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EMERSIONE : SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO


Il mancato pagamento dei contributi Inps non significa insussistenza del rapporto di lavoro: " Il Collegio osserva preliminarmente che, per giurisprudenza pacifica, si deve dare prevalenza alla situazione sostanziale piuttosto che al dato formale, di talché gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione presso l’INPS non devono assurgere a fattore scriminante, essendo peraltro pacifico, che all’eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali non sempre fa riscontro l’inesistenza o la fittizietà del rapporto di lavoro e, quindi, l’indisponibilità di un reddito adeguato da fonti lecite (v. ad es. la sentenza della Sezione 27.10.2009 n. 4925, confermata da C.S., Sez. VI, 8.6.2010 n. 3645)." 
TAR LOMBARDIA SEZ. IV n. 1860/13
 Ma soprattutto la seguente sentenza semplificata giacchè espressiva di una serie di precedenti del TAR MARCHE n. 815/13 :
"La novella del 2013 ha quindi recepito l’orientamento giurisprudenziale già formatosi sull’analoga disposizione contenuta nell’art. 1-ter della L. n. 102/2009 (cfr. ex plurimis, TAR Marche,ord. n. 323/2012 e successiva sentenza n. 521/2013, con riferimento alla sanatoria del 2009).
Nel caso in esame il rigetto della domanda di emersione è dovuto a fatti ascrivibili unicamente al datore di lavoro (cfr. motivazione del provvedimento impugnato), per cui il ricorrente, in qualità di lavoratore in nero ormai venuto allo scoperto, ha diritto, quantomeno, al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione qualora non sussistano ulteriori elementi ostativi (diversi da quelli riguardanti esclusivamente il datore di lavoro) che le competenti amministrazioni dovranno accertare in sede di riapertura del procedimento."
 Il testo di legge di riferimento è :"((11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia
rigettata per cause imputabili esclusivamente al  datore  di  lavoro,
previa verifica da parte dello  sportello  unico  per  l'immigrazione
della sussistenza del rapporto di lavoro,  dimostrata  dal  pagamento
delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza  al  31
dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore  viene  rilasciato  un
permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e
amministrativi di cui al comma  6,  a  carico  del  lavoratore,  sono
archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10
del presente articolo.)) 
  ((11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto  di
una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore
sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre  2011  di
cui al comma 1, la procedura di emersione si  considera  conclusa  in
relazione al lavoratore, al quale e' rilasciato un permesso di attesa
occupazione ovvero, in presenza  della  richiesta  di  assunzione  da
parte di un nuovo datore di lavoro,  un  permesso  di  soggiorno  per
lavoro subordinato, con contestuale  estinzione  dei  reati  e  degli
illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.)) 
  ((11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il  datore  di
lavoro  che  ha  presentato  la  dichiarazione  di  emersione   resta
responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla
data di comunicazione della cessazione del rapporto  di  lavoro;  gli
uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti  per
legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la  dichiarazione
di emersione, ai fini dell'applicazione del  comma  10  del  presente 
articolo.))  

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