
TAR LOMBARDIA SEZ. IV n. 1860/13
Ma soprattutto la seguente sentenza semplificata giacchè espressiva di una serie di precedenti del TAR MARCHE n. 815/13 :
"La novella del 2013 ha quindi recepito l’orientamento giurisprudenziale già formatosi sull’analoga disposizione contenuta nell’art. 1-ter della L. n. 102/2009 (cfr. ex plurimis, TAR Marche,ord. n. 323/2012 e successiva sentenza n. 521/2013, con riferimento alla sanatoria del 2009).
Nel caso in esame il rigetto della domanda di emersione è dovuto a fatti ascrivibili unicamente al datore di lavoro (cfr. motivazione del provvedimento impugnato), per cui il ricorrente, in qualità di lavoratore in nero ormai venuto allo scoperto, ha diritto, quantomeno, al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione qualora non sussistano ulteriori elementi ostativi (diversi da quelli riguardanti esclusivamente il datore di lavoro) che le competenti amministrazioni dovranno accertare in sede di riapertura del procedimento."
Il testo di legge di riferimento è :"((11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia
rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro,
previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione
della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento
delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31
dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un
permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e
amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono
archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10
del presente articolo.))
((11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di
una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore
sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di
cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in
relazione al lavoratore, al quale e' rilasciato un permesso di attesa
occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da
parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli
illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.))
((11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di
lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta
responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla
data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli
uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per
legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione
di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente
articolo.))
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