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Non pagare il canone RAI ?


Il regio decreto  n° 246 del 1938 dispone che: Se l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni  e continui a detenere l'apparecchio presso di sé, deve presentare al competente Ufficio del Registro( ndr ora Agenzia delle Entrate) apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell'apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento.
La denunzia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alla denunzia l'utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L. 50,60, ora convertito in €, intestato all'Ufficio del Registro, per spese dell'involucro su accennato ed accessori (1).
Qualora l'utente intenda cedere o alienare l'apparecchio è del pari obbligato alla denunzia , nella quale deve indicare il cognome, nome, paternità e domicilio del cessionario od acquirente. In questo caso è esonerato dall'obbligo del pagamento della somma di L. 50,60 di cui al comma precedente (1).
L'utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l'apparecchio entro il 1° semestre dell'anno è dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all'Ufficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo l'avvenuta cessione con le generalità del cessionario o acquirente e comprovi che questo ultimo abbia pagato il canone.
L'utente che ha effettuato le denunzie di cui sopra deve altresì restituire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato le denunzie medesime, il libretto di iscrizione a ruolo.
Qualora l'utente intenda riaprire l'apparecchio già suggellato, deve fame domanda su carta semplice in triplice esemplare al competente Ufficio del Registro****, con il contemporaneo pagamento della somma di L. 25,60 da versarsi con vaglia postale intestato all'Ufficio medesimo. L'Ufficio del Registro, dopo aver preso nota di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli abbonati, passerà i tre esemplari delle domande al competente Ufficio Tecnico Erariale (1).

(Comma modifi1)cato dall'articolo 11 del D.Lgs. luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834.



Se volete recidere il cordone da  Mamma Rai, potete chiedere l'oscuramento come nel caso oggetto della sentenza del giudice tributario capitolino n. 597/2013: il ricorrente aveva chiesto con lettera raccomandata a Viale Mazzini, l'oscuramento del servizio, ma alla Rai non lo hanno preso sul serio.
A quanto pare neanche i giudici di I^ grado lo hanno preso sul serio.
Ma la Commissione di II^ grado del Lazio ha accolto il ricorso contro la cartella di pagamento del canone, proprio sulla base della domanda inoltrata dal ricorrente alla TV pubblica di oscurarne per quanto lo riguarda i canali.Prendiamo con beneficio d'iventario queste notizie apparse in rete e sulla stampa, in attesa se possibile di vedere il testo della sentenza ctr.
In ogni caso si fa presente che la più recente disciplina cfr decreto Mammì 1990: art.3: 1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente
dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e
I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato
sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un
apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione
delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo
complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.
A prima vista, quindi, anche un portatile od un cellulare potrebbero comportare il pagamento del tributo di possesso.A parte le difficoltà applicative. 
Le finanziaria Art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.248.hanno disposto l'esenzione con l'utilizzo di due parametri l'età ed il reddito, che francamente è di portata molto ristretta, c.ca 600,00€ complessivi considerando il coniuge od il figlio convivente percettori di reddito! 

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