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TAR ETNEO: estrazione a sorte domande esame abilitativo


T.A.R.
Sicilia – Catania
Sezione IV
Sentenza 13 giugno - 11 luglio 2013, n. 1994





(Presidente/Estensore Di Paola)
Fatto e diritto
Considerato che a sostegno del ricorso si deducono i motivi seguenti :


-) “ Violazione dell’art. 12 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, perché al fine dello svolgimento della prova orale non sono state formulate le domande sulla base di quesiti predeterminati ed estratti a sorte. Violazione delle direttive elaborate dalla commissione centrale il 05/12/2011 ed integralmente recepite dalla commissione istituita presso la Corte di Appello di Catania sessione 2011, nelle sedute del 04- 09 luglio 2012. Violazione del principio d’imparzialità e trasparenza “.



-) “ Violazione dell’art. 17 bis comma 3 lett. a), Regio decreto n. 37 del 1934 perché in ordine all’avvenuta illustrazione delle prove scritte, la commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase d’esame e di esprimere una valutazione in merito“.



Ritenuto che sono condivisibili entrambi tali motivi in quanto:



-) il mancato previo sorteggio tra domande preparate dalla Commissione, oltre a violare l'art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali (Consiglio di Stato sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6001);



-) sussiste la dedotta violazione, da parte della Commissione esaminatrice, dell'art. 17 bis comma 3 lett. a), Regio decreto n. 37 del 1934 e s.m.i., qualora, come accaduto nella specie, benché nel verbale delle operazioni d'esame si affermi con frase prestampata l’avvenuta illustrazione delle prove scritte, la Commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase dell'esame e di esprimere una valutazione in merito: infatti, la preventiva discussione delle prove scritte costituisce un momento necessario e imprescindibile nello svolgimento delle prove orali, agevolando il candidato sul piano psicologico (T.A.R. Venezia Veneto sez. I, 31 gennaio 2012 n. 99).



-) la Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione del 2011, ha previsto tra i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e per lo svolgimento delle prove orali che : “ Con riferimento alle prove orali,



ferma restando l’obbligatorietà dell’illustrazione delle prove scritte...che i componenti di ciascuna Sottocommissione predispongano, per ogni seduta, un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto della prova. Da tale raccolta ogni candidato estrarrà le domande che gli saranno poste “. Detta delibera del 05/12/2011, risulta interamente recepita dalla Sottocommissione di esami presso la Corte d’Appello di Catania, ma in concreto non attuata nella fattispecie in quanto non si evince dagli atti che sia stato effettuato né il prescritto sorteggio delle domande, nell’ulteriore adempimento relativo alla prova scritta.



Considerato, pertanto, che il ricorso è fondato e va accolto, col conseguente annullamento del giudizio negativo impugnato e la statuizione dell’obbligo della Sottocommissione, in diversa composizione, di sottoporre nuovamente la ricorrente alla prova d’esame orale, nel rispetto dei suindicati adempimenti procedurali.



Ritenuto che si ravvisano valide ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con la conseguente statuizione di cui in motivazione.


Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


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