
Oggetto, ambito di applicazione, definizioni e autorità competenti
Articolo 1Oggetto
La presente direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti contratti ▌ nei quali rientrano i crediti ai consumatori garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali, compreso l'obbligo di effettuare una valutazione del merito creditizio prima di concedere un credito, come base per lo sviluppo di norme efficaci per la sottoscrizione in relazione a beni immobili residenziali negli Stati membri, e per alcuni requisiti prudenziali e di vigilanza, anche per quanto riguarda lo stabilimento e la vigilanza di intermediari del credito, rappresentanti designati e enti non creditizi .
Articolo 2
Livello di armonizzazione
1. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più severe per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non mantengono né introducono nella legislazione nazionale disposizioni divergenti da quelle di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'allegato II, parte A, con riguardo a informazioni precontrattuali di base tramite un prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS), e all'articolo 17, paragrafi da 1 a 5,7 e 8, e all'allegato I con riguardo a una norma dell'Unione comune e coerente per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai ▌:
a) | contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto legato ai beni immobili residenziali; e | |
b) | contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile ▌ edificato o progettato. ▌ |
2. La presente direttiva non si applica ai:
a) | contratti di credito della tipologia «equity release» in cui il creditore:
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b) | contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello vigente sul mercato e non offerti al pubblico in genere; | |||||||
c) | contratti di credito in cui il credito è concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi alla garanzia del credito; | |||||||
d) | contratti di credito nella forma di concessione di scoperto, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese; | |||||||
e) | contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla legge; | |||||||
f) | contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera a). |
3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare:
a) | gli articoli 11 e14 e l'allegato II a contratti di credito per i consumatori, garantiti da ipoteca o altra garanzia simile comunemente usata in uno Stato membro per i beni immobili residenziali, ovvero garantiti da un diritto connesso a beni immobili residenziali, non finalizzati all'acquisto o alla conservazione del diritto sul bene immobile residenziale, purché gli Stati membri applichino a tali contratti di credito gli articoli 4 e 5 e gli allegati II e III della direttiva 2008/48/CE; | |
b) | la presente direttiva ai contratti di credito relativi all'acquisto di un bene immobile ove il contratto preveda che detto bene non può mai essere occupato come casa, appartamento o altro luogo di residenza dal consumatore o da un familiare del consumatore ed è destinato ad essere occupato come casa, appartamento o altro luogo di residenza in base a un contratto di locazione; | |
c) | la presente direttiva ai contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, concessi senza interessi o a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato; | |
d) | la presente direttiva ai prestiti ponte; | |
e) | la presente direttiva ai contratti di credito in cui il creditore è un'organizzazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE. |
4. Gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui al paragrafo 3, lettera b), garantiscono l'applicazione di un quadro adeguato a livello nazionale per questo tipo di crediti.
5. Gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui al paragrafo 3, lettera c) o e), garantiscono l'applicazione di adeguate misure alternative per far sì che il consumatore riceva informazioni tempestive circa le caratteristiche principali, i rischi e i costi di tali contratti di credito nella fase precontrattuale e che la pubblicità di tali contratti di credito sia corretta, chiara e non ingannevole.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: | |||||||||||
1) | «consumatore»: un consumatore quale definito all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE; | ||||||||||
2) | «creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna a concedere crediti rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 3 nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale; | ||||||||||
3) | «contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore ▌ concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito che rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 3 sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga; | ||||||||||
4) | «servizio accessorio»: un servizio ▌ offerto al consumatore ▌ in combinazione con il contratto di credito; | ||||||||||
5) | «intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente -direttamente o indirettamente- un consumatore a un creditore o intermediario del credito e che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro corrispettivo economico pattuito:
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6) | «gruppo»: un gruppo di creditori che sono da consolidare ai fini della redazione di conti consolidati , secondo la definizione di cui direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (19) ; | ||||||||||
7) | «intermediario del credito vincolato»: un intermediario del credito che opera per conto e sotto la piena e incondizionata responsabilità di:
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8) | «rappresentante designato»: una persona fisica o giuridica che svolge le attività di cui al punto 5 che agisce per conto di un solo intermediario del credito e sotto la responsabilità piena e incondizionata di quest'ultimo; | ||||||||||
9) | «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; | ||||||||||
10) | «ente non creditizio»: un creditore che non è un ente creditizio; | ||||||||||
11) | «personale»: ▌
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12) | «importo totale del credito»: l'importo totale del credito definito all'articolo 3, lettera l), della direttiva 2008/48/CE; | ||||||||||
13) | «costo totale del credito per il consumatore»: il costo totale del credito per il consumatore quale definito all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, inclusi i costi della valutazione dei beni immobili se tale valutazione è necessaria per ottenere il credito ma esclusi i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile. Sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito; | ||||||||||
14) | «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare»: l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare come definito all'articolo 3, lettera h), della direttiva 2008/48/CE; | ||||||||||
15) | «tasso annuo effettivo globale» (TAEG): il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, che corrisponde, su base annua, ai valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e oneri) futuri o esistenti pattuiti dal creditore e dal consumatore ; | ||||||||||
16) | «tasso debitore»: il tasso debitore quale definito all'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE; | ||||||||||
17) | «valutazione del merito creditizio»: la valutazione delle prospettive di restituzione dei debiti risultanti dal contratto di credito; | ||||||||||
18) | «supporto durevole»: il supporto durevole quale definito all'articolo 3, lettera m), della direttiva 2008/48/CE; |
19) «Stato membro d'origine»:
a) | se il creditore o l'intermediario del credito è una persona fisica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale ▌ ; | |
b) | se il creditore o l'intermediario del credito è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale; |
20) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui il creditore o l'intermediario del credito ha una succursale o presta servizi;
21) | «servizi di consulenza»: le raccomandazioni personali fornite a un consumatore in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, che costituiscono un'attività separata rispetto alla concessione del credito e alle attività di intermediazione del credito di cui al punto 5; | |||||||
22) | «autorità competente»: l'autorità designata come tale da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 5; | |||||||
23) | 'prestito ponte«: un contratto di credito che non ha durata determinata o che deve essere rimborsato entro dodici mesi, utilizzato dal consumatore come finanziamento temporaneo nella transizione verso un altro contratto di finanziamento per il bene immobile; | |||||||
24) | 'passività o garanzia contingente»: un contratto di credito che funziona da garanzia per un'altra operazione separata ma accessoria, in cui il capitale assicurato da un bene immobile è prelevato soltanto se si verificano uno o più eventi contingenti specificati nel contratto; | |||||||
25) | 'contratto di credito in regime di shared equity (quota condivisa)«: un contratto di credito in cui il capitale rimborsabile è basato su una percentuale del valore del bene immobile al momento del rimborso o dei rimborsi del capitale fissata contrattualmente. | |||||||
26) | 'pratica di vendita abbinata»: l'offerta o la vendita di un contratto di credito sotto forma di pacchetto con altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia reso disponibile al consumatore separatamente; | |||||||
27) | 'pratica di vendita aggregata«: l'offerta o la vendita di un contratto di credito sotto forma di pacchetto con altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando esso è offerto in maniera aggregata con i servizi accessori; | |||||||
28) | 'prestito in valuta estera»: un contratto di credito in cui il credito:
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Autorità competenti
1. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti abilitate a garantire l'applicazione e l'attuazione della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e di applicazione e delle risorse adeguate necessari all'adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni.
Le autorità di cui al primo comma sono pubbliche autorità o enti riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Non sono creditori, né intermediari del credito o rappresentanti designati.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché i revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, siano vincolati dal segreto d'ufficio. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sommaria o aggregata, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o dalla presente direttiva. Tuttavia ciò non osta a che le autorità competenti si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione.
3. Gli Stati membri assicurano che le autorità designate in quanto competenti per garantire l'applicazione e l'attuazione degli articoli 9, 29, 32, 33, 34 e 35 della presente direttiva siano una delle seguenti autorità o entrambe:
a) | autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010; | |
b) | autorità diverse dalle autorità competenti di cui al punto a), purché le normative, le disposizioni regolamentari o amministrative nazionali dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui al punto a) ogniqualvolta necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva, anche ai fini della cooperazione con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), come richiesto dalla presente direttiva. |
4. Gli Stati membri informano la Commissione e l'ABE circa la designazione delle autorità competenti e le relative modifiche , indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni tra le diverse autorità. La prima di tali notifiche va effettuata non appena possibile e comunque al più tardi il ... (20) .
5. Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità del diritto nazionale:
a) | direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie, o | |
b) | mediante richiesta alle autorità giudiziarie che sono competenti a pronunciare le decisioni necessarie, eventualmente anche interponendo appello qualora la richiesta di pronuncia delle decisioni necessarie fosse respinta, salvo per gli articoli 9, 29, 32, 33, 34 e 35. |
6. Qualora nel loro territorio esistano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono a che le loro funzioni rispettive siano chiaramente definite e a far sì chedette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace espletamento delle rispettive funzioni.
7. La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea almeno una volta all'anno e lo aggiorna costantemente sul suo sito web.
Educazione finanziaria
Articolo 6Educazione finanziaria dei consumatori
1. Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l'educazione dei consumatori in merito a un'assunzione di prestiti e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito ipotecario. Per guidare i consumatori, specialmente quelli che sottoscrivono un credito ipotecario per la prima volta, sono necessarie informazioni chiare e generali sulla procedura per la concessione del credito. Sono inoltre necessarie informazioni sull'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori.
2. La Commissione pubblica una valutazione degli strumenti di educazione finanziaria a disposizione dei consumatori negli Stati membri e individua gli esempi di migliori pratiche che potrebbero essere ulteriormente sviluppate al fine di accrescere la consapevolezza in materia finanziaria dei consumatori.
Condizioni applicabili ai creditori, agli intermediari del credito e ai rappresentanti designati
Articolo 7Norme di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai consumatori
1. Gli Stati membri esigono che ▌ il creditore, l'intermediario del credito o il rappresentante designato, quando creano prodotti creditizi o concedono prestiti, fungono da intermediario in relazione a prestiti o forniscono servizi di consulenza relativi a prestiti e, se del caso, servizi accessori ai consumatori o quando eseguono un contratto di credito , agiscano in maniera onesta, equa, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori. In relazione alla concessione di prestiti, alla funzione di intermediazione in relazione a prestiti o alla fornitura di servizi di consulenza relativi a crediti, le attività si basano sulle informazioni circa la situazione del consumatore e su ogni sua richiesta particolare e su ipotesi ragionevoli circa i rischi cui è esposta la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito. In relazione alla fornitura di servizi di consulenza relativi a prestiti, l'attività si basa inoltre sulle informazioni richieste a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera a).
2. Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori remunerano il proprio personale e gli intermediari del credito ▌, nonché la maniera in cui gli intermediari del credito remunerano il proprio personale e i loro rappresentanti designati non impediscano il rispetto dell'obbligo ▌ enunciato al paragrafo 1 .
3. Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire e applicare le politiche retributive per il personale responsabile della valutazione del merito creditizio, i creditori rispettino i seguenti principi in maniera e misura appropriata alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:
a) | la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato del creditore; | |
b) | la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine del creditore e comprende misure volte a evitare conflitti di interesse, in particolare facendo in modo che la retribuzione non sia subordinata al numero o alla percentuale di domande accolte. |
4. Gli Stati membri provvedono affinché, quando i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscono servizi di consulenza, la struttura remunerativa del personale interessato non ne pregiudichi la capacità di agire nel migliore interesse del consumatore e, in particolare, non sia subordinata agli obiettivi di vendita. Al fine di conseguire tale obiettivo, gli Stati membri possono inoltre vietare le commissioni pagate dal creditore all'intermediario del credito.
5. Gli Stati membri possono vietare o imporre restrizioni ai pagamenti da un consumatore a un creditore o a un intermediario del credito prima della conclusione di un contratto di credito.
Articolo 8
Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito
Gli Stati membri provvedono affinché, ove ai consumatori siano fornite informazioni in conformità del disposto della presente direttiva, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori.
Articolo 9
Requisiti di conoscenza e competenza per il personale
1. ▌ Gli Stati membri provvedono affinché ▌ i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati impongano al loro personale di avere e mantenere un livello di conoscenza e di competenza adeguato per creare, proporre o erogare contratti di credito, svolgere attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4,punto 5, o fornire servizi di consulenza . Quando la conclusione di un contratto di credito include la prestazione di un servizio accessorio, ▌ è richiesto un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio.
2. Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri d'origine stabiliscono i requisiti di conoscenza e di competenza minimi per il personale dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati conformemente ai principi di cui all'allegato III.
▌
3. Qualora un creditore o intermediario del credito fornisca i propri servizi nel territorio di uno o più altri Stati membri
i) | attraverso una succursale, lo Stato membro ospitante è responsabile della determinazione dei requisiti di conoscenza e competenza minimi applicabili al personale di una succursale; | |
ii) | in regime di libera prestazione di servizi, lo Stato membro d'origine è responsabile della determinazione dei requisiti di conoscenza e competenza minimi applicabili al personale conformemente all'allegato III, tuttavia, gli Stati membri ospitanti possono stabilire i requisiti di conoscenza e competenza minimi per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato III, punto 1, lettere b), c), e) e f). |
4. Gli Stati membri provvedono affinché la conformità ai requisiti fissati al paragrafo 1 sia soggetta alla vigilanza delle autorità competenti e affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre ai creditori, agli intermediari del credito o ai rappresentanti designati l'obbligo di fornire tutte le prove che l'autorità competente ritenga necessarie per consentire detta vigilanza.
5. Per la vigilanza efficace dei creditori e degli intermediari del credito che forniscono i loro servizi nel territorio di altri Stati membri in regime di libera prestazione di servizi, le autorità competenti degli Stati membri ospitante e d'origine cooperano strettamente per la vigilanza e l'applicazione efficaci dei requisiti di conoscenza e competenza minimi dello Stato membro ospitante. A tal fine possono delegarsi a vicenda compiti e responsabilità.
Informazioni e pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito
Articolo 10Disposizioni generali in materia di pubblicità e marketing
Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità e marketing relative ai contratti di credito ▌ siano corrette, chiare e non ingannevoli ▌. In particolare, sono vietate formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito.
Articolo 11
Informazioni di base da includere nella pubblicità
1. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi pubblicità relativa ai contratti di credito ▌ che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contenga le informazioni di base di cui al presente articolo.
Gli Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi nei casi in cui il diritto nazionale richieda l'indicazione del TAEG nella pubblicità relativa ai contratti di credito che non indichi un tasso di interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore ai sensi del primo comma.
2. Le informazioni di base precisano, in maniera chiara, concisa e graficamente evidenziata ▌:
a) | l'identità del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito o del rappresentante designato ; | |
b) | se del caso, il fatto che il ▌ contratto di credito sarà garantito da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto connesso ai beni immobili residenziali; | |
c) | il tasso debitore, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle spese comprese nel costo totale del credito per il consumatore; | |
d) | l'importo totale del credito; | |
e) | il TAEG, che deve avere una rilevanza grafica all'interno dell'annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse; | |
f) | se del caso, la durata del contratto di credito; | |
g) | se del caso, l'importo delle rate; | |
h) | se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare; | |
i) | se del caso, il numero delle rate. | |
j) | se del caso, un'avvertenza relativa al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero incidere sull'importo che il consumatore è tenuto a pagare. |
3. Le informazioni elencate al paragrafo 2 diverse da quelle di cui alle lettere a), b) o j) sono specificate con l'impiego di un esempio rappresentativo e si attengono interamente a tale esempio rappresentativo. Gli Stati membri introducono criteri per la definizione di «esempio rappresentativo».
4. Qualora la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio ▌, in particolare un'assicurazione, sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste e qualora il costo di tale servizio non possa essere determinato in anticipo, anche l'obbligo di ricorrere a detto contratto è indicato in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, assieme al TAEG.

▌
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del mezzo utilizzato per la pubblicità.
6. Gli Stati membri possono prescrivere l'inclusione di un'avvertenza concisa e proporzionata riguardante rischi specifici connessi ai contratti di credito. Essi notificano senza indugio tali prescrizioni alla Commissione.
7. Il presente articolo fa salva la direttiva 2005/29/CE.
Articolo 12
Pratiche di vendita abbinata e aggregata
1. Gli Stati membri consentono le pratiche di vendita aggregata, ma vietano le pratiche di vendita abbinata.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che i creditori possano chiedere al consumatore o a un familiare o parente stretto del consumatore:
a) | l'apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio, il cui unico fine sia l'accumulo di capitale per rimborsare il credito in capitale o interessi, raccogliere risorse per ottenere il credito o fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento; | |
b) | l'acquisto o la tenuta di un prodotto di investimento o un prodotto pensionistico privato, laddove tale prodotto che principalmente offre all'investitore un reddito pensionistico serve anche a fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento o ad accumulare capitale per rimborsare il credito in capitale o interessi o a raccogliere risorse per ottenere il credito; | |
c) | la conclusione di un contratto di credito distinto legato a un contratto di credito in regime di shared equity (quota condivisa) per ottenere il credito. |
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire pratiche di vendita abbinata qualora il creditore possa dimostrare alla pertinente autorità competente che i prodotti o le categorie di prodotti abbinati offerti, a condizioni tra loro simili, che non sono messi a disposizione separatamente, comportano un chiaro vantaggio per i consumatori tenendo debitamente conto della disponibilità e dei prezzi dei pertinenti prodotti offerti sul mercato. Il presente paragrafo si applica soltanto ai prodotti immessi in commercio dopo ... (21) .
4. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa avente un legame con il contratto di credito. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore accetti la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza abbia un livello di garanzia equivalente a quello proposto dal creditore.
Articolo 13
Informazioni generali
1. Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito vincolati o i loro rappresentanti designati rendano disponibili in qualsiasi momento ▌ informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o sotto forma elettronica. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che gli intermediari del credito non vincolati rendano disponibili le informazioni generali.
Le informazioni generali comprendono almeno i seguenti elementi: | ||
a) | l'identità e l'indirizzo geografico dell'emittente delle informazioni ; | |
b) | gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato; | |
c) | le forme di garanzia, con indicazione, ove applicabile, della possibilità che il bene sia ubicato in un diverso Stato membro; | |
d) | la possibile durata dei contratti di credito; |
e) ▌ i tipi di ▌ tassi debitore disponibili, precisando se fissi o variabili o di entrambe le tipologie , con una breve descrizione delle caratteristiche di un ▌ tasso fisso edi un tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore
f) | qualora siano disponibili crediti in valuta estera, un'indicazione della valuta o delle valute estere , compresa una spiegazione delle implicazioni per il consumatore quando il credito è denominato in una valuta estera; | |
g) | un esempio rappresentativo dell'importo totale del credito, del costo totale del credito per il consumatore, dell'importo totale che il consumatore deve pagare e del TAEG; | |
h) | un'indicazione degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, da pagare in relazione a un contratto di credito; | |
i) | la gamma dell e diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore (compresi numero, frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso); | |
j) | se del caso, una dichiarazione chiara e concisa che affermi che la conformità alle condizioni contrattuali dei contratti di credito non garantisce il rimborso dell'importo totale del credito, in base al contratto di credito; |
l) | l'eventuale necessità di una perizia sul valore dell'immobile e, in tal caso, chi sia responsabile di provvedere alla sua esecuzione, e gli eventuali costi che ne derivano per il consumatore ; | |
m) | un'indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito, oppure di ottenerlo alle condizioni offerte, e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore; e | |
n) | un'avvertenza generale relativa alle possibili conseguenze dell'inosservanza degli impegni legati al contratto di credito. |
Articolo 14
Informazioni precontrattuali
1. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore ▌ le informazioni personalizzate necessarie a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito:
a) | senza indebito ritardo, dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo 20, e | |
b) | in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta. |
2. Le informazioni personalizzate di cui al paragrafo 1, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante l'ESIS di cui all'allegato II.
3. Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore è proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e sia accompagnata da un ESIS se
a) | non è stato fornito alcun ESIS in precedenza al consumatore o | |
b) | le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle informazioni contenute nell'ESIS precedentemente fornito. |
4. Gli Stati membri possono prevedere la fornitura obbligatoria dell'ESIS prima della proposta di qualsiasi offerta vincolante per il creditore. Qualora uno Stato membro disponga in tal senso, impone l'obbligo di fornire nuovamente l'ESIS solo se è soddisfatto il paragrafo 3, lettera b).
5 Gli Stati membri che prima del … (22) hanno predisposto un prospetto informativo che adempie ad obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti all'allegato II possono continuare ad utilizzarlo ai fini del presente articolo fino al … (23) *.
6. Gli Stati membri precisano il periodo, di almeno sette giorni, durante il quale il consumatore avrà il tempo sufficiente per confrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata ▌.
Gli Stati membri precisano se il periodo di cui al primo comma è un periodo di riflessione prima della conclusione del contratto di credito oppure un periodo per l'esercizio del diritto di recesso dopo la conclusione del contratto di credito oppure una combinazione dei due.
Se uno Stato membro dispone un periodo di riflessione prima della conclusione di un contratto di credito, | ||
a) | l'offerta è vincolante per il creditore per la durata del periodo di riflessione, e | |
b) | il consumatore può accettare l'offerta in qualunque momento durante il periodo di riflessione. |
Gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non possano accettare l'offerta per un periodo non superiore ai primi dieci giorni del periodo di riflessione.
Se il tasso debitore o altri costi applicabili all'offerta sono determinati sulla base della vendita di obbligazioni sottostanti o altri strumenti di finanziamento a lungo termine, gli Stati membri possono prevedere che il tasso debitore o altri costi possano variare rispetto a quanto dichiarato nell'offerta a seconda del valore dell'obbligazione sottostante o altro strumento di finanziamento a lungo termine.
Se il consumatore gode del diritto di recesso a norma del secondo comma del presente paragrafo, l'articolo 6 della direttiva 2002/65/CE non si applica.
7. Solo u na volta fornito almeno l'ESIS prima della conclusione del contratto , si ritiene che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato che ha fornito l'ESIS al consumatore abbiano soddisfatto i requisiti relativi alle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva .
8. Gli Stati membri non modificano il modello ESIS salvo per quanto previsto nell'allegato II. Qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato possano fornire al consumatore o siano tenuti, in base al diritto nazionale, a fornire al consumatore è fornita in un documento distinto che può essere allegato all'ESIS.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 riguardo alla modifica della formulazione standard dell'allegato II, parte A, o delle istruzioni contenute nella parte B per tenere conto della necessità di informazioni o avvertenze riguardo a nuovi prodotti che non erano stati immessi in commercio prima del ... (24) . Tali atti delegati non modificano tuttavia la struttura o il formato dell'ESIS .
10. Per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva comprende almeno gli elementi di cui all'allegato II, parte A, sezionida 2 a 5, della presente direttiva.
11. Gli Stati membri assicurano che, almeno nei casi in cui non sussiste il diritto di recesso, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato fornisca ▌ al consumatore una copia della bozza del contratto di credito all'atto della presentazione dell'offerta vincolante per il creditore . Nei casi in cui sussiste il diritto di recesso, gli Stati membri assicurano che il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato proponga al consumatore di fornire una copia della bozza del contratto di credito all'atto della presentazione dell'offerta vincolante per il creditore.
Articolo 15
Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito e ai rappresentanti designati
1. Gli Stati membri assicurano che, in tempo utile p rima dello svolgimento di qualsiasi delle attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5 , l'intermediario del credito o il rappresentante designato fornisca al consumatore almeno le informazioni seguenti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole :
a) | l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito; | |
b) | il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione, se del caso, e i mezzi esperibili per verificare la registrazione ; | |
c) | qualora l'intermediario del credito sia vincolato o lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori. Q ualora sia vincolato o lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori , l'intermediario del credito fornisce il nome del creditore o dei creditori per i quali opera. L'intermediario del credito può comunicare che è indipendente se soddisfa le condizioni stabilite in conformità dell'articolo 22, paragrafo 4; | |
d) | qualora l'intermediario del credito offra servizi di consulenza; | |
e) | il compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all'intermediario del credito per i suoi servizi o, qualora ciò non sia possibile, il metodo per il calcolo del compenso ; | |
f) | le procedure che consentono ai consumatori o alle altre parti interessate di presentare reclami internamente circa gli intermediari del credito e, ove opportuno, le modalità con le quali si può ricorrere alle procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali; | |
g) | se del caso , l'esistenza e, se noto, l'importo di commissioni o altri incentivi che il creditore o terzi devono versare ▌ all'intermediario del credito per i suoi serviziin relazione al contratto di credito. Qualora l'importo non sia noto al momento della comunicazione, l'intermediario del credito informa il consumatore che l'importo effettivo sarà comunicato in una fase successiva nell'ESIS. |
2. Su richiesta del consumatore, gli intermediari del credito non vincolati ma che ricevono commissioni da uno o più creditori forniscono informazioni circa i diversi livelli delle commissioni che devono essere versate dai diversi creditori che erogano i contratti di credito proposti ai consumatori. Il consumatore è informato di avere il diritto di richiedere tali informazioni.
3. Se l'intermediario del credito addebita un compenso al consumatore e riceve in aggiunta una commissione dal creditore o da un terzo, spiega al consumatore se la commissione sarà o meno detratta dal compenso, in tutto o in parte.
4. Gli Stati membri dispongono che l'intermediario del credito comunichi al creditore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, ai fini del calcolo del TAEG.
5. Gli Stati membri prescrivono agli intermediari del credito di garantire che, oltre alle comunicazioni prescritte dal presente articolo, il loro rappresentante designato comunichi al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, in che veste opera e quale intermediario del credito rappresenta.
▌
Articolo 16
Spiegazioni adeguate
1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscano al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti sianoadatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. ▌
Le spiegazioni, se del caso, comprendono in particolare: | ||||||||
a) | l e informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi:
| |||||||
b) | le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti; | |||||||
c) | gli effetti specifici che i prodotti proposti possono avere per il consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento da parte del consumatore, e | |||||||
d) | quando servizi accessori sono aggregati a un contratto di credito, la precisazione se ciascuno dei componenti del pacchetto può essere disdetto separatamente e con quali implicazioni per il consumatore . |
2. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata delle spiegazioni di cui al paragrafo 1 e il soggetto che la fornisce al contesto nel quale il contratto di credito è offerto, al destinatario e alla natura del credito offerto.
Tasso annuo effettivo globale
Articolo 17Calcolo del TAEG
1. Il TAEG ▌ è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato I.
2. I costi di apertura e tenuta di uno specifico conto, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare ▌ operazioni e prelievi su quel conto e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore qualora sia obbligatorio aprire o mantenere un conto per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte sul mercato .
3. Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.
4. Nel caso dei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso debitore e, se del caso, le spese computate nel TAEG ma non quantificabili al momento del calcolo, il TAEG è calcolato muovendo dall'ipotesi che il tasso debitore e le altre spese rimarranno fissi rispetto al livello stabilito alla conclusione del contratto.
▌
5. Per i contratti di credito per i quali è concordato un tasso debitore fisso in relazione al periodo iniziale di almeno cinque anni, al termine del quale il tasso debitore è negoziato per concordare un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo di riferimento, il calcolo dell'ulteriore TAEG esemplificativo comunicato nell'ESIS copre solo il periodo iniziale a tasso fisso ed è fondato sull'ipotesi che, al termine del periodo per il quale è stabilito il tasso debitore fisso, il capitale residuo sia rimborsato.
6. Se il contratto di credito consente di modificare il tasso debitore, gli Stati membri fanno sì che il consumatore sia informato almeno tramite l'ESIS delle possibili conseguenze delle modifiche sugli importi da pagare e sul TAEG. A tal fine forniscono al consumatore un ulteriore TAEG che illustra i possibili rischi legati a un aumento significativo del tasso debitore. Se il tasso debitore non è assoggettato a massimali, tale informazione è corredata di un'avvertenza che sottolinea la possibilità che il costo totale del credito al consumatore, indicato dal TAEG, subisca variazioni. Questa disposizione non si applica ai contratti di credito il cui tasso debitore è fisso per un periodo iniziale di almeno cinque anni, al termine del quale il tasso debitore è negoziato al fine di concordare un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo di riferimento, per il quale è previsto nell'ESIS un ulteriore TAEG esemplificativo.
7. Se del caso, le ulteriori ipotesi di cui all'allegato I sono utilizzate per il calcolo del TAEG.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 per modificare ▌ le osservazioni o aggiornare le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG di cui all'allegato I, in particolare nei casi in cui le osservazioni o ipotesi di cui al presente articolo e all'allegato I non siano sufficienti per calcolare in modo uniforme il TAEG o non siano più adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato.
▌
Valutazione del merito creditizio
Articolo 18Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore
1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore proceda ad una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi assunti con il contratto di credito.
2. Gli Stati membri assicurano che le procedure e le informazioni su cui è basata la valutazione siano istituite, documentate e tenute aggiornate .
3. La valutazione del merito creditizio non si basa prevalentemente sul fatto che il valore del bene immobile residenziale sia superiore all'importo del credito né sull'assunto che il bene immobile residenziale si apprezzerà, a meno che il fine del contratto di credito non sia costruire o rinnovare il bene immobile residenziale.
4. Gli Stati membri assicurano che, se un creditore conclude un contratto di credito con un consumatore, il creditore non risolva né modifichi in un secondo tempo il contratto di credito a danno del consumatore a motivo del fatto che la valutazione del merito creditizio era stata condotta scorrettamente. Il presente paragrafo non si applica se è comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni ai sensi dell'articolo 20.
5. Gli Stati membri assicurano che :
▌
a) | il creditore liquidi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto di credito; | |
b) | conformemente all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE, il creditore informa in anticipo il consumatore che sarà consultata una banca dati; | |
c) | quando la richiesta di credito viene respinta ▌ il creditore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati. Se il rifiuto è basato sul risultato della consultazione di una banca dati, il creditore informa il consumatore dei risultati di detta consultazione e indica gli estremi della banca dati consultata. ▌ |
7. Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE.
Articolo 19
Valutazione dei beni immobili
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate nel proprio territorio norme di valutazione dei beni immobili affidabili ai fini della concessione dei crediti ipotecari. Gli Stati membri impongono ai creditori di assicurare il rispetto di tali norme quando effettuano la valutazione di un immobile o di prendere misure ragionevoli per assicurare l'applicazione di tali norme quando la valutazione è condotta da terzi. Se le autorità nazionali sono responsabili della disciplina dei periti indipendenti che effettuano le valutazioni dei beni immobili, devono provvedere affinché tali periti rispettino la normativa nazionale vigente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i periti interni ed esterni che conducono valutazioni di beni immobili siano competenti sotto il profilo professionale e sufficientemente indipendenti dal processo di sottoscrizione del credito in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, che deve essere documentata su supporto durevole e della quale deve essere conservato un esemplare in archivio a cura del creditore.
Articolo 20
I nformativa e verifica delle informazioni sul consumatore
▌
1. La valutazione del merito creditizio di cui all'articolo 18 è effettuata sulla base delle informazioni sul reddito e le spese del consumatore e altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria necessarie, sufficienti e proporzionate. Le informazioni sono ottenute dal creditore da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore, e comprendono le informazioni fornite all'intermediario del credito o al rappresentante designato nel corso della richiesta di credito. Le informazioni sono opportunamente verificate, anche attingendo, se necessario, a documentazione indipendente verificabile.
2. Gli Stati membri assicurano che gli intermediari del credito o i rappresentanti designati abbiano cura di fornire le necessarie informazioni ottenute dal consumatore al pertinente creditore per consentire l'esecuzione della valutazione del merito creditizio.
3. Gli Stati membri assicurano che i creditori precisino in modo chiaro e diretto già nella fase precontrattuale ▌ le necessarie informazioni e prove documentali ▌provenienti da fonti indipendenti verificabili che il consumatore deve fornire e il termine entro il quale devono essere trasmesse. Tale richiesta di informazioni è proporzionata e limitata a quanto necessario per eseguire un'adeguata valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri consentono ai creditori di chiedere chiarimenti sulle informazioni ricevute in risposta a tale richiesta, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio.
Gli Stati membri non consentono a un creditore di risolvere il contratto di credito a motivo del fatto che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito erano incomplete.
Il secondo comma non osta a che gli Stati membri consentano la risoluzione del contratto di credito da parte del creditore qualora sia comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni.
4. Gli Stati membri pongono in essere misure per assicurare che i consumatori siano consapevoli della necessità di fornire informazioni corrette in risposta alla richiesta di cui al paragrafo 3, primo comma, e che tali informazioni siano sufficientemente complete per condurre un'adeguata valutazione del merito creditizio. Il creditore, l'intermediario del credito o il rappresentante designato avverte il consumatore che, se il creditore non può effettuare la valutazione del merito creditizio in quanto il consumatore sceglie di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione del ▌ merito creditizio, il credito non può essere accordato . Tale avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
5. Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE ▌, in particolare l'articolo 6.
Accesso alle banche dati
Articolo 21Accesso alle banche dati
1. Ciascuno Stato membro garantisce a tutti i creditori l'accesso ▌da tutti gli Stati membri alle banche dati utilizzate nello Stato membro in questione per valutare il merito creditizio dei consumatori e al solo scopo di verificare che i consumatori rispettino gli obblighi di credito per tutta la durata del contratto di credito. Le condizioni di tale accesso non sono discriminatorie.
2. Il paragrafo 1 si applica sia alle banche dati gestite da credit bureau privati o da agenzie di valutazione del merito creditizio sia ai registri pubblici.
▌
3. Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE.
Servizi di consulenza
Articolo 22Standard in materia di servizi di consulenza
▌
1. Gli Stati membri garantiscono che, nel contesto di una determinata operazione, il creditore, l'intermediario del credito o il rappresentante designato indichinoesplicitamente al consumatore se i servizi di consulenza vengono prestati o possono essere prestati al consumatore.
2. Gli Stati membri garantiscono che, prima della fornitura di servizi di consulenza o, se del caso, prima della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di consulenza, il creditore, l'intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) | se la raccomandazione prenderà in considerazione solo la gamma dei propri prodotti ai sensi del paragrafo 3, lettera b), o un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato come previsto dal paragrafo 3, lettera c), in modo che il consumatore possa comprendere su che base la raccomandazione è effettuata; | |
b) | se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo. |
3. Qualora ai consumatori vengano forniti servizi di consulenza, oltre ai requisiti di cui agli articoli 7 e 9 gli Stati membri provvedono affinché:
a) | i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati ottengano le informazioni necessarie circa la situazione personale e finanziaria del consumatore, le sue preferenze ed i suoi obiettivi, in modo da poter raccomandare contratti di credito adeguati. Tale valutazione si fonda su informazioni aggiornate e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito proposto ▌; | |||||||
b) | i creditori, gli intermediari del credito vincolati o i rappresentanti di intermediari del credito vincolati prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito nella loro gamma di prodotti e raccomandino da tale gamma di prodotti un contratto di credito adeguato o più contratti di credito adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore; | |||||||
c) | gli intermediari del credito non vincolati o i rappresentanti di intermediari del credito non vincolati prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito disponibili sul mercato e raccomandino un contratto di credito adeguato o più contratti di credito disponibili sul mercato adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore; | |||||||
d) | i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati agiscano nel migliore interesse del consumatore:
| |||||||
e) | i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscano al consumatore un documento cartaceo o su altro supporto durevole contenente la raccomandazione formulata. |
4. Gli Stati membri possono vietare l'utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente» o simili quando i servizi di consulenza sono forniti ai consumatori dai creditori, dagli intermediari del credito vincolati o dai rappresentanti designati di intermediari del credito vincolati.
Se non vietano l'utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente», gli Stati membri impongono le seguenti condizioni per l'utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o «consulente indipendente» da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati che prestano servizi di consulenza: | ||
a) | i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati prendono in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato e | |
b) | i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati non sono remunerati per tali servizi di consulenza da uno o più creditori. |
Il secondo comma, punto b), si applica solo se il numero di creditori presi in considerazione è inferiore alla maggioranza del mercato,
Gli Stati membri possono imporre condizioni più rigorose per l'utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o «consulente indipendente» da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati, compreso un divieto di ricevere una remunerazione da un creditore.
6. Gli Stati membri possono prevedere l'obbligo per i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati di avvisare il consumatore quando, considerando la sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico.
Gli Stati membri assicurano che i servizi di consulenza siano prestati soltanto da creditori, intermediari del credito o rappresentanti designati. | ||
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il primo comma per le persone che: | ||
a) | svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, o forniscono servizi di consulenza se tali attività sono svolte o i servizi sono prestati a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale e se quest'ultima è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono lo svolgimento di tali attività o la prestazione di tali servizi; | |
b) | prestano servizi di consulenza nel contesto della gestione del debito esistente e sono curatori fallimentari, se tale attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o servizi pubblici o volontari di consulenza sul debito che non operano su base commerciale; o |
c) prestano servizi di consulenza e non sono creditori, intermediari del credito o rappresentanti designati, se tali persone sono abilitate e sottoposte alla vigilanza delle autorità competenti conformemente ai requisiti per gli intermediari del credito di cui alla presente direttiva.
Le persone che beneficiano della deroga di cui al secondo comma non beneficiano del diritto di cui all'articolo 32, paragrafo 1, di prestare servizi per l'intero territorio dell'Unione.
Capo 9
Prestiti in valuta estera e tassi di interesse variabiliArticolo 23
Prestiti in valuta estera
1. | Gli Stati membri provvedono affinché, se il contratto di credito si riferisce a un prestito in valuta estera, sia messo a punto un quadro regolamentare adeguato nel momento in cui è concluso il contratto di credito, in modo da assicurare almeno che: | |
a) | il consumatore abbia il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa alle condizioni specificate; o |
b) esistano altre disposizioni volte a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto ai sensi del contratto di credito.
2. | La valuta alternativa di cui al paragrafo 1, lettera a), è: | |
a) | quella in cui il consumatore percepisce principalmente il reddito o detiene gli attivi con i quali dovrà rimborsare il credito, come indicato al momento della più recente valutazione di merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito; o |
Gli Stati membri possono precisare se sono a disposizione del consumatore entrambe le scelte di cui al primo comma, lettere a) e b), o solo una di esse o possono consentire ai creditori di precisare se sono a disposizione del consumatore entrambe le scelte di cui al primo comma, lettere a) e b), o solo una di esse.
3. Se un consumatore ha il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa conformemente al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri garantiscono che il tasso di cambio al quale avviene la conversione sia il tasso di mercato applicabile il giorno della domanda di conversione, salvo se diversamente precisato nel contratto di credito.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, se un consumatore ha un prestito in valuta estera, il creditore avvisi il consumatore regolarmente su carta o mediante un altro supporto durevole almeno laddove il valore dell'importo totale o delle rate periodiche residui a carico del consumatore vari di oltre il 20% rispetto a quello che si avrebbe se si applicasse il tasso di cambio tra la valuta del contratto di credito e la valuta dello Stato membro applicabile al momento della conclusione del contratto di credito. L'avvertenza informa il consumatore dell'aumento dell'importo totale dovuto dal consumatore, stabilisce, se del caso, il diritto di convertirlo in una valuta alternativa e le condizioni per farlo e illustra altri eventuali meccanismi applicabili per limitare il rischio di cambio cui è esposto il consumatore.
6. Gli Stati membri possono disciplinare ulteriormente i prestiti in valuta estera, a condizione che tale regolamentazione non sia applicata retroattivamente.
Le disposizioni applicabili a norma del presente articolo sono comunicate al consumatore nell'ESIS e nel contratto di credito. Se nel contratto di credito non esiste alcuna disposizione volta a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto nel caso di una fluttuazione del tasso di cambio inferiore al 20%, l'ESIS include un esempio illustrativo dell'impatto di una fluttuazione del 20% sul tasso di cambio.
Articolo 24
Crediti a tasso variabile | ||
Se il contratto di credito è un credito a tasso variabile, gli Stati membri assicurano che: | ||
a) | ogni indice o tasso di riferimento utilizzato per calcolare il tasso debitore sia chiaro, accessibile, obiettivo e verificabile dalle parti contrattuali e dalle autorità competenti; e |
Capo 10
Buona esecuzione dei contratti di credito e diritti connessiArticolo 25
Estinzione anticipata
1. Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia ▌ il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. Gli Stati membri possono provvedere affinché l'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia soggetto a determinate condizioni. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull'esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o del momento in cui il consumatore esercita il diritto , o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato.
3. Gli Stati membri possono prevedere ▌ che il creditore abbia diritto, laddove giustificato, ad un indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato, ma non impongono una sanzione al consumatore . A tale riguardo, l'indennizzo non è superiore alla perdita economica sofferta dal creditore. Nel rispetto di tali condizioni, gli Stati membri possono prevedere che l'indennizzo non possa superare un determinato livello o sia concesso soltanto per un certo periodo.
4. Se un consumatore intende adempiere agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto, il creditore fornisce al consumatore, senza indugio alla ricezione della richiesta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, le informazioni necessarie per prendere in considerazione tale opzione. Le informazioni quantificano almeno le implicazioni per il consumatore in caso di adempimento dei suoi obblighi prima della scadenza del contratto di credito e indicano chiaramente le ipotesi utilizzate. Le ipotesi utilizzate sono ragionevoli e giustificabili.
Se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, gli Stati membri possono prevedere che l'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia subordinato all'esistenza di un interesse legittimo del consumatore.
▌
Articolo 26
Mercati flessibili e affidabili
2. Gli Stati membri mettono a punto meccanismi adeguati per assicurare che il credito con garanzia reale sia esigibile da parte o a nome dei creditori. Gli Stati membri assicurano che i creditori mantengano idonei registri riguardanti i tipi di beni immobili accettati come garanzia reale, nonché le relative politiche di sottoscrizione di mutui ipotecari utilizzate.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie onde assicurare un controllo statistico adeguato del mercato immobiliare residenziale, anche a fini di vigilanza del mercato, ove opportuno incoraggiando lo sviluppo e l'utilizzo di specifici indici dei prezzi, che possono essere pubblici, privati o entrambi.
Articolo 27
Informazioni relative alle modifiche del tasso debitore
1. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore informi il consumatore di eventuali modifiche del tasso debitore dandone comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima che decorrqno gli effetti della modifica. L'informazione comprende almeno l'importo dei pagamenti da effettuare dopo che il nuovo tasso debitore sia divenuto effettivo e, se il numero o la frequenza dei pagamenti sono modificati, i relativi dettagli.
2. Gli Stati membri possono tuttavia consentire alle parti di convenire nel contratto di credito che l'informazione di cui al paragrafo 1 sia fornita al consumatore periodicamente nel caso in cui la modifica del tasso debitore sia correlata a una modifica di un tasso di riferimento, che il nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico con mezzi appropriati e che l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i locali del creditore e comunicata personalmente al consumatore unitamente all'importo delle nuove rate periodiche.
4. I creditori possono continuare a informare i consumatori periodicamente qualora la modifica del tasso debitore non sia correlata a una modifica di un tasso di riferimento, ove ciò fosse già consentito a norma del diritto nazionale prima del... (25) .
Qualora le variazioni del tasso debitore siano determinate tramite asta sui mercati dei capitali e, di conseguenza, il creditore non sia in grado di comunicare la variazione al consumatore prima che essa divenga effettiva, il creditore provvede, in tempo utile prima dell'asta, a informare il consumatore su carta o mediante un altro supporto durevole dell'imminente procedura e a fornire un'indicazione delle possibili conseguenze per il tasso debitore.
Articolo 28
Morosità e pignoramenti
1. Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di pignoramento.
2. Gli Stati membri possono imporre che, qualora al creditore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti dall'inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dai costi sostenuti a causa dell'inadempimento.
3. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento. In tal caso, gli Stati membri fissano un limite massimo per tali oneri.
5. Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito.
Se il prezzo ottenuto per il bene immobile influisce sull'importo dovuto dal consumatore, gli Stati membri predispongono procedure o misure intese a consentire di ottenere il miglior prezzo possibile per il bene immobile pignorato.
Capo 11
Requisiti per lo stabilimento e la vigilanza di intermediari del credito e rappresentanti designatiArticolo 29
Abilitazione degli intermediari del credito
Gli intermediari del credito sono debitamente abilitati ▌ per l'esercizio di tutte o una parte delle attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, o per la prestazione di servizi di consulenza da un'autorità competente nel loro Stato membro d'origine. Se uno Stato membro consente di designare i rappresentanti di cui all'articolo 31, tale rappresentante designato non necessita di un'abilitazione come intermediario del credito ai sensi del presente articolo.
▌
2. | Gli Stati membri provvedono affinché l'abilitazione degli intermediari del credito sia subordinata al possesso almeno dei seguenti requisiti professionali, oltre ai requisiti di cui all'articolo 9: |
Alla Commissione è delegato il potere di adottare e, qualora necessario, modificare norme tecniche di regolamentazione che stipulano l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di garanzie analoghe di cui al primo comma della presente lettera. Tali norme tecniche di regolamentazione sono adottate conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di garanzia analoga di cui al primo comma della presente lettera e li presenta alla Commissione entro... (26) . L'ABE riesamina e, se necessario, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che modificano l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di garanzia analoga di cui al primo comma della presente lettera e li presenta alla Commissione per la prima volta entro... (27) *e successivamente ogni due anni; | ||
b) | una persona fisica stabilita come intermediario del credito, i membri del consiglio di amministrazione di un intermediario del credito stabilito in qualità di persona giuridica e le persone fisiche che svolgono compiti equivalenti all'interno di un intermediario del credito che è una persona giuridica ma non ha un consiglio di amministrazione possiedono il requisito dell'onorabilità. Essi devono almeno possedere un certificato penale immacolato o analogo requisito nazionale in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale; |
4. Gli Stati membri assicurano che siano resi pubblici i criteri stabiliti per assicurare che il personale degli intermediari del credito o dei creditori rispetti i requisiti di competenza professionale ad esso richiesti.
Gli Stati membri assicurano che tutti gli intermediari del credito abilitati , indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in qualità di persone fisiche o giuridiche, sianoinseriti in un registro presso un'autorità competente nei loro Stati membri di origine. Gli Stati membri assicurano che il registro degli intermediari del credito sia aggiornato e pubblicamente disponibile in linea. | ||
Il registro degli intermediari del credito contiene almeno le seguenti informazioni: | ||
a) | i nomi delle persone che fanno parte del personale dirigente e che sono responsabili dell'attività di intermediazione. Gli Stati membri possono esigere la registrazione di tutte le persone fisiche che svolgono una funzione a contatto con la clientela in un'impresa che esercita l'attività di intermediazione del credito; | |
b) | gli Stati membri in cui l'intermediario del credito esercita l'attività in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi e di cui l'intermediario del credito ha informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, conformemente all'articolo 32, paragrafo 3; |
c) se l'intermediario del credito sia vincolato o meno.
Gli Stati membri che decidono di avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 30 garantiscono che il registro indichi il creditore a nome del quale agisce l'intermediario del credito vincolato.
Gli Stati membri che decidono di avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 31 garantiscono che il registro indichi l'intermediario del credito o, nel caso di un rappresentante designato di un intermediario del credito vincolato, il creditore a nome del quale agisce il rappresentante designato.
5. | Gli Stati assicurano che: | |
a) | ogni intermediario del credito che sia una persona giuridica abbia la sua sede principale nello stesso Stato membro nel quale è situata la sua sede legale (se ha una sede legale in base alla legislazione nazionale), |
6. un intermediario del credito che non è una persona giuridica o un intermediario del credito che è una persona giuridica ma che in base alla legislazione nazionale non ha una sede legale, abbia la sede principale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la sua attività principale.
Ogni Stato membro crea uno sportello unico che consenta di accedere agevolmente e rapidamente alle informazioni provenienti dal registro nazionale, istituito elettronicamente e aggiornato costantemente. Lo sportello unico consente di identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro.
L'ABE pubblica sul suo sito web riferimenti o collegamenti ipertestuali a tale sportello.
7. Gli Stati membri d'origine garantiscono che tutti gli intermediari del credito abilitati e i loro rappresentanti designati rispettino in via permanente i requisiti di cui al paragrafo 1 bis. Il presente paragrafo lascia impregiudicati gli articoli 30 e 31.
9. ▌
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente articolo per quanto riguarda le persone che svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, se svolgono tali attività a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale e se quest'ultima è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che non escludono lo svolgimento di tali attività.
Il presente articolo non si applica agli enti creditizi titolari di un'autorizzazione in conformità della direttiva 2013/36/UE né ad altri istituti finanziari che, a norma del proprio diritto nazionale, sono soggetti a un regime di autorizzazione e vigilanza equivalente.
Articolo 30
Intermediari del credito vincolati a un solo creditore
Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire agli intermediari del credito vincolati indicati nell'articolo 4, punto 7, lettera a), di essere abilitati dalle autorità competenti attraverso il creditore a nome del quale agisce, a titolo esclusivo, l'intermediario del credito vincolato .
2. In tali casi il creditore mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dall'intermediario del credito vincolato che agisce a nome del creditore nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Gli Stati membri esigono che il creditore assicuri che gli intermediari del credito vincolati rispondano almeno ai requisiti professionali di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
▌
Fatto salvo l'articolo 34, i creditori controllano le attività esercitate dagli intermediari del credito vincolati specificati all'articolo 4, punto 7, lettera a), in modo che continuino a rispettare la presente direttiva. In particolare il creditore è responsabile del controllo del rispetto dei requisiti di conoscenza e di competenza dell'intermediario del credito vincolato e del suo personale.
Articolo 31
Rappresentanti designati
1. Gli Stati membri possono decidere di permettere a un intermediario del credito di nominare rappresentanti designati.
Se un rappresentante designato è nominato da un intermediario del credito vincolato specificato all'articolo 4, punto 7, lettera a), il creditore mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dal rappresentante designato che agisce a nome di tale intermediario del credito in settori disciplinati dalla presente direttiva. In altri casi l'intermediario del credito mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dal rappresentante designato che agisce a nome dell'intermediario del credito nei settori disciplinati dalla presente direttiva.
4. Gli intermediari del credito assicurano che i loro rappresentanti designati rispondano almeno ai requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Tuttavia lo Stato membro di origine può prevedere che l'assicurazione della responsabilità civile professionale o analoga garanzia possa essere fornita da un intermediario del credito per conto del quale il rappresentante designato è autorizzato ad agire.
Fatto salvo l'articolo 34, gli intermediari del credito controllano le attività esercitate dai loro rappresentanti designati in modo da garantire il pieno rispetto della presente direttiva. In particolare gli intermediari del credito sono responsabili del controllo del rispetto dei requisiti di conoscenza e di competenza dei rappresentanti designati e del loro personale.
Gli Stati membri che decidono di permettere agli intermediari del credito di nominare rappresentanti istituiscono un registro pubblico che contiene almeno le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4. I rappresentanti designati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. Il registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato in linea dal pubblico.
Articolo 32
Libertà di stabilimento ▌ e libertà di prestazione di servizi ▌ da parte di intermediari del credito
3. L«abilitazione di un intermediario del credito da parte dell'autorità competente del suo Stato membro d'origine di cui all'articolo 29, paragrafo 1, è valida per l'intero territorio dell'Unione senza che sia necessaria alcuna abilitazione supplementare da parte delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti per svolgere le attività e fornire i servizi contemplati dall'abilitazione, a condizione che le attività che un intermediario del credito intende svolgere nello Stato membro ospitante siano coperte dall'abilitazione . Tuttavia agli intermediari del credito non è permesso fornire i loro servizi in relazione a contratti di credito offerti da entie non creditizi ai consumatori in uno Stato membro in cui a tali enti non creditizi non è permesso operare.
Ai rappresentanti designati negli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 31 non è permesso svolgere le attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, in tutto o in parte, o di fornire servizi di consulenza negli Stati membri in cui a tali rappresentanti designati non è permesso operare.
Qualsiasi intermediario del credito abilitato che intenda esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la propria attività in regime di libera prestazione di servizi oal momento di stabilire una succursale lo comunica alle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine.
4. Entro un mese a decorrere da tale comunicazione le suddette autorità competenti notificano alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti interessati l'intenzione dell'intermediario del credito e, contestualmente, informano della notificazione l'intermediario interessato. Notificano alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti interessati i creditori a cui l'intermediario del credito è vincolato e se i creditori assumano la responsabilità piena e incondizionata per le attività dell'intermediario del credito. Lo Stato membro ospitante utilizza le informazioni ricevute dallo Stato membro di origine per inserire le informazioni necessarie nel suo registro.
L'intermediario del credito può iniziare la sua attività un mese dopo la data alla quale è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine della notificazione di cui al secondo comma.
Prima che la succursale dell'intermediario del credito avvii le attività o entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 3, secondo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante predispongono la vigilanza sull'intermediario del credito in conformità all'articolo 34 e indicano all'intermediario del credito, se del caso, le condizioni alle quali, in settori non armonizzati nel diritto dell'Unione, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante.
Articolo 33
Revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito | ||
1. | L'autorità competente dello Stato membro di origine può revocare l'abilitazione concessa a un intermediario del credito conformemente all'articolo 29 se tale intermediario del credito: | |
a) | rinuncia espressamente all'abilitazione o non ha svolto né attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, né prestato servizi da sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'abilitazione in tali casi; | |
b) | ha ottenuto l'abilitazione presentando dichiarazioni false o ingannevoli o con qualsiasi altro mezzo irregolare; | |
c) | non risponde più ai requisiti cui è subordinata l'abilitazione; |
d) rientra in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale, per questioni che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva;
3. ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva che disciplinano le condizioni di esercizio degli intermediari del credito.
Qualora l'abilitazione di un intermediario del credito venga ritirata dalle autorità competenti dell o Stato membro di origine, questo ne informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti appena possibile e al più tardi entro quattordici giorni , con tutti i mezzi adeguati.
Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari del credito la cui abilitazione è stata ritirata siano cancellati dal registro senza indebito ritardo.
1. Articolo 34
Vigilanza degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati
Gli Stati membri provvedono affinché le attività correnti degli intermediari del credito siano soggette alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro d'origine.
2. Gli Stati membri d'origine stabiliscono che gli intermediari del credito vincolati siano soggetti a vigilanza direttamente o nell'ambito della vigilanza del creditore a nome del quale agiscono se il creditore è un ente creditizio titolare di un'autorizzazione in conformità della direttiva 2013/36/UE o altro istituto finanziario che, a norma del diritto nazionale, è soggetto a un regime di autorizzazione e vigilanza equivalente. Tuttavia, se presta servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, l'intermediario del credito vincolato è direttamente soggetto a vigilanza.
Gli Stati membri di origine che consentono agli intermediari del credito di designare rappresentanti conformemente all'articolo 31 assicurano che tali rappresentanti designati siano soggetti a vigilanza esercitata direttamente o nel quadro della vigilanza condotta sull'intermediario del credito per conto del quale agiscono.
Le autorità competenti degli Stati membri in cui un intermediario del credito ha una succursale hanno la responsabilità di accertarsi che i servizi prestati dall'intermediario del credito nel suo territorio soddisfino gli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, e dagli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 e 39 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni.
Se le autorità competenti di uno Stato membro ospitante accertano che un intermediario del credito con una succursale nel territorio di tale Stato membro viola le disposizioni adottate nello Stato membro stesso in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e dagli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 e 39, tali autorità esigono che l'intermediario del credito interessato ponga fine alla sua situazione irregolare.
Se l'intermediario del credito interessato non adotta i provvedimenti necessari, le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano tutte le misure appropriate per assicurare che esso ponga fine alla sua situazione irregolare. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro di origine.
Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro ospitante, l'intermediario del credito persiste nel violare le disposizioni di cui al primo comma vigenti nello Stato membro ospitante, quest'ultimo può, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, adottare misure appropriate per impedire o sanzionare ulteriori irregolarità e, se necessario, per impedire a detto intermediario del credito di avviare ulteriori operazioni nel suo territorio. La Commissione è informata di tali eventuali misure senza indebito ritardo.
3. Se l'autorità competente dello Stato membro di origine è in disaccordo con le misure adottate dallo Stato membro ospitante, può rinviare la questione all'ABE e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.
Le autorità competenti degli Stati membri in cui la succursale è ubicata hanno il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la succursale e di richiedere di apportarvi le modifiche strettamente necessarie per adempiere alle sue responsabilità di cui al paragrafo 2 e per consentire alle autorità competenti dello Stato membro di origine di far rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi prestati dalla succursale. | ||
4. | Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un intermediario del credito operante nel suo territorio in regime di libera prestazione di servizi non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva, o che un intermediario del credito con una succursale nel suo territorio non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva diversi da quelli indicati nel paragrafo 2, ne informa l'autorità competente dello Stato membro di origine, che adotta le misure adeguate. | |
Se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure entro un mese dall'accertamento di tali elementi o se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine, un intermediario del credito persiste nell'agire in modo tale da mettere chiaramente a repentaglio gli interessi dei consumatori dello Stato membro ospitante o il funzionamento ordinato dei mercati, l'intermediario del credito vincolato: |
a) dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, adotta tutte le misure adeguate necessarie per proteggere i consumatori e garantire il corretto funzionamento dei mercati, anche impedendo all'intermediario del credito in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. La Commissione e l'EBA sono informate di tali misure senza indebito ritardo;
b) può rinviare la questione all'ABE e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.
6. La ripartizione dei compiti tra Stati membri indicata nel presente articolo fa salve le competenze degli Stati membri in relazione agli ambiti non contemplati dalla presente direttiva conformemente ai loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione.
Capo 12Abilitazione e vigilanza degli enti non creditizi
Articolo 35
Gli Stati membri assicurano che gli enti non creditizi siano soggetti ad un'adeguata procedura di abilitazione, che comprenda l'inserimento dell'ente non creditizio in un registro, nonché alla vigilanza da parte di un'autorità competente.
Capo 13Cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri
1. Articolo 36
Obbligo di cooperazione
Le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano tra loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento delle mansioni loro assegnate dalla presente direttiva, avvalendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.
Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare si scambiano informazioni e collaborano nell'ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza.
2. Al fine di agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un'unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo.
Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare l'assistenza prevista al paragrafo 1.
Le autorità competenti degli Stati membri che sono state designate quali punti di contatto ai fini della presente direttiva a norma del paragrafo 1 si scambiano senza indebito ritardo le informazioni richieste per lo svolgimento delle mansioni delle autorità competenti designate in conformità dell'articolo 5, previste dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva.
Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per la finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo.
L'autorità competente designata quale punto di contatto può trasmettere le informazioni ricevute alle altre autorità competenti, ma non trasmette le informazioni ad altri organismi o persone fisiche o giuridiche senza il consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno divulgate ed esclusivamente per i fini per i quali tali autorità hanno espresso il loro consenso, tranne in circostanze debitamente giustificate, nel qual caso informa immediatamente il punto di contatto che ha fornito le informazioni. | ||
4. | Un'autorità competente può rifiutare di adempiere a una richiesta di collaborazione in un'indagine o in un'attività di vigilanza, ovvero di scambiare informazioni come previsto al paragrafo 3 solo qualora: | |
a) | l'indagine, la verifica in loco, l'attività di vigilanza o lo scambio di informazioni rischi di pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro interessato; |
c) le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato nello Stato membro in questione per gli stessi atti.
In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l'autorità competente informa l'autorità competente richiedente, fornendo spiegazioni il più dettagliate possibile.
Articolo 37
Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi
Le autorità competenti possono portare all'attenzione dell'ABE la situazione in cui la richiesta di cooperazione, in particolare lo scambio di informazioni, è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un periodo di tempo ragionevole, e chiedere l'assistenza dell'ABE ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In questi casi l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall'ABE conformemente con tale articolo è vincolante per le autorità competenti interessate, che siano o meno membri dell'ABE.
Disposizioni finali
Articolo 38Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate sulla base della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri prevedono che l'autorità competente possa divulgare al pubblico qualsiasi sanzione amministrativa che sarà applicata per il mancato rispetto delle misure adottate nel recepimento della presente direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
Articolo 39
Meccanismi di risoluzione delle controversie
1. Gli Stati membri garantiscono l'istituzione di procedure di reclamo e risoluzione adeguate ed efficaci per la composizione extragiudiziale di controversie riguardanti i consumatori con i creditori , gli intermediari del credito e i rappresentanti designati in relazione a contratti di credito , avvalendosi, se del caso, di organi già esistenti. Gli Stati membri assicurano ▌ che tali procedure siano applicabili ai creditori e agli intermediari del credito e coprano le attività dei rappresentanti designati.
2. Gli Stati membri impongono agli organi responsabili delle composizioni extragiudiziali di controversie riguardanti i consumatori di collaborare affinché possano essere risolte controversie transfrontaliere in materia di contratti di credito .
Articolo 40
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo ▌ 14, paragrafo 9, e all'articolo 17, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal …(28) .
3. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 17, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificati nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 9, e dell'articolo 17, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hannosollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni . Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio ▌.
Articolo 41
Natura vincolante della presente direttiva
Gli Stati membri assicurano che: | ||
a) | i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della presente direttiva; | |
b) | le disposizioni adottate per il recepimento alla presente direttiva non possano essere eluse in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori dalla presente direttiva attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l'applicazione di tali disposizioni . ▌ |
Articolo 42
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il …(29) , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Qualora i documenti a corredo della notifica delle disposizioni di recepimento forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità di tali disposizioni a determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell'ABE ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento della presente direttiva e sull'attuazione di tali disposizioni e.
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a decorrere da ...*.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 43
Disposizioni transitorie

2. Gli intermediari del credito che già svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, prima del... (31) e che non sono stati ancora abilitati conformemente alle condizioni stabilite nel diritto nazionale dello Stato membro di origine che recepisce la presente direttiva possono continuare a svolgere tali attività conformemente al diritto nazionale fino al ... (32) *. Se un intermediario del credito invoca tale deroga, può svolgere le attività soltanto all'interno del suo Stato membro d'origine a meno che non soddisfi anche i necessari requisiti giuridici degli Stati membri ospitanti.
3. I creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati che svolgono attività disciplinate dalla presente direttiva prima del... (33) ** si conformano alla normativa nazionale che recepisce l'articolo 9 entro il... ** .
Articolo 44
Clausola di riesame
1. La Commissione procede ad un riesame della presente direttiva entro il... (34) . Il riesame valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni sui consumatori e sul mercato interno.
Il riesame comprende almeno i seguenti aspetti: | ||
a) | una valutazione dell'uso dell'ESIS, della sua comprensione da parte dei consumatori e della loro soddisfazione rispetto ad esso; | |
b) | un'analisi delle altre informazioni precontrattuali; | |
c) | un'analisi dell'attività transfrontaliera da parte di intermediari del credito e creditori; | |
d) | un'analisi dell'evoluzione del mercato per gli enti non creditizi che offrono contratti di credito per beni immobili residenziali; | |
e) | una valutazione della necessità di ulteriori misure, tra cui un regime di passaporto per gli enti non creditizi che offrono contratti di credito per beni immobili residenziali; | |
f) | una valutazione della necessità di introdurre diritti e obblighi aggiuntivi rispetto alla fase post-contrattuale dei contratti di credito. | |
g) | una valutazione dell'attualità dell'ambito di applicazione della presente direttiva, tenendo conto del suo impatto su altre forme di credito alternative; | |
h) | una valutazione della necessità di ulteriori misure per assicurare la tracciabilità dei contratti di credito garantiti da beni immobili residenziali; | |
i) | una valutazione della disponibilità di dati sull'andamento dei prezzi dei beni immobili residenziali e sul grado di comparabilità dei dati; | |
j) | una valutazione della questione se continui ad essere opportuno applicare la direttiva 2008/48/CE ai crediti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, con un importo totale del credito superiore all'importo massimo precisato nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva; | |
k) | una valutazione dell'adeguatezza della trasparenza delle modalità di pubblicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2; | |
l) | una valutazione della proporzionalità delle avvertenze di cui all'articolo 11, paragrafo 6, e all'articolo 13, paragrafo 2, e del potenziale di ulteriore armonizzazione delle avvertenze sui rischi. |
Articolo 45
Ulteriori iniziative in materia di concessione e accensione responsabili di mutui
Entro il … (35) la Commissione presenta una relazione esauriente intesa a valutare le sfide più generali poste dal sovraindebitamento privato direttamente connesso all'attività creditizia. Tale relazione esaminerà altresì la necessità della vigilanza sui registri dei crediti e la possibilità di sviluppare mercati più flessibili e affidabili. Essa è corredata, se del caso, di proposte legislative.
Articolo 46
Modifica della direttiva 2008/48/CEAll'articolo 2 della direttiva 2008/48/CE è inserito il paragrafo seguente: "
2 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera c), la presente direttiva si applica a contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, con un importo totale del credito superiore a 75 000 EUR.
"
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Articolo 48

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
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