunemente detta "bollo auto", oltre ad avere il sopraaccennato termine di prescrizione, ha anche un termine decadenziale, che è cosa diversa dalla prescrizione, ma quel che importa è più breve e produce lo stesso risultato: il contribuente non deve pagare.
Non è chi scrive che dice questo, ma i giudici tributari di II^ grado di Milano, Lombardia, e per l'esattezza sent. n.14 del 18.01.11 se non erro sezione XIII^ o giù di lì, comunque con le precedenti indicazioni è largamente rintracciabile.
Il ragionamento giuridico è il seguente, è un pò contorto, perchè il legislatore italiano lo è, ma semplificando al massimo, la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui il termine biennale di decadenza ex art. 25 del dpr 602 1973 non si applicherebbe al bollo auto ma solo alle imposte dirette, pare essere smentita non tanto da questa o quella corte tributaria o da un modesto blog , quanto dall'inchiostro di legge:
- anzitutto l'art. 17 decimo comma della legge 449/1997 recante norme sulla stabilità finanziaria, richiama il dpr 43/1988 che a sua volta riporta l'applicazione dell'art.25 cit. anche al bollo auto....!
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