Passa ai contenuti principali

cartelle di pagamento: termini decadenziali e sanzioni amministrative


E' prassi pressocchè costante delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero degli Enti Impositori, formare il ruolo e consegnarlo al "braccio esecutivo" ( Equitalia, Serit...) relativo alle sanzioni amministrative ( ma anche riguardo ai tributi) in limine praescrptionis ovvero alla soglia del compimento dei cinque anni, termine di prescrizione delle sanzioni amministrative. Mi riferisco in particolaere alle sanzioni che derivano da contravvenzione al codice della strada. Tale prassi, importa che il cittadino si vede recapitare una cartella esattoriale relativa a verbale di quattro anni prima, con l'importante conseguenza che ai sensi dell'art. 26 della legge 689/1981 si applica l'incremento del 10% per ogni semestre, precedente alla formazione del ruolo ( o pittosto al tasso d'interesse legale differenziato di tre punti percentuali, come da finanziaria 2007).Quindi se vi è stato notificato un verbale per un infrazione nel 2006, poniamo intorno ai 700,00 euro, e non pagate, nè fate opposizione nei termini ( 60 giorni), intorno al 2011 potrebbe arrivarvi una cartella esattoriale di 1.200,00 euro. Senz'altro, è giusto che chi ha infranto il codice della strada, ne paghi le conseguenze. Mi domando però se la prassi dei Comuni sia corretta, in effetti si tratta di un ottimo sistema per fare cassa. Nulla si può eccepire sulla regolarità formale di tale pratica, eccetto quanto segue:


1- in primo luogo, per le entrate tributarie è previsto accanto al termine prescrizionale, anche un termine decadenziale ( dpr 702/1973, il regolamento dell'esazione mediante ruolo); i termini decadenziali consistono nell'obbligo da parte della P.A. di procedere all'esazione del tributo entro scadenze inderogabili e predeterminate proprio dal regolamento citato D.P.R. n. 702. La finalità di tali termini predisposti in favore del contribuente è quella di non permettere, anche quando non siano decorsi i termini prescrizionali, che il cittadino contribuente sia sottoposto in modo indefinito all'azione esecutiva ( cfr sentenze della Consulta sul punto);


2- infatti inizialmente il T.U. sulla riscossione tramite ruolo, prevedeva un primo termine per la formazione del ruolo, che decorre dall'ìaccertamento d'ufficio, ed un secondo termine decorrente dalla consegna dello stesso per la notifica a cura del concessionario della riscossione (Equitalia, Serit......);


3- evidentemente l'indicazione in cartella dell'esecutività del ruolo è finalizzata al controllo di questi termini;


4-In un secondo momento diverse leggi e decreti legge, hanno modificato l'art. 25 del T.U. cit. ed hanno introdotto un unico termine che decorre dalla definitività del titolo esecutivo, entro il quale la cartella deve essere notificata;


Tali termini rispondono ad una logica diversa da quella prescrizionale e sono volti a garantire all'nterno del termine prescrizionale, proprio che il contribuente non sia esposto ad un'azione indefinita da parte del Fisco e dei varii Enti Impositorii;

5- si noti ancora, che stando al codice civile i termini decadenziali a differenza di quelli prescrizionali non sono soggetti ad interruzione o sospensione, e d'altronde come questi devono essere fatti valere in giudizio;


6- alla fin fine il termine decadenziale è volto a garantire che il cittadino non sia sottoposto ad una ingiusta attività speculativa da parte dell'Ente Impositore e dell'Agenzia della Riscossione, posto che il contribuente potrebbe anche in buona fede essersi scordato di pagare un certo tributo, considerato che non tutti posseggono la capacità e la volontà di districarsi negli avvisi di accertamento, compilati avvolte in modo molto discutibile e criptico;


7- si consideri ancora, che benchè orientata a dare al contribuente la piena conoscenza dell'atto, certe volte le notifiche ne garantiscono unicamente la conoscenza legale presuntiva ed incontestabile, ma cinondimeno può accadere, che tale conoscenza non sia effettiva;
8- si noti infine che ove si contesti un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo e non siano stati compiuti singoli atti esecutivi, è possibile proporre l'opposizione senza limite di tempo ex art. 615 c.p.c. ( ndr spesso le cartelle indicano in modo impreciso il termine di 30 giorni per fare opposizione mediante ricorso);
9- Benchè la Suprema Corte abbia più volte sottolineato che non si applica alcun termine decadenziale alla materia delle sanzioni amministrative ( violazioni stradali), occorre specificare che proprio la legge 689/81 fa esplicito riferimento al T.U. sulla riscossione tramite ruolo ( quindi anche alla disciplina dei termini decadenziali);
10-Gli artt. 17 e 18 del D.L. n. 46/1999  ha modificato il T.U. 487, estendendone l'applicabilità anche alle entrate non tributarie dello Stato e degli Enti Locali, senza escludere l'art. 25 cit. relativo ai termini decadenziali.
11-Parallelamente la legge finanziaria 2007, ha stabilito termini decadenziali di notifica per le sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada che decorrono dalla consegna dei ruoli, mentre il precedente termine decadenziale decorre dall'accertamento definitivo ( verbale notificato o contestato immediatamente e non impugnato nel termine bimestrale) ;
12- Se non si ritenesse applicabile l'art. 25 sopra cit. l'Ente Impositore potrebbe a buon gioco attendere fin quasi alla prescrizione, con il conseguente cumulo di interessi, per poi consegnare il ruolo alla Agenzia di Riscossione. 
       

Commenti

Post popolari in questo blog

L'INGIUNZIONE FISCALE ex art 2 r.d. 639/1910 NATURA E DECADENZE: niente paura

 DA QUALCHE ANNO TORNATO TRISTEMENTE ALLA RIBALTA MOLTO UTILIZZATO DAGLI ENTI PUBBLICI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI NATURA PUBBLICA E PRIVATA DEGLI ENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI GLI ENTI LOCALI  SPECIE A MEZZO SOCIETA' CONCESSIONARIE PER LA RISCOSSIONE DELLE PREDETTE ENTRATE, SIA TRIBUTI, SIA SANZIONI  AMMINISTRATIVE. Si evidenzia che a fronte della procedura per ingiunzione spesso combinata con l'esecuzione c.d. diretta, prevista dall'art 72 bis D.P.R. n. 602/1973, che bypassa la fase giudiziaria, lo strumento è molto insidioso ed arriva direttamente nei conti correnti dei cittadini che non propongano opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica. Orbene, il termine non è perentorio, considerato il principio per cui la perentorietà del termine deve essere espressamente prevista e per altro verso il carattere della stessa ingiunzione che è titolo esecutivo, atto ammnistrativo e nel contempo precetto, sotto tale ultimo profilo importa la decadenza dell'eff...

CLAUSOLE ABUSIVE: divergenze tra la Cassazione e la C.G.U.E. circa l'effetto implicito del giudicato

IL PUNTO E' QUESTO: LE CLAUSOLE VESSATORIE ED ABUSIVE VANNO ESAMINATE SOLO NELL'IPOTESI DI DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO?   Nelle more del rinvio alla C.G.U.E. del Tribunale di Brindisi e del rinvio della medesima S.C. alla C.G.U.E., riguardante, la possibilità di far valere l'abusività delle clausole contrattuali nel  giudizio di rinvio a seguito della cassazione di provvedimento giudiziale, a fronte del rilievo sull'abusività effettuato solo in sede di legittimità.  Ma come anticipato il punto è diverso: in assenza di scrutinio dell'abusività delle clausole, è possibile far valere tale inottemperanza in sede di giudizio di esecuzione, anche in ipotesi diverse da quella del D.I. non opposto ?   In quanto parrebbe proprio di no, a seguito della storica pronuncia delle SS.UU. a tenore di cui il giudicato implicito recede nell'ipotesi di clausole abusive non scrutinate dal Giudice soltanto nell'ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto. E nell'ipotesi di ...

Il processo tipo (c.d. Musterverfahren )

Tra le occasioni perse, il Legislatore italiano avrebbe potuto introdurre una norma di semplificazione e deflazione come quella sotto riportata, tratta dal codice tedesco sul processo amministrativo: § 93a  Processo tipo (1) Qualora la legittimità di una misura dell’autorità sia oggetto di più di venti processi, il tribunale può condurre preliminarmente uno o più processi idonei (processi tipo) e sospendere i restanti processi. Le parti devono essere precedentemente sentite. L’ordinanza non è impugnabile. (2) Qualora sia stata adottata una decisione definitiva sui processi condotti, il tribunale può, sentite le parti, decidere sui processi sospesi con ordinanza, qualora ritenga unanimemente che le questioni non presentino nessuna particolarità essenziale di fatto o di diritto rispetto ai processi tipo decisi in modo definitivo e che lo stato dei fatti sia chiarito. Il tribunale può introdurre le prove assunte in un processo tipo; esso può, a propria di...