IL VALORE DEGLI IMMOBILI COMPUTATO DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE, NON HA ALCUN VALORE SE NON QUELLO DI UNA PERIZIA DI PARTE, DI SEGUITO I MOTIVI DELLA PRONUNCIA DELLA CTR DEL MOLISE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito questa Commissione non può far altro che confermare la sentenza di I grado: va infatti evidenziato che le stime su cui si fondano gli accertamenti dell'Amministrazione finanziaria devono considerarsi semplici perizie di parte in quanto l'Ufficio che le ha redatte è un'articolazione tecnica dell'Amministrazione ed è ontologicamente legata all'ente impositore.
Peraltro l'appellato ha contestato il valore stimato dall'Ufficio, e ciò in funzione delle caratteristiche specifiche degli immobili compravenduti, che si presentavano, come risultante anche dal sopralluogo effettuato dall'UTE, fatiscenti, pericolanti e privi di impianti sicché il loro valore venale appare del tutto coerente con quello indicato nella dichiarazione di successione.
Peraltro non può assumere valenza decisiva ai fini della attribuzione di valore degli immobili la circostanza che il R., nel compilare la dichiarazione di successione, abbia omesso di compilare alcuni quadri in quanto tale omissione costituisce solo un aspetto meramente formale che non può di certo superare l'obiettiva situazione di degrado degli immobili caduti in successione che peraltro non sono minimamente paragonabili a quelli presi in considerazione dall'Ufficio nel procedere alla rettifica.
In proposito la stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E, di recente emanata, nel dettare le linee cui gli Uffici periferici avrebbero dovuto informare il loro operato, ha evidenziato come sia necessario evitare che l'attività di accertamento sia ispirata alla mera caccia agli errori dei contribuenti e sia invece informato alla trasparenza e al dialogo, evitando di disperdere energie in contestazioni di natura essenzialmente formale o di esiguo ammontare che, oltre a creare inefficienze, determinano una percezione errata dell'operato dell'Agenzia.
L'appello va pertanto respinto e, per l'effetto confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.
Sussistono fondati motivi, tenuto conto delle motivazioni poste a fondamento della decisione e delle omissioni in cui è incorso il contribuente nella compilazione della dichiarazione impugnata, per operare la totale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, con ciò rigettando l'appello incidentale.
P.Q.M.
La Commissione, definitivamente
pronunciando
pronunciando
rigetta
gli appelli e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione.
Spese compensate
Campobasso 17 maggio 2016

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