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farmacie, interessi di mora sui rimborsi delle ricette, ennessima pronuncia del giudice di merito

Riporto, ulteriore pronuncia del giudice di merito di I^ grado, sul punto, mentre non mi risulta che le Corti di Appello, si siano ancora pronunziate favorevolmente:

Tribunale sez. II Salerno, sentenza n. 766 del 20/02/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
Il giudice dott.ssa Ilaria Bianchi Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in 1. grado iscritta al ruolo al n. 697/10 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. (omissis…)/09, emesso dal Presidente delegato del Tribunale di Salerno, notificato in data 3.12.09.
TRA
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti C. B. e F. M., elettivamente domiciliati; in Salerno, via (omissis…);
OPPONENTE
E
B. A., titolare della omonima farmacia corrente in C. de T. (Sa), rappresentata e difesa, come da procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti L.R. e R.C., presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia alla via (omissis…);
OPPOSTA
All’udienza del 13.11.14, le parti precisavano le conclusioni di cui al verbale di udienza.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l’11.1.10, l’ASL di Salerno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio la dott.ssa B. A., titolare della omonima farmacia corrente in C. de T. (Sa), proponendo opposizione-avverso il decreto ingiuntivo n. (omissis…)/09, emesso dal Presidente delegato del Tribunale di Salerno, notificato in data 3.12.09, con cui era ingiunto all’opponente il pagamento della somma di € 62511,80, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02, per l’erogazione di prestazioni farmaceutiche spedite nel mese di giugno 2009.
In particolare, contestava l’opponente la non debenza degli interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2002, ritenendo che tale ultimo decreto non fosse applicabile ai rapporti intercorrenti tra le farmacie convenzionate ed il SSN e che, in ogni caso, l’art. 11 del D.Lgs. 231/2002 stabilisce che gli interessi sono dovuti per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della normativa 8.8.2002, mentre nel caso de quo il rapporto era regolato dal D.P.R. 371/1998.
Concludeva l’opponente perchè fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto; in subordine, perchè fossero dichiarati non dovuti gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, e, per l’effetto, riconosciuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dal momento della domanda.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l’opposto, contestando la fondatezza dell’opposizione di cui chiedeva il rigetto.
In mancanza di attività istruttoria, rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa, all’udienza del 13.11.14, era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Tanto premesso, l’opposizione è infondata e come tale va rigettata, pur consapevole di diversi orientamenti sul punto.
Ritiene, difatti, questo giudicante che il rapporto tra le parti dedotto in giudizio è sussumibile.nell’ambito della nozione di transazione commerciale, introdotta dalla direttiva 2000/35/Ce. e recepita dal legislatore nazionale con decreto legislativo 231/2002.
La nozione di transazione commerciale, contenuta nell’art. 2, lett. a) del decreto, che riproduce testualmente l’art. 2 della direttiva 2000/35/Ce, ricomprende qualsiasi contratto, avente ad oggetto obbligazioni di dare o facere, che sia caratterizzato da un nesso di corrispettività.
Pertanto, il rapporto tra farmacista ed ASL è riconducibile all’ambito di applicazione del d.lgs. 231/2002, in quanto è ravvisabile un nesso sinallagmatico tra erogazione di farmaci e somme dovute al farmacista, anche alla stregua del disposto di cui all’art. 4 del D.P.R. 371/1998 che prevede espressamente che “per i medicinali l’ente erogatore corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto pagato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa dell’assistito e delle trattenute convenzionali e di legge”.
Conferma di ciò si rinviene nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 14.3.2002, n. 3791, la quale, pur affermando-che il rapporto tra l’ASL e le farmacie per la erogazione dell’assistenza sanitaria è inquadrabile nello schema delle concessioni di diritto pubblico, ha chiarito che sono devolute alla giurisdizione del g.o. le controversie aventi ad oggetto la pretesa del farmacista concessionario al pagamento dei compensi dovutigli per il servizio svolto, i quali costituiscono il corrispettivo dei medicinali forniti agli utenti del servizio sanitario nazionale.
A questo punto occorre verificare se l’applicazione del D.Lgs. 231/2002 sia. preclusa dalla norma transitoria di cui all’art. 11, comma 1, del medesimo decreto, secondo cui la nuova disciplina non opera per i contratti conclusi prima dell’8.8.2002.
La questione si pone perchè, come evidenziato dall’opponente, l’accordo collettivo tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Farmacie risale all’8.8.1996, è stato modificato il 3.4.1997 ed è tuttora in vigore ex art, 18, comma 2, D.P.R. 371/1998, che ne ha prorogato gli effetti “oltre la scadenza fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo…”. Il fatto che si debba considerare quale titolo del rapporto tra la ASL opponente e la farmacia opposta l’accordo collettivo tra S.S.N. e Farmacie dell’8.8.1996, in mancanza di una convenzionale individuale tra le odierne parti in causa anteriore all’8.8.2002 di cui alcuna delle parti parla), non esclude che il D.Lgs. 231/2002 possa essere applicato alle prestazioni che si svolgono dopo l’8.8.2002.
Ed invero, il rapporto tra l’ASL opponente e la farmacia opposta si atteggia come un rapporto di durata, per molti aspetti sovrapponibili allo schema della somministrazione, che si connota per l’unitaria funzione giuridica, scandita da una pluralità di atti esecutivi che conservano una loro specifica autonomia ed identità, per cui può riconoscersi ad essi la diretta applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. 231 del 2002 per le prestazioni rese dalle farmacie (convenzionate) a far data dall’8 agosto 2002, come quelle oggetto del presente giudizio.
A questo punto occorre esaminare se osta all’applicabilità del D.Lgs. 231/2002 la disposizione di cui all’art. 11 del medesimo decreto.
L’art. 11, comma 2, d:lgs 231/2002 dispone: “sono fatte sale le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole del creditore”.
Orbene, poichè sussiste una normativa specifica in materia di rapporti tra farmacie e S.S.N. (quella di cui all’art. 4 d.lgs. 502/92), si deve accertare se le norme di settore previgenti garantiscano una tutela uguale o maggiore rispetto a quella introdotta con il D.Lgs. 231/2002.
In estrema sintesi, la normativa di settore prevede che:
1) gli interessi da ritardo non possano superare il tasso legale;
2) è esclusa la mora automatica;
3) è differito il termine di rimborso rispetto all’erogazione del servizio;
4) è previsto il pagamento di un acconto sul corrispettivo annuale.
La normativa di cui al D.Lgs. 231/2002 prevede:
1) il tasso di interessi moratori più alto rispetto al tasso legale;
2) ai sensi dell’art. 4 gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza la necessità della messa in mora;
3) in assenza di accordi sul termine di pagamento, gli interessi decorrono, sempre in via automatica, dalle diverse scadenze individuate dalla norma.
Pertanto, procedendo ad un confronto tra normativa di settore e la disciplina di cui al D.Lgs. 231/2002, quest’ultima realizza un trattamento di maggior favore per i creditori, in quanto prevede un meccanismo di mora ex re, che, invece, non esiste all’interno del rapporto tra farmacia ed ASL, ed, inoltre, il tasso di interesse moratorio di cui al D. Lgs. 231/2002 è più favorevole rispetto a quello imposto negli accordi collettivi, per cui la disciplina di cui al D.Lgs. 231/2002 prevale sulla normativa di settore.
Non è decisiva, ai fini di ritenere di maggior favore la disciplina di settore di cui al D.P.R. 371/1998 (che ha attuato la previsione di cui al d.lgs. 502/92), la previsione della corresponsione di un acconto sui rimborsi, atteso che tale anticipazione deve essere, poi, scomputata dalla sorta capitale finale (e non è, quindi, assimilabile agli interessi moratori) ed è contenuta nei limiti di circa il 4,17% dei rimborsi ottenuti, per cui essa attiene alle modalità temporali di pagamento e non alla responsabilità da ritardo.
Ne deriva che al rapporto dedotto in giudizio sono applicabili gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002.
Conseguentemente, per la costituzione in mora dell’ASL non è più necessaria una formale intimazione scritta, ma; l’ASL deve essere considerata in mora, con relativo obbligo di corrispondere gli interessi al tasso di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/2002, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
L’opposizione è, quindi, infondata e deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Appaiono sussistere quelle gravi e giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di lite, in ragione della natura delle questioni trattate e dei diversi orientamenti giurisprudenziali che ancora sono tra loro contrasti e non univoci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice unico dr.ssa I. B., definitivamente pronunciando sul ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 19.11.09 nell’interesse di B. A., titolare della omonima farmacia corrente in C. de T. (Sa) nei confronti dell’ASL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e sulla conseguente opposizione da quest’ultima formulata, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. (omissis…)/09, emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 6.2.15

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