La sentenza della Corte di Giustizia del 7/4/2016 ha bell'è smentito i precedenti asserti della Cassazione, affermando che la normativa comunitaria (art 4, par.3, TUE e gli artt 2, 250, par. 1, e 273 direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 /11/2006), non osta a quella nazionale, onde permettere ad un imprenditore insolvente di chiedere, attraverso concordato preventivo, di pagare parzialmente un debito IVA attestando, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente(?), che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento, ovviamente di un maggior incasso per l'Erario.Occorre pertanto che il ricorso, sia asseverato da una perzia svolta da un tecnico indipendente, da cui risulti che dalla procedura lo Stato, non incasserebbe di più, detto in modo greve;lo Stato dfficilmente potrà opporsi alla falcida dell'iva, inquanto privilegiato non concorre al 20% per formare la classe di voto da opporre;tale possibilità, che pare estensibile anche alle ritenute fatte a titolo di sostituto..... La legge delega prevede all'art 10 la riduzione dei privilegi non più adeguati alla contemporaneità, con le conseguenze viste in termini di percenruali di voto, ed all'art 6 comma 1 lettera p la discilina dei crediti d'imposta privi di transazione fiscale- con l'aggiunta che ad ogni modo si terrà conto di quanto ha statuito la Corte di Giustizia .Ed appunto cosa ha statuito la Corte europea?

La sentenza aggiunge che la procedura di concordato preventivo offre comunque allo Stato la possibilità di votare contro una proposta di pagamento parziale di un credito IVA qualora non concordi con le conclusioni dell'esperto indipendente.
In questa sede oltre a registrare il rapido recepimento da parte della giurisprudenza del nuovo indirizzo che ha permesso a recenti concordati di incassare l'omologa su proposte di pagamenti parziali dell'imposta (cfr Trib. S.M. Capua Vetere 17/2/2016, Trib. Livorno 13/4/2016), Si deve pertanto ritenere che sarà sempre ammesso al concordato preventivo anche il credito fiscale, salva la possibilità di ridurne il privilegio ai fini dell'opposizione...nei limiti in cui ciò convenga all'Erario.
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