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Mancata stipula del contratto di soggiorno


Nonostante la circolare 20/08/2007 in cui  si da la possibilità di chiedere il premesso di soggiorno mediante attestazione dello Sportello Unico circa l'indisponibilità del datore di lavoro, quindi prima della stipula del contratto di soggiorno,  il C.S. 884/13 si è così espresso:"
Infatti, la giurisprudenza di questa Sezione (cfr. III, 14 novembre 2012, n. 5736 e 25 marzo 2013, n. 1638) afferma che il contratto di soggiorno, ex art. 1-ter, del d.l. 78/2009, introdotto dalla legge di conversione 102/2009, necessariamente presuppone la volontà di addivenirvi anche della parte datoriale, di modo che :
- mancando la conclusione del procedimento di emersione, non può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o in attesa di occupazione, nel caso di motivata cessazione del rapporto), e ciò quand'anche debba ritenersi provata l'esistenza del rapporto di lavoro nel periodo di legge, dal momento che è ineludibile condizione della regolarizzazione la stipula del contratto di soggiorno, sia pure per il periodo pregresso in cui il rapporto ha avuto luogo;
- solo successivamente al perfezionamento del procedimento di emersione potrà essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, oppure, nel caso di già avvenuta cessazione del rapporto, con conseguente contratto di soggiorno limitato al periodo pregresso, per attesa di occupazione."

                  -----------------------
Diversamente il  Tar Lazio 2012/9594 e SEz. II quater del 6.3.13 su ricorso 10915/11): "  l’Amministrazione debba
esaminare compiutamente la vicenda al fine di verif
icare se dietro la mancata stipulazione del
contratto di soggiorno si nasconda la fittizietà de
lla richiesta di nulla osta al fine di eludere la
normativa sull’immigrazione, ovvero se, invece, sus
sista l’impossibilità di stipulare il contratto di
soggiorno da parte del datore di lavoro per ragioni
legittime (es. morte del datore di lavoro, crisi
aziendale, ecc.) dovendo valutare la Questura – in
quest’ultimo caso – l’opportunità di provvedere
al rilascio del permesso di soggiorno per attesa oc
cupazione, mentre nell’altro caso - qualora
emergano fatti di rilevanza penale - dovrà interess
are della vicenda la Procura della Repubblica."
In un'ottica cartamente meno formalistica  e considerato che : " 
La giurisprudenza ha ritenuto che alla luce dell'ar
t. 22 comma 11, D.Lgs. n. 286 del 1998 non
sarebbe ragionevole trattare in modo difforme fatti-
specie sostanzialmente uguali, nelle quali il
lavoratore ha perduto non per propria colpa un'oppo
rtunità di impiego, anche se ciò è avvenuto con
un "non perfezionamento" del contratto promesso piu
ttosto che con un licenziamento, i cui effetti
ultimi sono i medesimi (cfr. T.A.R. Lombardia Sez.
I Brescia 7 febbraio 2012 n. 175; 16 gennaio
2012 n. 48)."(ibid.)
ordine avvocati
          messina

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