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decadenza multe cds

E' vero ,  ci sono massime della Corte di Cassazione che negano questa possibilità.

Ma se è vero che anche le contravvenzioni stradali sono riscosse mediante ruolo, si applica per quanto le riguarda la disciplina che regola la riscossione tramite ruolo, ovvero il dpr 602/1973. L'art. 25  di questo regolamento detta precisi termini decadenziali, non per l'iscrizione a ruolo ma per la notifica del ruolo mediante cartella.
Si penserebbe che questa disciplina si applica solo all'irpef et similia, ed invece no:
l'art. 17 del D.L. n.46 del 1999 rubricato " entrate riscosse tramite ruolo" :"    1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.
2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.

3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto."   Si noti l'inciso al primo comma " anche diverse dalle imposte sui redditi".che se la lingua italiana è fatta per intenderci significa che non si applica alle sole imposte sui redditi. Qualora poi si avesse qualche difficoltà in proposito, i Comuni non sono enti pubblici economici."
L'articolo successivo art 18 del D.L. 46 che tanto per non cadere in equivoci reca la seguente rubrica: " Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"       consta di un solo comma che letteralmente : "Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori."
 
Le coordinate capo II e titolo I e II  colgono in pieno l'art. 25 del dpr 602, che è quello che stabilisce i termini decadenziali.  
Qualora restasse qualche residuo dubbio all'interprete intento a catturare il  bosone di Higgs se ne farà una ragione col successivo art. 19 ( sempre del D.L.) che dice quali sono le " disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi"  che sono le seguenti:  1. Le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 15-bis, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42-bis, 43-bis, 43-ter, 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi."
 
C'è per caso l'art. 25 ?
No.
Nel resto del decreto legislativo non c'è altro che possa riferirsi e fare eccezione a quanto sin qui ricavato.
*Solo l'art. 23 del D.L. dice che l'art. 17 del dpr si applica alle sole imposte sui  redditi ed I.V.A. , ma il lettore attento si accorgerà che in questo caso si tratta dei termini decadenziali previsti per l'iscrizione a ruolo e  non di quelli previsti per la sua notifica.....!!!   








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